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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31464/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per truffa (censita nella sentenza come qualificata ai sensi dell'art. 648, comma 2, c.p.). Il motivo principale del ricorso in Cassazione era la mancata o insufficiente motivazione sull'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.: la difesa sosteneva che la Corte di appello aveva errato nel ritenere non applicabile l'art. 131-bis valorizzando un fatto successivo e, in particolare, non aveva adeguatamente motivato perché la somma ottenuta (100 euro) non potesse considerarsi esigua.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché le questioni sollevate non sono consentite in sede di legittimità (ricadendo in una rivalutazione di merito). Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato adeguatamente l'esclusione della causa di non punibilità in ragione dell'ammontare dell'ingiusto profitto (100 euro), valutazione che costituisce apprezzamento di merito insindacabile in Cassazione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Riferita come la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che non sussistessero i requisiti in ragione dell'ammontare dell'ingiusto profitto (100 euro), decisione qualificata come valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità dell'impugnazione; qui ha altresì giustificato la condanna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa.

  • art. 648, comma secondo, cod. pen.

    Citato nella sentenza di merito come qualificazione della fattispecie (sebbene la descrizione processuale indichi la truffa); la decisione della Cassazione non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a sindacare la motivazione relativa all'art. 131-bis.

Massime di principio

  • La valutazione sull'applicabilità dell'art. 131-bis (particolare tenuità) include elementi di merito (es. entità dell'ingiusto profitto) che, se adeguatamente motivati, non sono sindacabili in sede di Cassazione; dunque contestazioni che si risolvono in una diversa valutazione del fatto sono inammissibili.
  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis è necessario dimostrare non solo l'esiguità oggettiva del profitto ma anche l'assenza di rilevante offensività sociale: l'ammontare economico è un elemento centrale e la sua qualificazione (esigua o non esigua) è tipicamente valutazione di merito.
  • La Corte di Cassazione non ammette doglianze che invocano semplicemente apoditticità o insufficiente persuasività della motivazione quando la decisione di merito espone una spiegazione logica: tali censure costituiscono rivalutazioni del merito non consentite in sede di legittimità.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve formulare questioni di diritto precise e non richiedere una diversa valutazione delle risultanze di fatto; in mancanza di ciò il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e può comportare condanne per spese e sanzioni (Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa.
  • La determinazione di una somma modesta (es. 100 euro) può comunque essere valutata come non esigua in relazione al contesto e alla specifica condotta, perciò non esiste una soglia matematica automatica: è indispensabile argomentare giuridicamente e fattualmente perché quell'importo debba essere considerato di particolare tenuità.

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