Sentenza n. 1594/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Cuneo - Sportello Unico per l’Immigrazione ha rigettato l’istanza -OMISSIS- presentata dal datore di lavoro in favore del ricorrente in relazione al D.P.C.M. 27.09.2023; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, laddove interpretati in senso ostativo alla pretesa di parte ricorrente, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi trasmessa in data -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza presentata dal datore di lavoro in favore del ricorrente nell'ambito della procedura prevista dal D.P.C.M. 27 settembre 2023, con comunicazione dei motivi ostativi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Cuneo aveva rigettato l'istanza presentata dal datore di lavoro in suo favore, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusa la comunicazione dei motivi ostativi. Dal testo non emergono ulteriori motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato il nulla osta all'assunzione rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Cuneo e il permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Cuneo; entrambe le parti hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha adottato atti favorevoli al ricorrente: il nulla osta all'assunzione e il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La pronuncia non esamina nel merito i vizi del diniego impugnato. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'apprezzabile intervento in autotutela dell'Amministrazione, intervenuto dopo la fase cautelare. La liquidazione del compenso al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata a separato decreto presidenziale, previa presentazione dell'istanza.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravvengono atti o comportamenti dell'amministrazione idonei a soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente; nel caso concreto, il rilascio del nulla osta e del permesso di soggiorno ha reso non più attuale la controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
D.P.C.M. 27 settembre 2023
Costituisce il quadro normativo richiamato per la procedura cui si riferiva l'istanza di ingresso e assunzione per lavoro subordinato; il testo non specifica ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta atti favorevoli che soddisfano integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto originario.
- L'intervento favorevole dell'amministrazione in autotutela, intervenuto dopo l'avvio della fase cautelare, può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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