Cassazione Civile, Ordinanza n. 26272/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (candidato)
La controversia
La controversia riguarda la procedura pubblica interna di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Avvocatura generale della Regione Calabria. Un partecipante alla selezione aveva chiesto l'annullamento della delibera regionale con cui l'incarico era stato attribuito ad altro candidato, la rinnovazione della procedura e il risarcimento del danno; un altro partecipante era intervenuto aderendo alle medesime richieste, riservandosi il solo risarcimento. Il Tribunale aveva dichiarato illegittima la procedura e rigettato il danno; la Corte d'appello aveva respinto sia l'appello principale sia quello incidentale. Nel ricorso per cassazione il soccombente principale ha dedotto: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, assumendo che dovesse applicarsi il foro della sede di Catanzaro e che anche la posizione dell'interveniente andasse radicata lì; 2) perentorietà del termine di cinque giorni per le notifiche conseguenti all'intervento volontario del terzo; 3) omesso esame della mancanza, in capo all'avversario, del requisito dell'iscrizione all'albo dei cassazionisti e della pretesa incompatibilità del suo svolgimento professionale; 4) omesso esame del fatto che l'interveniente non avrebbe avuto qualifica dirigenziale; 5) erronea richiesta di motivazione comparativa sui motivi di preferenza e di esclusione dei candidati; 6) erronea qualificazione dell'incarico come dirigenziale, sostenendosi che l'Avvocatura regionale sarebbe struttura tecnica e non dirigenziale. La Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla competenza per territorio perché formulate sulla base di criteri non corretti e senza specifica contestazione dei presupposti del foro della persona giuridica; ha ritenuto infondato il motivo sul termine di cinque giorni, dichiarandolo ordinatorio; ha respinto i motivi sui requisiti soggettivi dei candidati perché, comunque, chi partecipa alla procedura è legittimato a contestarne l'invalidità e le ulteriori questioni erano ormai irrilevanti o coperte da giudicato; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla motivazione comparativa perché la Corte d'appello aveva rilevato che non vi era stata alcuna reale valutazione comparativa; ha infine ritenuto infondata la censura sulla natura dell'incarico, affermando che la disciplina regionale lo qualificava espressamente come dirigenziale.
La decisione
Il ricorso principale è stato rigettato; il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. La Corte ha confermato che la domanda di annullamento della procedura di conferimento dell'incarico di dirigente dell'Avvocatura regionale va trattata secondo i criteri di competenza territoriale previsti per le controversie di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, ossia l'art. 413, comma 7, c.p.c., con rinvio agli artt. 18 e 19 c.p.c. Ha inoltre affermato che il termine di cinque giorni previsto dall'art. 419 c.p.c. per le notifiche conseguenti all'intervento volontario del terzo è ordinatorio. Sul merito, ha ribadito che la legittimazione a impugnare l'invalidità della procedura spetta a chi vi abbia partecipato e che l'incarico di Direttore/Dirigente dell'Avvocatura regionale è espressamente qualificato come dirigenziale dalla legge regionale applicabile. Le spese sono state compensate tra ricorrente principale e ricorrente incidentale condizionato per la novità delle questioni in rito; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti della Regione Calabria. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 33 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme sulla competenza, ma la Corte ritiene inammissibile la censura perché impostata sui criteri di collegamento errati.
art. 105 c.p.c.
richiamato per l'intervento del terzo; la Corte precisa che l'intervento volontario nel rito del lavoro non incide sulla competenza territoriale originaria.
art. 413, commi 2 e 5, c.p.c.
invocato dal ricorrente, ma la Corte afferma che non è la norma applicabile alla controversia, perché non vi è cessazione del rapporto e instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.
art. 419 c.p.c.
il termine di cinque giorni per le notifiche conseguenti all'intervento volontario del terzo, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 193/1983, ha natura ordinatoria e non perentoria.
art. 25 Cost.
richiamato in tema di competenza territoriale, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 153 c.p.c.
richiamato per la dedotta perentorietà del termine, ma la Corte esclude la nullità.
art. 415 c.p.c.
richiamato dalla Corte in combinazione con la giurisprudenza sul rito del lavoro e sul termine di notifica ordinatorio.
art. 420 c.p.c.
richiamato come precedente giurisprudenziale per affermare che l'inosservanza delle notifiche al terzo chiamato non comporta nullità ma un nuovo termine.
art. 421 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura.
