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Sentenza

Sentenza del 16/07/2015 n. 176 - Corte Costituzionale

IMPOSTE E TASSE - Maggiorazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva su fondi pensione - Destinazione delle maggiori entrate per l'anno 2014 all'incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica - Ricorso della Regione siciliana - Destinazione che non può considerarsi specifica, ai sensi dello statuto speciale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Regione siciliana ha impugnato l'art. 4, comma 6-ter, del decreto-legge n. 66 del 2014, che elevava per il solo anno 2014 l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui fondi pensione dall'11% all'11,50% e destinava una quota delle maggiori entrate, pari a 4 milioni di euro per il 2015, al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Secondo la Regione, la disposizione riservava allo Stato il maggior gettito riscosso in Sicilia senza rispettare le condizioni previste dallo Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione, in particolare il requisito della specifica destinazione dell'entrata a particolari finalità statali.

La decisione

La Corte costituzionale ha respinto le eccezioni preliminari dello Stato, escludendo sia l'inammissibilità del ricorso sia la cessazione della materia del contendere. Nel merito, ha dichiarato fondata la questione e costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 6-ter, del decreto-legge n. 66 del 2014, limitatamente alla parte in cui si applicava alla Regione siciliana. La riserva allo Stato del maggior gettito non era legittima perché, pur trattandosi di un'entrata tributaria nuova, la sua destinazione al Fondo per interventi strutturali di politica economica era generica e coincideva con le finalità generali del Fondo, senza indicare specifiche esigenze statali.

Norme richiamate

  • Art. 4, comma 6-ter, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

    Per l'anno 2014 l'aliquota prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è elevata all'11,50 per cento. Una quota delle maggiori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica.

    La norma ha previsto l'aumento temporaneo dell'imposta sostitutiva sui fondi pensione e la destinazione di una quota delle maggiori entrate a un Fondo statale. È stata dichiarata illegittima nella parte applicabile alla Regione siciliana, poiché la destinazione dell'entrata non era sufficientemente specifica.

  • Art. 36, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana

    La riserva allo Stato di entrate erariali riscosse nel territorio siciliano è eccezionale e richiede il rispetto delle condizioni previste dallo Statuto e dalle norme di attuazione.

  • Art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074

    Entrate riservate allo Stato per la copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.

    La Corte ha individuato tre condizioni cumulative per la riserva allo Stato: natura tributaria dell'entrata, novità dell'entrata e destinazione a finalità statali particolari, contingenti o continuative, specificamente indicate dalla legge.

  • Articoli 14, 17, 37, 38 e 43 dello Statuto della Regione siciliana

    Sono stati invocati dalla Regione a tutela delle proprie competenze e della propria autonomia finanziaria; le ulteriori censure fondate su tali disposizioni sono rimaste assorbite in seguito all'accoglimento della questione principale.

  • Art. 50-bis del decreto-legge n. 66 del 2014

    Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

    La clausola di salvaguardia non è stata ritenuta sufficiente a rendere automaticamente applicabile la norma alla Regione siciliana: l'applicazione richiede comunque il rispetto sostanziale delle condizioni previste dallo Statuto e dalle norme di attuazione.

Massime di principio

  • Per le Regioni a statuto speciale, la riserva allo Stato di un nuovo o maggiore gettito tributario riscosso nel territorio regionale è eccezionale e deve rispettare cumulativamente i requisiti previsti dallo Statuto e dalle norme di attuazione.
  • La destinazione del gettito a un fondo statale con finalità ampie o generiche non equivale a una specifica destinazione legislativa: devono essere individuate concretamente particolari esigenze o oneri dello Stato.
  • Una clausola generale di salvaguardia per le autonomie speciali non sana automaticamente una disposizione lesiva dell'autonomia finanziaria regionale e non sostituisce il rispetto dei requisiti sostanziali statutari.
  • La qualificazione di una norma come principio di coordinamento della finanza pubblica non rende il ricorso inammissibile; la compatibilità della norma con l'autonomia finanziaria deve comunque essere valutata nel merito.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare separatamente la natura tributaria e la novità dell'entrata, nonché, soprattutto, l'esistenza di una destinazione legislativa puntuale, verificabile e collegata a specifiche finalità statali.

Testo integrale

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