Parere n. 1716/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Comune di Ascea per l’annullamento della determina n. 10 dell'8 febbraio 2024 di esclusione dalla procedura valutativa per la progressione verticale fra le aree ai sensi dell’articolo 13 comma 6 del CCNL 16 novembre 2022 per la copertura di una unità nell’area degli operatori esperti; nonché della nota prot. 1715 del 14 febbraio 2024 di trasmissione della citata determina; del Regolamento per le progressioni verticali del personale dipendente e della relativa delibera di approvazione; dell’art. 13, co. 6, del Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni e della relativa delibera di approvazione; dell’avviso del 29 dicembre 2023 di indizio della procedura e della relativa determinazione e di tutti gli atti della procedura selettiva, nonché per la declaratoria del diritto alla riammissione alla procedura e alla corretta collocazione della graduatoria con il punteggio spettante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsclusione dalla procedura selettiva per la progressione verticale fra le aree, indetta per la copertura di un posto nell’area degli operatori esperti, e impugnazione degli atti presupposti e della graduatoria.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale n. 10 dell’8 febbraio 2024, che l’ha esclusa dalla procedura di progressione verticale, nonché in parte qua il regolamento comunale, il sistema di valutazione della performance e gli atti della selezione. Il bando richiedeva, tra l’altro, una valutazione positiva della performance nell’ultimo triennio e stabiliva che la mancata valutazione, in presenza dei fattori indicati dall’art. 13 del sistema comunale di valutazione, fosse considerata negativa. Non avendo ricevuto una valutazione per il 2021, la ricorrente aveva chiesto di utilizzare quella del 2019 insieme alle valutazioni positive del 2020 e 2022; il Comune l’ha invece esclusa perché nel 2021 era stato attivato nei suoi confronti un procedimento disciplinare. Con il primo motivo ha dedotto che l’equiparazione della pendenza del procedimento a una valutazione negativa introducesse un requisito ulteriore rispetto all’assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio, in violazione dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, dell’art. 15 del CCNL del 16 novembre 2022 e del principio di gerarchia delle fonti. Con il secondo motivo ha invocato l’art. 7, comma 8, l. 300/1970, sostenendo che la disciplina avrebbe esteso oltre il biennio gli effetti delle sanzioni disciplinari. La ricorrente ha inoltre denunciato eccesso di potere, disparità di trattamento, illogicità e violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Il parere
Il ricorso è respinto. Le censure, esaminate congiuntamente, sono infondate. Il requisito della valutazione positiva della performance negli ultimi tre anni è distinto e concorrente rispetto all’assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio, come previsto dall’art. 15 del CCNL richiamato. Il regolamento comunale non ha quindi ampliato il periodo di rilevanza delle sanzioni disciplinari: ha previsto che l’attivazione di un procedimento disciplinare nell’anno di riferimento fosse un fattore ostativo alla valutazione positiva della performance ai fini della progressione. Tale criterio non è irragionevole, poiché, in assenza di una prova comparativa sulle capacità e attitudini, la selezione valorizza rigorosamente il percorso professionale pregresso. Inoltre, nel caso concreto, il procedimento disciplinare si è concluso con la sospensione dal servizio e la privazione della retribuzione per quattro mesi. Non sussiste violazione né dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, né dell’art. 15 del CCNL, né dell’art. 7, comma 8, l. 300/1970: quest’ultima disposizione non è stata elusa, perché l’esclusione è stata fondata sulla valutazione comparativa della performance storica e non sull’applicazione di una sanzione oltre il biennio. Il contraddittorio è stato rispettato: la relazione ministeriale e le controdeduzioni del Comune e del controinteressato sono state trasmesse alla ricorrente, che ha replicato. Il parere è di rigetto del ricorso straordinario.
