Cassazione Penale, Sentenza n. 11264/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di truffa (confermata dalla Corte d'appello di Milano). Il ricorrente deduceva: a) la mancata autenticità delle firme su procure utilizzate come titolo esecutivo, con conseguente inesistenza parziale del titolo; b) travisamento e difetto di motivazione nella valutazione della prova circa il conferimento di procura e la consapevolezza dell'appello; c) assenza dell'elemento soggettivo e del nesso causale tra l'induzione in errore e il danno patrimoniale, perché l'attività decettiva non avrebbe riguardato direttamente il condominio (presunto unico soggetto offeso); d) la parte civile non poteva essere considerata persona offesa e quindi non legittimata a proporre querela. Ha chiesto anche la declaratoria di improcedibilità del reato e l'annullamento della sentenza. Sono stati inoltre proposti motivi aggiunti che riproponevano le stesse censure e contestavano l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ne ha disposto il rigetto. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo, rilevando che l'imputato aveva effettivamente azionato il medesimo provvedimento contestato e che le valutazioni dei giudici di merito circa l'insussistenza della falsità della sottoscrizione erano logiche e congrue. Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti manifestamente infondati alla luce del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il delitto di truffa può avere come soggetto passivo un terzo rispetto al soggetto che subisce materialmente il danno, purché sussista il nesso di causalità e la possibilità per il soggetto ingannato di compiere atti efficaci nella sfera patrimoniale lesa. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili ex art. 585, comma 4, c.p.p. per essere nuovi e, comunque, manifestamente infondati. In base all'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese processuali a favore della parte civile Giovannini Giacomo liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 61 c.p. n. 11
La presenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 è stata contestata dal ricorrente; i motivi che la impugnavano sono stati ritenuti manifestamente infondati e dunque non hanno prodotto effetto sul quadro critico della sentenza di merito
art. 585, comma 4, c.p.p.
Applicato per dichiarare inammissibili i motivi nuovi proposti in cassazione: i motivi aggiunti, essendo nuovi rispetto al ricorso, non possono essere ammessi e l'inammissibilità si estende anche a tali motivi
art. 616 c.p.p.
Utilizzato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per autorizzare il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La contestazione della genuinità di firme e procure richiede elementi di prova chiari e confrontabili: valutazioni peritali di parte possono risultare inattendibili se le scritture di comparazione presentano peculiarità che ne inficiano l'attendibilità
- In materia di truffa, il soggetto che subisce materialmente il danno può essere diverso dal soggetto posto nella condizione di essere indotto in errore; è sufficiente che esista un nesso causale tra l'artifizio e il danno patrimoniale e che il soggetto ingannato avesse possibilità di compiere atti efficaci nella sfera patrimoniale lesa
- La qualifica di 'persona offesa' non è limitata al solo soggetto che ha subito direttamente il profitto: anche terzi danneggiati nella prospettiva del mancato conseguimento di un profitto possono essere legittimati a proporre querela, secondo la giurisprudenza consolidata
- In cassazione i motivi nuovi sono normalmente inammissibili ai sensi dell'art. 585 c.p.p.; per ottenere l'esame di nuove argomentazioni è necessario che siano state tempestivamente dedotte nei gradi di merito
- Le decisioni sul punto di prova e sulla valutazione complessiva degli elementi probatori sono difficilmente sindacabili in cassazione se fondate su valutazioni logiche e coerenti del merito
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