Sentenza del 16/07/2015 n. 497 - Corte di Giustizia CEE
Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Articolo 5 - Prodotti recanti un marchio immessi in libera pratica e assoggettati al regime di sospensione dei diritti di accisa senza il consenso del titolare del marchio - Diritto di detto titolare a opporsi a tale assoggettamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava merci prodotte fuori dal SEE, recanti i marchi di C i, importate nell'Unione senza il consenso della titolare. Dopo una fase di transito o deposito doganale, le merci erano state immesse in libera pratica, con pagamento dei dazi all'importazione, e successivamente collocate in un deposito fiscale in regime di sospensione dei diritti di accisa. La questione era se tale importazione e detenzione costituissero un uso commerciale del marchio vietabile ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 89/104, anche prima dell'immissione in consumo e del pagamento dell'accisa.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'immissione in libera pratica equivale a un'importazione ai sensi della normativa sui marchi. Il titolare può quindi opporsi all'importazione e alla successiva detenzione in deposito fiscale, in attesa dell'immissione in consumo, quando tali attività avvengano senza il suo consenso. Non è necessario attendere la vendita al consumatore o il pagamento dell'accisa: l'importazione e la detenzione finalizzata alla commercializzazione sono già usi del marchio nel commercio e compromettono il diritto del titolare di controllare la prima immissione dei prodotti nel SEE. La Corte ha però precisato che il mero prestatore del servizio di deposito, che non utilizza direttamente il segno per commercializzare i prodotti, non compie necessariamente un uso del marchio ai sensi della direttiva; la sua eventuale responsabilità deve essere valutata secondo altre norme. La decisione finale sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 5 della direttiva 89/104/CEE
Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio [il marchio] e, in particolare, di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno.
Il diritto esclusivo consente al titolare di opporsi non solo alla vendita, ma anche all'importazione, alla detenzione finalizzata alla commercializzazione e ad altri atti commerciali anteriori all'immissione in consumo. L'immissione in libera pratica fa rientrare le merci nella nozione di importazione rilevante ai fini del marchio.
Articoli 3, 4, 5, 6 e 11 della direttiva 92/12/CEE
L'accisa diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo.
Il regime di sospensione dell'accisa riguarda il momento fiscale del pagamento e dell'immissione in consumo, ma non impedisce che le merci siano già state importate e utilizzate commercialmente ai fini della disciplina dei marchi.
Articoli 91, 92 e 98 del regolamento (CEE) n. 2913/92
Il regime del transito esterno consente la circolazione di merci non comunitarie senza assoggettamento ai dazi all'importazione; il regime del deposito doganale consente l'immagazzinamento di merci non comunitarie.
Il semplice assoggettamento a regimi doganali sospensivi, come transito esterno o deposito doganale, non costituisce di per sé una violazione del diritto di marchio. La situazione cambia quando le merci vengono svincolate e immesse in libera pratica.
Massime di principio
- Il titolare di un marchio può controllare la prima immissione dei prodotti nel SEE e può intervenire già nella fase di importazione, prima della vendita al consumatore.
- Il pagamento o la sospensione delle accise è una questione fiscale e non determina, da solo, l'esistenza o l'assenza di un uso commerciale del marchio.
- L'immissione in libera pratica è il momento decisivo: da allora le merci non sono più semplicemente in transito o in deposito doganale e il titolare del marchio può normalmente opporsi alla loro importazione non autorizzata.
- La detenzione in deposito fiscale può costituire uso commerciale del marchio se è effettuata dall'operatore che importa o commercia i prodotti in vista della loro commercializzazione.
- Il mero depositario o prestatore logistico, che si limita a custodire le merci per conto del cliente senza commercializzarle né utilizzare il marchio nella propria attività, non è automaticamente responsabile per violazione del marchio; la responsabilità va valutata sulla base del suo effettivo ruolo e delle altre norme applicabili.
- La possibilità che le merci siano successivamente riesportate non esclude automaticamente la tutela del marchio, poiché anche l'esportazione può rientrare tra gli atti vietabili.
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