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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03748/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2009, con riprese a II.DD. e IVA nei confronti di un contribuente che svolgeva attività di commercio al dettaglio di tabacchi. L’Ufficio aveva ritenuto indebitamente dedotti diversi costi: una voce per non inerenza, una voce di componenti negativi non sufficientemente documentati e privi dei requisiti di competenza, certezza e determinabilità, una voce relativa a fatture emesse da un’associazione sportiva dilettantistica per prestazioni pubblicitarie, e una ulteriore differenza tra spese indicate e spese documentate. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato le riprese. In Cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente per relationem, in violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, d.lgs. 546/1992; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 109 TUIR, dell’art. 90 L. 289/2002 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che i costi contestati fossero invece deducibili.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione della sentenza d’appello non era meramente per relationem, perché la CTR aveva svolto un autonomo percorso argomentativo con specifici accertamenti fattuali e valutazioni istruttorie per ciascuna ripresa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che il ricorrente non denunciava un errore di sussunzione della fattispecie astratta nella norma, ma mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in cassazione. Ne è derivato il rigetto integrale del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato per censurare la violazione di legge; la Corte ribadisce che esso non consente di riesaminare la ricostruzione del fatto, ma solo l’erronea interpretazione o applicazione della norma astratta.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per la doglianza sulla nullità della sentenza; la Corte esclude la nullità perché la motivazione era riconducibile al giudice e sufficientemente intelligibile.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la sentenza è nulla solo quando manchi la motivazione o essa sia meramente apparente; non basta la riproduzione di argomenti di parte se la decisione è comunque riconducibile al giudice.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata, ma non è nulla per il solo uso di una tecnica redazionale che richiami atti di parte, se il percorso decisorio è chiaro e autonomo.

  • art. 109 TUIR

    È richiamato in relazione all’inerenza e alla deducibilità dei costi; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione, ma rileva che la censura mira a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 108 TUIR

    È evocato dal ricorrente per sostenere la deducibilità dei costi, ma la doglianza è ritenuta inammissibile perché in realtà sollecita un nuovo esame del materiale probatorio.

  • art. 90 L. n. 289/2002

    È citato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi una specifica violazione di diritto, trattandosi di contestazione in fatto.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere probatorio, ma la Corte osserva che la censura non attacca un errore sul riparto dell’onere, bensì la valutazione delle prove e degli accertamenti di merito.

  • art. 21, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato nel ragionamento della CTR, che ha ritenuto alcune fatture prive degli elementi necessari all’individuazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    È la base del recupero e della rideterminazione del reddito d’impresa operata dall’Ufficio in conseguenza dei costi ritenuti indeducibili.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia male individuato o interpretato la norma astratta; se la censura investe la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, essa è inammissibile come violazione di legge.
  • La motivazione della sentenza non è nulla per il solo fatto che riproduca o richiami argomentazioni di parte, purché il percorso decisorio sia comunque attribuibile al giudice e risulti chiaro, univoco ed esaustivo.
  • Nel processo tributario la motivazione per relationem non determina, di per sé, nullità della sentenza se il giudice mostra di avere esaminato autonomamente le questioni e le risultanze istruttorie.
  • In cassazione non è consentito rimettere in discussione l’apprezzamento del fatto e delle prove compiuto dal giudice di merito, neppure sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione.
  • Per la deducibilità dei costi il contribuente deve confrontarsi specificamente con gli accertamenti fattuali posti a base della decisione impugnata, altrimenti la censura resta generica e non idonea a scalfire la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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