Cassazione Penale, Sentenza n. 25996/2025 del 15/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, pronunciandosi de plano, ha riformato la condanna di primo grado per il reato ex art. 489 c.p. dichiarando il reato estinto per prescrizione. Il motivo di ricorso censura la nullità della sentenza per assenza di instaurazione del contraddittorio tra le parti; il ricorrente richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022 a sostegno della tesi che, in casi di pronuncia predibattimentale di estinzione del reato per prescrizione senza contraddittorio, sarebbe preclusa l'ammissibilità del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il caso concreto esuli dall'ambito della sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022: l'appello proposto dall'imputato era inammissibile per carenza di interesse (poiché, pur chiedendo formalmente il proscioglimento, nella sostanza chiedeva una qualificazione giuridica più grave del fatto) e la Corte d'appello avrebbe potuto adottare una ordinanza de plano ex art. 591 c.p.p. per dichiarare l'inammissibilità dell'appello. La Corte d'appello, invece, ha adottato una decisione favorevole (dichiarando la prescrizione). In tali condizioni non è ravvisata violazione del diritto di difesa né del giusto processo e il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 489 cod. pen.
Norma che punisce il fatto materiale contestato (uso di una patente falsa). La Corte ricorda che la fattispecie di cui si era originariamente occupato il giudice di primo grado attiene all'uso di un documento falso recante la fotografia dell'imputato.
art. 568, comma 4, c.p.p.
Norma sul rito per cassazione richiamata dalla Corte costituzionale nella sent. n. 111/2022; la Corte di Cassazione qui osserva che la pronuncia della Corte costituzionale ha riguardato l'interpretazione di tale norma nella parte in cui, come interpretata, rendeva inammissibile il ricorso per cassazione per carenza di interesse quando la sentenza di appello predibattimentale abbia dichiarato la prescrizione senza contraddittorio. La Corte ritiene però che il caso concreto sia diverso e non rientri in quel profilo.
art. 591 c.p.p.
Consente alla Corte di appello di pronunciare de plano mediante ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione per ragioni come la carenza di interesse; la Cassazione ritiene che, nel caso, l'appello era inammissibile per carenza di interesse e dunque la Corte di appello avrebbe potuto adottare un provvedimento de plano ai sensi di questa norma.
art. 24 Cost.
Articolo costituzionale relativo al diritto di difesa, richiamato nel contesto della sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022 come parametro di legittimità; la Cassazione valuta che nel caso concreto non vi è stata lesione del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Articolo costituzionale sul giusto processo e sulle garanzie processuali, richiamato anch'esso dalla Corte costituzionale nella sent. n. 111/2022; la Cassazione ritiene che non sussista violazione del giusto processo nel caso in esame.
art. 129, comma 2, c.p.p.
Norma sulle cause di proscioglimento: la Corte osserva che non sono state dedotte nel ricorso cause di proscioglimento che avrebbero potuto far ritenere violato il diritto di difesa.
Sentenza Corte Costituzionale n. 111/2022
Decisione che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione dell'art. 568, comma 4, c.p.p. che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di appello predibattimentale che abbia dichiarato la prescrizione senza contraddittorio. La Cassazione precisa che tale pronuncia non è applicabile al caso concreto, che presenta peculiarità diverse (inammissibilità dell'appello per carenza di interesse).
Massime di principio
- La sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022 vale solo per i casi in cui la Corte d'appello, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, dichiari estinto il reato per prescrizione: in tali ipotesi l'ammissibilità del ricorso per cassazione non può essere ingiustificatamente preclusa per carenza di interesse.
- Se l'appello è sostanzialmente privo di interesse (ad esempio quando chiede una rivalutazione giuridica che peggiora la posizione dell'appellante), la Corte di appello può dichiararne l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; tale pronuncia è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione da parte del giudice d'appello non determina automaticamente una violazione del diritto di difesa: occorre valutare se l'appellante avesse effettivamente interesse a proporre il gravame e se siano state invocate specifiche cause di proscioglimento.
- Quando si contesta la mancata instaurazione del contraddittorio in caso di decisione predibattimentale favorevole all'imputato, bisogna verificare se la decisione impeditiva di un utile per la parte (es. proscioglimento che le è favorevole) renda privo di interesse un ulteriore impugnazione.
- Per tutelarsi in situazioni analoghe l'imputato dovrebbe, se possibile, formulare l'impugnazione in termini che non comportino un peggioramento della propria posizione sostanziale (evitando deduzioni che trasformino l'impugnazione in atto meramente teorico o contraddittorio).
- La distinzione tra inammissibilità dell'appello e pronuncia sulla estinzione del reato è cruciale: la prima mantiene la condanna di primo grado esecutiva; la seconda può comportare un vantaggio processuale per l'imputato e quindi incidere sull'interesse a impugnare.
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