Osservazioni
Primo motivo - Requisito della valutazione positiva della performance e gerarchia delle fonti
Respinto. Il requisito della valutazione positiva della performance negli ultimi tre anni è autonomo e concorrente rispetto all’assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio. La previsione comunale che considera negativa la valutazione mancante quando sia stato attivato un procedimento disciplinare nell’anno di riferimento non amplia il periodo di efficacia delle sanzioni, ma disciplina la valutazione del percorso professionale pregresso. La scelta è ritenuta non irragionevole nel contesto di una progressione comparativa priva di una prova sulle capacità e attitudini.
Secondo motivo - Art. 7, comma 8, l. 300/1970
Respinto. La regola secondo cui le sanzioni disciplinari non possono essere considerate dopo due anni dalla loro applicazione non è stata violata, perché l’esclusione è stata ricondotta alla valutazione della performance storica e non alla considerazione di una sanzione oltre il biennio. Nel caso concreto, peraltro, il procedimento disciplinare si è concluso con una sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per quattro mesi.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
Nessuna violazione può quindi predicarsi dell’articolo 52, comma 1 bis, del TU 165/2001, che disciplina la diversa e concorrente fattispecie (id est quella della comminazione di sanzioni disciplinari, a prescindere dalla performance), né dell’articolo 15 del CCNL cit.
La disposizione riguarda la comminazione di sanzioni disciplinari, fattispecie distinta e concorrente rispetto al requisito della valutazione positiva della performance; non impedisce che la performance sia valutata secondo i criteri previsti per la progressione.
art. 15 CCNL Enti locali 16 novembre 2022
Lo stesso articolo 15 del CCNL, richiamato dalla ricorrente, prevede che nelle procedure selettive per la progressione professionale l’amministrazione, oltre a verificare l’assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio, debba esigere una valutazione positiva della perfomance negli ultimi tre anni di servizio.
L’assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio e la valutazione positiva della performance negli ultimi tre anni sono requisiti distinti e concorrenti. Il secondo consente di considerare il percorso professionale pregresso secondo i criteri di valutazione applicabili.
art. 13, comma 6, lettere c), d), e) e f), Sistema di valutazione della performance del Comune di Ascea, approvato con delibera di G.C. n. 5 del 7 gennaio 2016
A mente delle predette disposizioni, nel caso in cui la valutazione della performance difetti per sussistenza dei fattori pregiudicanti di cui all’articolo 13 citato - tra cui rientra alla lettera c) “l’attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del valutato nell’anno di riferimento” – la valutazione, ai fini della progressione verticale, è considerata negativa.
Ai fini della procedura di progressione verticale, la mancanza di valutazione dovuta a uno dei fattori pregiudicanti regolamentari, compresa l’attivazione di un procedimento disciplinare nell’anno di riferimento, comporta che la valutazione sia considerata negativa.
art. 2, comma 2, lett. c), Regolamento per le progressioni verticali del Comune di Ascea, approvato con delibera di G.C. n. 271 del 28 dicembre 2023
Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, l’avviso di selezione riproduce il combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, lett. c), del Regolamento per le progressioni verticali del Comune di Ascea, approvato con delibera di G.C. n. 271 del 28 dicembre 2023, e dell’articolo 13, comma 6, lettere c, d, e, f del Sistema di valutazione della performance del Comune, approvato con delibera di G.C. n. 5 del 7 gennaio 2016.
Il regolamento comunale e il sistema di valutazione della performance, letti congiuntamente, fondano il criterio applicato dal bando: la mancata valutazione connessa ai fattori pregiudicanti indicati è equiparata a una valutazione negativa ai fini della progressione.
art. 7, comma 8, l. 300/1970
Com’anzi detto nel caso di specie non si è trattato di valutare sanzioni disciplinari, ma di giudicare sul piano comparativo un percorso professionale attraverso la performance storica dei candidati.
