Cassazione Penale, Ordinanza n. 30870/2026 del 12/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata ha confermato, in rito abbreviato, la condanna dell'imputato per avere, al fine di conseguire il reddito di cittadinanza, omesso di comunicare all'ente erogatore un dato essenziale: la precedente condanna definitiva per associazione di tipo mafioso. La condotta omissiva risulta ripetuta in tre dichiarazioni rese in date diverse. Con il ricorso si contestava: 1) la conferma del giudizio di colpevolezza, chiedendo in sostanza una rivalutazione delle prove e della ricostruzione fattuale; 2) l'applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, deducendo che i precedenti penali non giustificassero un simile trattamento e che dovesse essere valorizzata la posizione dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché diretto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta adeguata e non illogica sulla rilevanza penale dell'omessa comunicazione del precedente penale al fine di ottenere il beneficio. Ha reputato manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo razionale sia la recidiva, valorizzando pluralità e gravità dei precedenti, sia il diniego delle attenuanti generiche, anche alla luce dell'assenza di resipiscenza e della mancata restituzione delle somme indebitamente percepite, pari a euro 20.517,95. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato come base del reato contestato, in concorso formale/proseguimento di più condotte omissive reiterate in diverse dichiarazioni.
art. 7, comma 1, D.L. n. 4 del 2019 conv. in L. n. 26 del 2019
Norma incriminatrice applicata alla condotta di omessa comunicazione di informazioni dovute per ottenere il reddito di cittadinanza.
art. 416-bis c.p.
Indicato come precedente penale definitivo non comunicato all'ente erogatore; elemento essenziale omesso dall'imputato.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto veste di vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova e una ricostruzione alternativa dei fatti già compiutamente esaminati dai giudici di merito.
- La condotta di chi ometta di comunicare un dato essenziale rilevante per l'accesso o la conservazione del reddito di cittadinanza può integrare il reato previsto dalla normativa speciale, quando l'omissione abbia ad oggetto un'informazione decisiva per l'erogazione del beneficio.
- La motivazione che valorizza la pluralità e gravità dei precedenti penali, l'assenza di resipiscenza e la mancata restituzione del profitto indebitamente percepito è idonea a sostenere sia l'applicazione della recidiva sia il diniego delle attenuanti generiche, se non presenti profili di illogicità manifesta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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