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Sentenza

Sentenza n. 159/2026 - Torino, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto del Tribunale di Torino, IX Sez. Civ. -OMISSIS- n. -OMISSIS- (R.G. -OMISSIS-), che ha riconosciuto in favore di -ricorrente- la protezione speciale, come disciplinata dal d.l. n. 130/2020, e ha conseguentemente trasmesso gli atti alla Questura territorialmente competente per le determinazioni di competenza.

Giustizia amministrativa202503156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in esecuzione del giudicato civile

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto del Tribunale civile di Torino che gli aveva riconosciuto la protezione speciale ai sensi del d.l. n. 130/2020 e aveva trasmesso gli atti alla Questura competente. Ha dedotto il mancato rilascio del permesso di soggiorno e chiesto la condanna dell’Amministrazione all’adozione del titolo. Il Ministero dell’Interno si è costituito opponendosi formalmente, ma ha poi chiesto la declaratoria di improcedibilità sostenendo che il permesso fosse in produzione. Nelle more, il permesso è stato effettivamente rilasciato; il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa azionata in ottemperanza è stata integralmente soddisfatta dall’Amministrazione con il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., è quindi venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e non vi era più materia sulla quale decidere quanto all’esecuzione del giudicato. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale: il rilascio intervenuto nelle more ha confermato la fondatezza del ricorso; inoltre, il ritardo non era imputabile al ricorrente, che si era tempestivamente attivato, né risultava giustificato dalla complessità della procedura, poiché il giudicato non richiedeva particolari adempimenti istruttori. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando la pretesa del ricorrente è integralmente soddisfatta dall’Amministrazione nelle more del giudizio, viene meno la posizione di contrasto tra le parti e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

  • d.l. n. 130/2020

    Il giudicato civile azionato aveva riconosciuto al ricorrente la protezione speciale disciplinata dalla normativa richiamata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    La norma è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nelle more del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, facendo venir meno la posizione di contrasto tra le parti.
  • Il rilascio del titolo amministrativo dovuto in esecuzione del giudicato, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, non elimina la necessità di regolare le spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice può valutare la fondatezza originaria del ricorso alla luce dell’avvenuta adozione dell’atto richiesto e verificare se il ritardo sia imputabile al ricorrente o giustificato da particolari complessità procedurali.
  • Quando il giudicato azionato esclude la necessità di ulteriori formalità istruttorie, la complessità della procedura non giustifica il ritardo dell’Amministrazione nell’adozione del provvedimento dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseLegittimo affidamento

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