Il divieto di considerare le sanzioni disciplinari decorso il biennio non si applica alla distinta valutazione comparativa della performance storica dei candidati, sulla quale si è basata l’esclusione.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per progressioni professionali, il requisito dell’assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio e quello della valutazione positiva della performance negli ultimi tre anni sono autonomi e concorrenti; la disciplina del secondo requisito non determina, di per sé, l’estensione del periodo di rilevanza delle sanzioni disciplinari.
- Quando la valutazione della performance manca per un fattore ostativo previsto dalla disciplina applicabile, l’amministrazione può considerarla negativa ai fini della progressione, purché la regola operi nell’ambito della valutazione del percorso professionale e non sia utilizzata come applicazione surrettizia di una sanzione disciplinare.
- Il limite temporale previsto per la considerazione delle sanzioni disciplinari non impedisce una valutazione comparativa della performance storica, trattandosi di profili distinti, purché l’esito selettivo sia fondato sulla valutazione professionale prevista dalla disciplina della procedura.
Esclusione da una progressione verticale nel Comune di Ascea
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una dipendente comunale contro la sua esclusione dalla procedura valutativa per la progressione verticale fra le aree, indetta per coprire un posto nell’area degli operatori esperti. La Sezione Prima ritiene infondato il ricorso e ne propone il rigetto.
La procedura e l’esclusione
L’avviso del 29 dicembre 2023 richiedeva, oltre al titolo di studio o alla congrua esperienza, l’assenza di sanzioni disciplinari nei due anni precedenti e una valutazione positiva della performance individuale nell’ultimo triennio. In caso di assenza di valutazione dovuta a uno dei fattori indicati dall’art. 13 del sistema comunale di valutazione, la valutazione era considerata negativa. Tra tali fattori figurava l’attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente nell’anno di riferimento.
La ricorrente, priva di valutazione per il 2021, aveva presentato le valutazioni positive per il 2020 e il 2022 e chiesto di utilizzare anche quella del 2019. Il Comune l’ha esclusa perché la mancata valutazione del 2021 dipendeva dall’attivazione di un procedimento disciplinare, non da un’assenza dal servizio. Il procedimento disciplinare si è poi concluso con la sospensione dal servizio e la privazione della retribuzione per quattro mesi.
Motivi di ricorso
La ricorrente ha sostenuto che il Comune avesse introdotto un requisito di ammissione ulteriore e più afflittivo rispetto all’assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio, equiparando la pendenza di un procedimento a una sanzione. Ha dedotto la violazione dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, dell’art. 15 del CCNL Enti locali del 16 novembre 2022 e del principio di gerarchia delle fonti. Ha inoltre invocato l’art. 7, comma 8, l. 300/1970, che impedisce di considerare le sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione, oltre a denunciare eccesso di potere, disparità di trattamento, illogicità e violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione esamina congiuntamente le censure e rileva che il requisito della valutazione positiva della performance negli ultimi tre anni è distinto e concorrente rispetto all’assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio. Lo stesso art. 15 del CCNL richiede entrambi i profili nelle procedure selettive di progressione professionale.
Il regolamento comunale, considerando negativa la valutazione mancante per l’attivazione di un procedimento disciplinare nell’anno di riferimento, disciplina la valutazione del percorso professionale e non estende il periodo di efficacia delle sanzioni. La scelta non è ritenuta irragionevole, perché, in assenza di una prova comparativa diretta a verificare capacità e attitudini, assume rilievo il percorso professionale pregresso. Non è quindi violato l’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001 né l’art. 15 del CCNL.
Neppure è violato l’art. 7, comma 8, l. 300/1970: nel caso concreto non si è valutata una sanzione oltre il biennio, ma la performance storica nell’ambito della selezione. La Sezione dà inoltre atto che il contraddittorio è stato rispettato, poiché la relazione ministeriale e le controdeduzioni del Comune e del controinteressato sono state trasmesse alla ricorrente, che ha replicato.
Esito
Il Consiglio di Stato esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. È disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
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