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Sentenza

Sentenza del 16/07/2015 n. 243 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Valido l'avviso di accertamento per maggiori redditi di partecipazione basato, tra l'altro, su dati bancari relativi a soggetti terzi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'accertamento IRPEF relativo all'anno 2005, con cui gli erano stati attribuiti maggiori redditi di partecipazione pro quota, derivanti dal maggior reddito accertato nei confronti della società partecipata. Ha contestato la carenza di motivazione dell'avviso, l'uso dei valori O.M.I. riferiti a un periodo diverso da quello delle compravendite, l'utilizzo di dati bancari appartenenti a soggetti terzi, la mancata allegazione delle autorizzazioni alle indagini bancarie, la violazione delle norme sulle presunzioni e l'assenza di irregolarità contabili formali.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza della C.T.P. di Macerata. Ha ritenuto legittimo l'accertamento perché fondato non soltanto su dati statistici e valori di mercato, ma anche sui prelevamenti in contanti effettuati dagli acquirenti degli immobili in prossimità delle stipule, considerati elementi certi e significativi di possibili pagamenti integrativi non fatturati. Non è stata ravvisata una doppia presunzione, ma una presunzione semplice grave, precisa e concordante. È stato inoltre ritenuto legittimo l'utilizzo di dati bancari relativi a terzi, regolarmente acquisiti, e irrilevante il fatto che la contabilità della società fosse formalmente corretta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi sulla base di elementi presuntivi, anche quando la contabilità sia formalmente regolare, se emergono circostanze idonee a porre in dubbio la veridicità delle operazioni dichiarate.

  • Art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973

    È stato richiamato dal ricorrente per contestare l'accertamento, ma la Commissione ha ritenuto applicabile la diversa fattispecie dell'art. 39, comma 1, lettera d), fondata su presunzioni semplici.

  • Art. 2697 c.c.

    Disciplina l'onere della prova; nel caso concreto l'Ufficio ha assolto il proprio onere fornendo elementi presuntivi ritenuti sufficientemente gravi, precisi e concordanti.

  • Art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammesse quando sono gravi, precise e concordanti. La Commissione ha ritenuto che tali requisiti fossero soddisfatti dai prelevamenti bancari, dalla loro prossimità alle compravendite e dall'assenza di una diversa giustificazione.

Massime di principio

  • I dati bancari riferiti a soggetti terzi possono essere utilizzati nell'accertamento fiscale se presentano un collegamento concreto con le operazioni del contribuente e sono stati acquisiti legittimamente.
  • Prelevamenti in contanti effettuati dagli acquirenti in prossimità della stipula di contratti immobiliari possono costituire una presunzione semplice di pagamenti non contabilizzati, purché l'Amministrazione motivi il collegamento con la specifica operazione.
  • Non si configura automaticamente una doppia presunzione quando il dato bancario è un fatto storico certo e l'inferenza relativa alla destinazione delle somme è logicamente collegata alle circostanze del caso.
  • La contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento analitico-induttivo se esistono elementi esterni idonei a far dubitare della corrispondenza tra operazioni dichiarate e realtà economica.
  • I valori O.M.I. e gli altri dati statistici, considerati isolatamente, non sono necessariamente sufficienti; possono però concorrere con ulteriori elementi concreti, come movimenti bancari e incongruenze nei prezzi dichiarati.
  • In un accertamento per maggior reddito di partecipazione, la validità dell'accertamento societario può riflettersi pro quota sul reddito del socio, che deve contestare efficacemente anche i presupposti dell'accertamento emesso nei confronti della società.

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