Sentenza del 16/07/2015 n. 20 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
OGGETTO:CONTRADDITTORIO EX ART. 12 DELLA L. 212/2000 - ATTIVITA' AGRICOLA - SOTTOSCRIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato gli avvisi di accertamento sostenendo, principalmente, la violazione del contraddittorio previsto dall'art. 12 della legge n. 212/2000, il mancato riconoscimento dell'agevolazione connessa all'attività agricola e l'illegittimità degli avvisi per asserita carenza di sottoscrizione ai sensi dell'art. 42 del DPR n. 600/1973. L'accertamento era stato svolto sulla base della documentazione trasmessa agli uffici finanziari e di inviti o richieste di informazioni, senza accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell'impresa.
La decisione
Le contestazioni del contribuente sono state respinte. È stato ritenuto non violato l'art. 12 della legge n. 212/2000, poiché il contraddittorio rafforzato previsto da tale norma riguarda gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche fiscali presso i locali del contribuente, mentre in questo caso l'attività dell'Ufficio si è basata su documentazione e richieste di informazioni ai sensi dei DPR n. 600/1973 e n. 633/1972. È stato inoltre escluso il riconoscimento dell'agevolazione agricola poiché il contribuente, sul quale gravava l'onere della prova, non ha prodotto il certificato IAP né altri elementi idonei a dimostrare il rispetto delle percentuali e dei rapporti richiesti. Infine, l'eccezione relativa alla sottoscrizione degli avvisi è stata respinta: il firmatario risultava capo-ufficio con qualifica dirigenziale e, comunque, l'atto era chiaramente riferibile all'ufficio emanante, in applicazione del principio di conservazione degli atti amministrativi.
Norme richiamate
Art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contraddittorio previsto dall'art. 12 è stato ritenuto applicabile agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio dell'attività.
La garanzia procedimentale non risulta violata quando l'accertamento deriva esclusivamente da documenti già disponibili presso l'Amministrazione o da inviti e richieste di informazioni, senza attività ispettiva presso i locali del contribuente.
DPR n. 600/1973
Le richieste di trasmissione di dati e documenti possono costituire la base dell'attività accertativa senza trasformare il procedimento in una verifica eseguita mediante accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente.
DPR n. 633/1972
Le richieste documentali e informative previste dalla disciplina IVA possono essere utilizzate dall'Amministrazione per ricostruire la posizione fiscale del contribuente.
Art. 42 del DPR n. 600/1973
La sottoscrizione dell'avviso da parte del soggetto competente non è viziata quando il firmatario riveste la qualifica dirigenziale o comunque risulta legittimato. La chiara riferibilità dell'atto all'ufficio emanante consente inoltre di preservarne l'efficacia secondo il principio di conservazione degli atti amministrativi.
Disciplina dell'imprenditore agricolo professionale (IAP)
Le agevolazioni collegate alla qualifica o all'attività agricola devono essere dimostrate dal contribuente, che deve fornire la certificazione e gli elementi necessari a provare il rispetto delle percentuali e dei rapporti previsti dalla legge.
Massime di principio
- Il contraddittorio previsto per le verifiche fiscali presso i locali del contribuente non è automaticamente applicabile agli accertamenti fondati soltanto su documenti, banche dati, inviti o richieste di informazioni.
- Chi invoca un'agevolazione fiscale deve dimostrarne integralmente i presupposti, producendo tempestivamente certificazioni e documentazione idonea; la mera dichiarazione di svolgere un'attività agevolata non è sufficiente.
- Le contestazioni sulla sottoscrizione dell'avviso devono essere sostenute da elementi concreti sull'assenza di competenza del firmatario; la qualifica dirigenziale e la chiara riferibilità dell'atto all'ufficio possono escludere il vizio.
- Il principio di conservazione degli atti amministrativi tende a salvaguardare l'efficacia dell'avviso quando, nonostante eventuali irregolarità formali, l'atto consente di individuare con certezza l'Amministrazione emanante e il suo contenuto.
- In casi analoghi è essenziale distinguere tra verifica con accesso presso i locali e controllo documentale a distanza, poiché da tale distinzione possono dipendere le garanzie procedimentali applicabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 lug 2015Sentenza del 16/07/2015 n. 88 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 16 lug 2015Sentenza del 16/07/2015 n. 176 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 16 lug 2015Sentenza del 16/07/2015 n. 243 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 16 lug 2015Sentenza del 16/07/2015 n. 246 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 16 lug 2015Sentenza del 16/07/2015 n. 475 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 16 lug 2015Sentenza del 16/07/2015 n. 497 - Corte di Giustizia CEE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →