Sentenza n. 13845/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 2579/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 ed era stato condannato il Ministero ad attribuirle il beneficio economico di euro 1.000,00, oltre accessori, nonché a rifondere le spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha richiamato l'art. 112, comma 2, c.p.a., secondo cui l'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. Ha precisato che, quando il giudicato da eseguire è una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve accertare il comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, il Ministero non ha fornito prova o chiarimenti circa la corretta esecuzione della sentenza, il TAR ha condannato l'Amministrazione a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori per le spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando questa sia stata pronunciata in funzione di giudice del lavoro, qualora l'obbligo di conformazione gravi su una pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato civile del giudice del lavoro, il giudice amministrativo svolge una funzione meramente esecutiva: accerta l'inadempimento o l'elusione del giudicato e adotta le misure necessarie per assicurarne l'attuazione, senza integrare il contenuto del titolo o compiere nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Quando il privato allega l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o prova della corretta esecuzione del titolo, può essere accolta la domanda di ottemperanza e può essere impartito all'amministrazione l'ordine di provvedere entro un termine prefissato.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, eventualmente con facoltà di delega, attribuendogli il potere di sostituirsi all'amministrazione per dare esecuzione al giudicato.
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