Cassazione Penale, Sentenza n. 11271/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna inflitta in primo grado (Tribunale di Rieti) per il delitto di cui agli artt. 81, comma finale, 110 e 629, primo e terzo comma, cod. pen.; contestazioni principali: (1) errata qualificazione giuridica del fatto poiché il ricorrente era anch'egli dipendente della Cooperativa Conet (facchino) e quindi non poteva esercitare poteri di assunzione/licenziamento, con la conseguente richiesta di derubricazione in truffa e, per mancanza della condizione di procedibilità, pronuncia di non luogo a procedere; (2) vizio nella determinazione della pena per mancata indicazione dei parametri e degli indici di cui all'art. 133 cod. pen.; (3) mancato bilanciamento tra l'aggravante contestata (più persone riunite) e l'attenuante generica riconosciuta, senza adeguata comparazione tra le circostanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: (i) il primo motivo era in realtà una contestazione del giudizio di merito e delle valutazioni probatorie, materia non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio di sussunzione del fatto nella fattispecie astratta; (ii) sul piano della motivazione della pena, essendo la pena definitiva stata fissata nel minimo edittale o in prossimità del minimo, non era necessaria una dettagliata disamina punto per punto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; (iii) quanto al confronto aggravante/attenuante, il Tribunale aveva operato la diminuzione nella misura massima consentita, risolvendo la comparazione in senso favorevole all'imputato, il che rende la censura priva di interesse. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (c. finale)
Norma richiamata nel capo di imputazione; la Corte ha considerato legittimo l'aumento di pena ex art. 81 operato in sede di merito
art. 110 cod. pen.
Richiamato per il concorso di persone nell'azione delittuosa; preso in considerazione nella valutazione delle circostanze aggravanti
art. 629, primo e terzo comma, cod. pen.
Norma sottesa al reato contestato nella sentenza di merito; la Cassazione non ha ritenuto di poter sindacare la sussunzione operata dai giudici di merito
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
Richiamato per indicare che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la normativa emergenziale vigente
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione, con sintesi nei limiti strettamente necessari
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che delimita il vizio di violazione di legge: la Corte ha richiamato che la doglianza deve riguardare la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta e non la mera rivalutazione probatoria
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi attinenti alla motivazione della pena; la Corte ha ricordato i criteri di motivazione necessari ma anche i limiti quando la pena è nel minimo edittale
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha osservato che, se la pena è nel minimo o in prossimità del minimo, non è sempre richiesta una articolazione dettagliata dei singoli parametri
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato con riferimento alla diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche; il Tribunale ha applicato la diminuzione massima consentita
art. 69 cod. pen.
Richiamato come parte del corpus normativo relativo alla comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e all'ammenda a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione critica delle prove: il ricorso che si limiti a proporre una diversa ricostruzione fattuale è inammissibile o dichiarato manifestamente infondato.
- Per censurare la qualificazione giuridica del fatto in Cassazione occorre dimostrare un errore nella sussunzione del fatto nella fattispecie astratta (errore di diritto), non la mera discrepanza con la valutazione probatoria dei giudici di merito.
- Quando la pena definitiva è fissata nel minimo edittale o in prossimità del minimo, la motivazione non necessita di un esame dettagliato, punto per punto, dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; è sufficiente un adeguato riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto.
- Se il giudice di merito applica la diminuzione massima per le attenuanti generiche, la comparazione con l'aggravante può considerarsi risolta in senso favorevole all'imputato, riducendo l'interesse e la possibilità di successo di una censura in Cassazione su tale punto.
- Il ricorrente che propone motivi manifestamente rivolti a discutere fatti e valutazioni probatorie è esposto al rigetto per manifesta infondatezza e alla condanna alle spese e all'ammenda ex art. 616 c.p.p.; occorre, quindi, strutturare i motivi di cassazione su profili di diritto chiaramente identificabili.
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