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Sentenza

Sentenza del 16/07/2015 n. 88 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Ires - Fusione di società- Perdite di società incorporata - Deducibilità - Condizioni- Parametri di vitalità economica - Criteri indicati dall'articolo 172 comma 7° TUIR - Ricorso ad altri parametri - E' legittimo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di riportare e dedurre, dopo una fusione, le perdite fiscali maturate dalla società incorporata. L'Amministrazione riteneva non dimostrata la vitalità economica della società incorporata secondo i parametri previsti dall'articolo 172, comma 7, TUIR. La società era operativa da soli 13 mesi, sicché non era possibile applicare il parametro basato sul confronto tra ricavi e costi per lavoro subordinato e contributi degli ultimi due esercizi. La Commissione ha quindi valutato ulteriori elementi, tra cui il conferimento di un immobile gravato da un'ipoteca di importo superiore al suo valore.

La decisione

La Commissione ha ritenuto legittimo ricorrere a parametri diversi da quelli espressamente indicati dall'articolo 172, comma 7, TUIR quando uno dei criteri ordinari non sia concretamente applicabile. Tuttavia, ha considerato il solo fatto che l'immobile fosse gravato da un'ipoteca superiore al valore del bene non sufficiente a escludere la vitalità economica della società incorporata. Ne consegue il riconoscimento della possibilità di utilizzare le perdite fiscali della società incorporata, in assenza di elementi idonei a dimostrare che la società fosse priva di effettiva operatività.

Norme richiamate

  • Articolo 172, comma 7, TUIR

    Le perdite delle società partecipanti alla fusione possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se sussistono determinati requisiti di vitalità economica.

    I parametri indicati dalla norma costituiscono criteri ordinari per verificare la vitalità economica della società incorporata, ma non escludono il ricorso ad altri elementi quando, per la storia societaria particolarmente breve, uno dei parametri non sia applicabile.

Massime di principio

  • In caso di fusione, l'utilizzo delle perdite fiscali della società incorporata richiede la dimostrazione della sua effettiva vitalità economica e non può basarsi soltanto sull'esistenza formale della società.
  • I parametri previsti dall'articolo 172, comma 7, TUIR sono criteri di verifica, ma possono essere integrati o sostituiti da altri elementi quando la società abbia operato per un periodo troppo breve per consentire i confronti richiesti dalla norma.
  • La presenza di un'ipoteca o di un'operazione patrimoniale anomala non dimostra, da sola, l'assenza di vitalità economica: occorre una valutazione complessiva e concreta dell'attività societaria.
  • L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi idonei a dimostrare che la fusione abbia avuto principalmente lo scopo di trasferire perdite fiscali prive di una reale attività economica sottostante.

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