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia, ma la Corte respinge la censura o la dichiara inammissibile.
art. 115 c.p.c.
invocato sul rilievo probatorio, ma la Corte non ravvisa violazione.
art. 1421 c.c.
richiamato per sostenere l'irrilevanza della legittimazione, ma la Corte afferma che chi partecipa alla procedura può impugnarne l'invalidità.
art. 3 r.d. n. 1578 del 1933
richiamato in relazione al requisito professionale dell'iscrizione all'albo, ma la censura è respinta.
art. 18 L. n. 247 del 2012
richiamato tra le norme professionali invocate, senza incidenza sull'esito.
art. 10 L. Regione Calabria n. 7 del 1996
la norma è letta come disposizione che qualifica espressamente come dirigenziale l'incarico di direzione dell'Avvocatura regionale.
art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato; la Corte conferma che la scelta deve essere sorretta da valutazione comparativa e motivazione, ma nel caso concreto la motivazione era del tutto inidonea e tale profilo non giova al ricorrente.
art. 97 Cost.
richiamato come parametro dei criteri di correttezza e imparzialità nella scelta degli incarichi dirigenziali.
art. 1176 c.c.
richiamato tra i parametri di correttezza nell'azione della P.A. datrice di lavoro.
art. 1375 c.c.
richiamato per affermare l'obbligo della P.A. di correttezza e buona fede nella scelta del candidato.
art. 18 c.p.c.
richiamato per il foro generale delle persone giuridiche, applicabile tramite l'art. 413, comma 7, c.p.c.
art. 19 c.p.c.
richiamato quale criterio di collegamento per le persone giuridiche; la Corte evidenzia che la relativa eccezione di incompetenza era incompleta se non contestava anche i presupposti del foro della sede e del rappresentante autorizzato.
art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla natura tecnica dell'incarico, ma senza successo.
art. 4 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dal ricorrente, senza accoglimento.
art. 50 Statuto Regione Calabria
richiamato per sostenere la natura non dirigenziale dell'Avvocatura, ma la Corte non lo ritiene decisivo.
artt. 2, 3, 4, 10, 22 e 28 L. Regione Calabria n. 7 del 1996
norme regionali interpretate sistematicamente dalla Corte nel senso che l'incarico di vertice dell'Avvocatura regionale è un incarico dirigenziale.
art. 9 2 c.p.c.
richiamato per la compensazione delle spese, con riferimento alla novità delle questioni in rito.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali in una pubblica amministrazione, quando l'incarico si colloca in continuità con il rapporto di lavoro già in essere, la competenza territoriale non va individuata come se vi fosse cessazione del rapporto e instaurazione di un nuovo rapporto, ma secondo i criteri del foro delle persone giuridiche richiamati dall'art. 413, comma 7, c.p.c.
- L'eccezione di incompetenza territoriale, quando investe una persona giuridica, deve essere completa e correttamente costruita sui criteri di collegamento pertinenti; se non viene contestata anche la sussistenza dei presupposti del foro invocato, l'eccezione può ritenersi come non proposta.
- Nel rito del lavoro, il termine di cinque giorni previsto per le notifiche conseguenti all'intervento volontario del terzo ha natura ordinatoria, non perentoria, e la sua inosservanza non determina automaticamente nullità, essendo sufficiente la rimessione in termini o la fissazione di un nuovo termine ove necessario.
- Chi abbia partecipato a una procedura selettiva pubblica è, in linea generale, legittimato a contestarne l'invalidità, anche se si assumono carenze nei requisiti dell'altro concorrente; tali profili incidono semmai su ulteriori effetti della procedura o sul risarcimento, ma non eliminano di per sé la legittimazione all'impugnazione.
- Nel pubblico impiego privatizzato, il conferimento di incarichi dirigenziali richiede una valutazione comparativa effettiva tra i candidati e una motivazione congrua e trasparente; la mera elencazione dei curriculum o formule generiche non equivalgono a una reale comparazione.
- La qualificazione di un incarico come dirigenziale va ricercata prima di tutto nel dato testuale e sistematico della disciplina speciale applicabile; se la legge regionale qualifica espressamente l'incarico come "dirigente", tale qualificazione non può essere superata da una lettura atomistica o riduttiva della struttura organizzativa.
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