Sentenza del 16/07/2015 n. 475 - Corte di Giustizia CEE
Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1889/2005 - Sorveglianza sul denaro contante in entrata o in uscita dall'UE - Articoli 3 e 9 - Introduzione dei proventi di attività illecite nell'UE - Principio della dichiarazione obbligatoria - Violazione - Sanzioni - Proporzionalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva introdotto nel territorio dell'Unione EUR 147.492 in contanti, composti da valute bulgare, turche e romene, senza effettuare la dichiarazione obbligatoria prevista per somme pari o superiori a EUR 10.000. L'autorità ungherese gli aveva applicato un'ammenda pari al 60% dell'importo non dichiarato, in base alla normativa nazionale, sostenendo la necessità di sanzionare efficacemente e dissuasivamente la violazione.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 osta a una normativa nazionale che imponga automaticamente, per la sola omissione della dichiarazione, un'ammenda pari al 60% del denaro contante non dichiarato quando l'importo supera EUR 50.000. La sanzione deve essere effettiva e dissuasiva, ma anche proporzionata alla natura della violazione, che consiste esclusivamente nell'omessa dichiarazione e non nella prova di attività fraudolente o illecite. La causa è stata quindi rimessa al giudice nazionale per la decisione sul procedimento e sulle spese.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 1889/2005, articolo 3
Ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10000 EUR deve dichiarare tale somma
Stabilisce un obbligo generale di dichiarazione per il trasporto di contanti pari o superiori a EUR 10.000 all'ingresso o all'uscita dall'Unione, indipendentemente dal fatto che il trasportatore sia il proprietario del denaro.
Regolamento (CE) n. 1889/2005, articolo 9, paragrafo 1
Dette sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive
Gli Stati membri possono scegliere liberamente le sanzioni, ma devono rispettare il principio di proporzionalità. Una sanzione automatica pari al 60% dell'importo non dichiarato eccede quanto necessario per garantire il rispetto dell'obbligo di dichiarazione.
Regolamento (CE) n. 1889/2005, articolo 4, paragrafo 2
Il denaro contante può essere trattenuto mediante decisione amministrativa
La possibilità di trattenere temporaneamente il denaro per effettuare controlli sulla provenienza, sull'uso e sulla destinazione può contribuire agli obiettivi del regolamento senza ricorrere a una sanzione pecuniaria eccessiva.
Articolo 65, paragrafo 3, TFUE
Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali
La Corte non ha ritenuto necessario esaminare autonomamente la questione relativa alla libera circolazione dei capitali, poiché l'incompatibilità della sanzione risultava già dall'articolo 9 del regolamento n. 1889/2005.
Legge ungherese n. XLVIII del 2007, articolo 5/A
al 60% della somma di denaro contante in suo possesso, laddove tale somma sia superiore a EUR 50000
Prevedeva sanzioni progressive del 10%, 40% o 60% dell'importo trasportato in caso di dichiarazione omessa, inadeguata o incompleta. La fascia del 60% è stata ritenuta sproporzionata quando applicata alla sola omissione dichiarativa.
Massime di principio
- L'omessa dichiarazione di contanti oltre la soglia prevista costituisce una violazione autonoma dell'obbligo informativo, ma non dimostra di per sé l'origine illecita del denaro.
- Le sanzioni nazionali possono essere elevate e progressive in funzione dell'importo non dichiarato, purché non siano manifestamente eccessive rispetto alla gravità della sola omissione.
- Una sanzione calcolata automaticamente come percentuale molto alta dell'intero importo, senza distinguere tra mancata dichiarazione e attività fraudolente, può violare il principio di proporzionalità.
- Per perseguire efficacemente gli obiettivi antiriciclaggio, può essere preferibile combinare una sanzione pecuniaria proporzionata con il trattenimento temporaneo del denaro e i controlli sulla sua provenienza.
- Le autorità non devono necessariamente valutare in ogni caso intenzionalità, recidiva o altre circostanze individuali; tuttavia, il sistema sanzionatorio nel suo complesso non deve eccedere quanto necessario per assicurare l'effettività dell'obbligo di dichiarazione.
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