Sentenza del 16/07/2015 n. 246 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
La non congruità degli studi di settore giustifica e consente l'effettuazione di accertamenti induttivi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2003, con cui l'Ufficio aveva rideterminato i ricavi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973. I ricavi dichiarati erano pari a circa 17.387 euro, mentre quelli stimati dallo studio di settore TG6ID erano inizialmente superiori a 44.000 euro e poi rideterminati dall'Ufficio in 37.737 euro, tenendo conto della qualifica di agente monomandatario e di ulteriori elementi correttivi. Il contribuente aveva giustificato lo scostamento con la crisi del settore fieristico e pubblicitario, la cadenza irregolare degli eventi, i servizi in abbonamento, l'andamento delle provvigioni e il sostegno economico dei familiari. L'Ufficio aveva invece evidenziato, oltre alla non congruità, la non coerenza di alcuni indicatori economici, la reiterata esiguità dei redditi dichiarati, l'antieconomicità della gestione e l'inadeguatezza del reddito al mantenimento familiare.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso, ritenendo che lo studio di settore costituisse una presunzione semplice e che l'Ufficio non avesse adeguatamente confutato le giustificazioni del contribuente. In appello, la Commissione ha riformato la decisione e accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo perché fondato non sul solo studio di settore, ma su una pluralità di presunzioni gravi, precise e concordanti: scostamento superiore al 50%, non coerenza degli indicatori, redditi molto bassi per più anni, antieconomicità dell'attività e mancata prova concreta degli aiuti familiari e delle altre giustificazioni. L'Ufficio aveva inoltre correttamente applicato il cluster degli agenti monomandatari e ridotto i ricavi accertati considerando le peculiarità dell'attività. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito quando, anche sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, gli elementi dichiarati risultino inattendibili o incompatibili con la realtà economica dell'attività.
Art. 96 c.p.c.
È stato invocato dal contribuente per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla lite temeraria, ma la sentenza non ha riconosciuto tale pretesa.
Cassazione civile, sez. trib., 9 febbraio 2001, n. 1821
La regola alla quale si ispira chiunque svolga una attività economica è quella di ridurre i costi, a parità di tutte le altre condizioni, e pertanto in presenza di un comportamento che sfugga a questo parametro di buon senso ed in assenza di una sua diversa giustificazione razionale, è legittimo il fondato sospetto che la incongruenza sia soltanto apparente.
Un comportamento antieconomico può costituire un indice della non veridicità dei ricavi dichiarati. Spetta al contribuente fornire una spiegazione razionale e documentata delle perdite o dei risultati anomali.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, n. 26635
Gli studi di settore costituiscono elaborazioni statistiche e hanno valore di presunzioni semplici, non di presunzioni legali. Devono essere valutati insieme al contraddittorio e agli altri elementi concreti del caso.
Cassazione civile, sez. trib., 18 maggio 2012, n. 7871
Anche una contabilità formalmente regolare può essere considerata complessivamente inattendibile se contrasta con criteri di ragionevolezza, compresa l'antieconomicità della gestione. In tal caso l'Ufficio può desumere maggiori ricavi da presunzioni semplici e l'onere della prova si sposta sul contribuente.
Cassazione civile, n. 6389/2014
Un divario rilevante tra ricavi dichiarati e ricavi stimati può giustificare un accertamento induttivo, soprattutto quando lo scostamento è abnorme e supera significativamente gli standard di settore.
Cassazione civile, n. 20096/2014
Le medie di settore, essendo il risultato di estrapolazioni statistiche di dati eterogenei, non sono sufficienti da sole a provare il maggior reddito. Occorre un ulteriore elemento concreto, come l'abnormità o l'irragionevolezza dello scostamento.
Cassazione civile, ordinanza n. 24482 del 18 novembre 2014
L'accertamento basato sugli studi di settore può essere legittimo anche con scritture contabili apparentemente regolari, salvo che il contribuente dimostri con documentazione idonea l'infondatezza della presunzione di maggior reddito.
Massime di principio
- La sola non congruità rispetto allo studio di settore non determina automaticamente il maggior reddito: lo studio ha valore di presunzione semplice e deve essere collegato a elementi concreti del caso.
- Un accertamento induttivo può essere legittimo quando allo scostamento si aggiungono indici gravi, precisi e concordanti, quali scostamenti molto elevati, non coerenza degli indicatori, redditi persistentemente esigui e gestione antieconomica.
- Il contribuente deve spiegare e documentare in modo specifico le ragioni dello scostamento, come crisi del mercato, stagionalità, peculiarità contrattuali, provvigioni differite o sostegni familiari; mere affermazioni descrittive non sono sufficienti.
- L'antieconomicità dell'attività può far presumere l'esistenza di ricavi non dichiarati, soprattutto quando il reddito non appare compatibile con il mantenimento del contribuente e della sua famiglia.
- L'Ufficio deve motivare l'accertamento considerando le caratteristiche concrete dell'attività e le osservazioni emerse nel contraddittorio; se lo fa e il contribuente non fornisce una prova documentale convincente, l'accertamento può essere confermato.
- La congruità allo studio di settore non impedisce in assoluto ulteriori accertamenti, qualora emergano indizi autonomi di infedeltà o incompletezza dei dati dichiarati.
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