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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6692/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva la violazione di legge per l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che, a seguito dell'esclusione della recidiva operata in sede di appello, il termine prescrizionale era già maturato anteriormente alla pronuncia d'appello. In particolare il reato, commesso il 10/10/2013, avrebbe raggiunto la prescrizione il 27/11/2021 (termine calcolato in 7 anni e 6 mesi tenendo conto delle interruzioni e di un periodo di sospensione pari a 231 giorni ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che, escludendo la recidiva, la prescrizione del reato era effettivamente maturata il 27/11/2021 e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. Non è stata disposta la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, perché la parte civile non avrebbe subito pregiudizio dall'eventuale accoglimento del motivo (e non ha argomentato sul motivo di impugnazione).

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in sede di impugnazione; la sentenza resa a seguito di concordato è comunque sindacabile in Cassazione rispetto alla omessa declaratoria di prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia (alla luce della giurisprudenza di legittimità).

  • art. 129 c.p.p.

    Norma che impone al giudice di dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione; nella vicenda la Corte ha ritenuto che tale declaratoria dovesse essere effettuata dopo l'esclusione della recidiva.

  • art. 157 c.p.

    Norma rilevante per il computo del termine di prescrizione (interruzioni); la Corte ha utilizzato questa disposizione nel calcolo del termine prescrizionale complessivo.

  • art. 161 c.p.

    Norma relativa alla sospensione del corso della prescrizione; la Corte ha tenuto conto di un periodo di sospensione pari a 231 giorni nel calcolo della prescrizione.

  • Sez. U., n. 19415 del 27/10/2022 (Fazio)

    Giurisprudenza della Corte a Sezioni Unite che ammette il ricorso per cassazione avverso sentenze rese all'esito di concordato in appello quando si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia; è stata richiamata per ritenere proponibile il gravame in esame.

  • Giurisprudenza di merito richiamata (es. Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015; Sez. U. n. 877 del 14/07/2022)

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per motivare la decisione di non condannare la parte civile alla rifusione delle spese: in presenza di mancato interesse della parte civile al possibile accoglimento del motivo o di mancata articolazione di argomentazioni specifiche, essa non ha titolo alla rifusione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è proponibile anche contro sentenze emesse a seguito di concordato in appello quando si sostiene che la prescrizione del reato fosse già maturata prima della pronuncia; le Sezioni Unite lo hanno confermato.
  • Se l'esclusione di un'aggravante (es. recidiva) modifica il computo della pena o della durata applicabile al punto da rendere il reato prescritto anteriormente alla sentenza impugnata, il giudice di legittimità deve annullare la sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione.
  • Il calcolo della prescrizione deve tenere conto delle interruzioni e delle sospensioni previste dagli artt. 157 e 161 c.p.; la corretta quantificazione di tali periodi può essere decisiva per la declaratoria di prescrizione.
  • Quando la declaratoria di prescrizione è accolta in Cassazione, il provvedimento può essere annullato senza rinvio agli effetti penali (estinzione del reato).
  • La parte civile non ha diritto alla rifusione delle spese processuali se dall'accoglimento del motivo di impugnazione non le sarebbe derivato alcun pregiudizio o se non ha argomentato specificamente sul motivo dedotto in Cassazione.

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