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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26945/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia riguardava una domanda di usucapione speciale ex art. 1159-bis c.c. relativa a una proprietà rurale sita in Linguaglossa. Il giudizio di primo grado era stato interrotto per il decesso della parte convenuta originaria e, secondo la Corte d'appello, il ricorso per riassunzione presentato dagli attori non conteneva i requisiti richiesti dagli artt. 303 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.; perciò la sentenza di primo grado era stata dichiarata nulla e, nel merito, era stato accolto l'appello dell'erede con condanna al rilascio della particella comprendente fabbricato rurale e corte. I ricorrenti hanno proposto sette motivi: 1) omessa pronuncia sulla domanda di inammissibilità dell'appello per nullità dell'atto di citazione; 2) omessa pronuncia sulla mancata notifica dell'appello a un litisconsorte necessario; 3) omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità dell'appello per il rito utilizzato; 4) erronea declaratoria di nullità del ricorso in riassunzione perché, a loro dire, l'atto conteneva gli elementi essenziali richiesti; 5) erroneo diniego della rinnovazione della prova testimoniale travolta dalla nullità; 6) errata valutazione delle prove documentali e dei confini dei luoghi; 7) nullità del provvedimento di correzione della sentenza per mancata fissazione dell'udienza. Il resistente ha eccepito anche la tardività del ricorso per cassazione, ma l'eccezione è rimasta assorbita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi per difetto di autosufficienza nella deduzione del vizio di omessa pronuncia, poiché non erano stati riportati in ricorso i testi delle domande/ eccezioni asseritamente trascurate né la loro precisa collocazione negli atti processuali. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché anche la censura sulla nullità del ricorso in riassunzione era formulata in modo non autosufficiente, senza trascrizione integrale dell'atto o indicazione della sua sedes materiae. Ha reputato inammissibile il quinto motivo, ma ha al contempo affermato il principio per cui la rinnovazione degli atti nulli incontra comunque i limiti delle preclusioni processuali e del divieto di nova, sicché la rinnovazione della prova testimoniale non può introdurre testi o capitoli nuovi oltre i termini maturati. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché volto, nella sostanza, a una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se la motivazione supera il minimo costituzionale. Ha ritenuto inammissibile anche il settimo motivo per difetto di interesse, poiché l'errore materiale denunciato non aveva arrecato alcun concreto pregiudizio. L'eccezione preliminare di tardività del ricorso è stata assorbita. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1159-bis c.c.

    norma richiamata solo per individuare la domanda originaria di usucapione speciale relativa a fondo rurale.

  • art. 303 c.p.c.

    richiamato come norma sui requisiti della riassunzione dopo l'interruzione del processo; la sua violazione è stata dedotta ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    richiamato per i requisiti formali del ricorso per riassunzione; la censura relativa alla sua violazione è stata dichiarata inammissibile per mancanza di trascrizione dell'atto.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte ha ribadito che il vizio è deducibile solo se nel ricorso sono riportate in modo puntuale domanda o eccezione trascurate e la loro collocazione negli atti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi relativi alla prova e alla ricostruzione del possesso, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette alla rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che la scelta delle prove rilevanti spetta al giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per lamentare vizi motivazionali; la Corte ha precisato che è sindacabile solo la mancanza assoluta, apparenza o incomprensibilità della motivazione.

  • art. 162 c.p.c.

    la rinnovazione degli atti nulli è doverosa solo nei limiti in cui sia concretamente possibile e compatibile con le preclusioni processuali.

  • art. 257 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla prova testimoniale, ma non è stato riconosciuto alcun errore della Corte d'appello.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla rinnovazione istruttoria, senza accoglimento della censura.

  • art. 356 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla rinnovazione della prova testimoniale in appello.

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla rinnovazione della prova testimoniale in appello.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    utilizzato per affermare il divieto di nova in appello, che limita la rinnovazione degli atti nulli.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato come fonte delle preclusioni istruttorie che impediscono l'introduzione di nuovi testi o nuovi capitoli in fase successiva.

  • art. 288 c.p.c.

    richiamato sulla correzione della sentenza; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché l'errore materiale non arrecava pregiudizio.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato in più motivi come parametro del ricorso per cassazione, con esclusione delle censure di merito travestite da violazione di legge.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al solo minimo costituzionale.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memorie in prossimità dell'udienza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è deducibile solo se la parte riporta in modo puntuale il contenuto della domanda o eccezione asseritamente ignorata e indica specificamente in quali atti o verbali essa sia stata proposta; in difetto, la censura è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
  • Quando si denuncia la nullità di un atto processuale o di riassunzione, la censura deve trascrivere il contenuto essenziale dell'atto o indicarne con precisione la collocazione negli atti di causa, altrimenti la Corte di cassazione non può esercitare il controllo diretto sugli atti.
  • La rinnovazione degli atti travolti da nullità opera solo nei limiti in cui sia compatibile con le preclusioni processuali già maturate: in appello non possono essere introdotti nuovi mezzi di prova, nuovi capitoli o nuovi testi oltre i termini e i divieti del rito.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a una rivalutazione del fatto, delle prove o del convincimento del giudice di merito.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza di merito è limitato al "minimo costituzionale": è deducibile solo una motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, non già una semplice insufficienza o non condivisibilità.
  • Il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singola allegazione o argomentazione, essendo sufficiente una motivazione che dia conto degli elementi di fatto e di diritto decisivi e che, per implicito, escluda le tesi incompatibili con la decisione adottata.
  • La deduzione di un errore materiale nel provvedimento di correzione è inammissibile se il ricorrente non dimostra un concreto pregiudizio derivante dall'errore denunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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