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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7629/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: (1) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata assunzione di nuove prove testimoniali richieste (H.R. e S.B.) e per presunta incompletezza del quadro probatorio; richiesta anche di acquisizione degli atti del Tribunale per i minorenni di Milano relativi all'affidamento dei fratelli della persona offesa, per dimostrare conflittualità familiare. (2) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l'attendibilità della persona offesa e il rigetto della tesi difensiva di un "ordito calunnioso" familiare; si contestano margini di incongruenza nelle dichiarazioni del minore e la mancata escussione dei testi che avrebbero potuto smentire la versione della vittima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo generico e non specificato rispetto alle ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p.; ha spiegato che nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di nuove prove e che la Corte territoriale ha correttamente applicato l'art. 603 c.p.p. ritenendo superflua l'escussione delle testi poiché le eventuali dichiarazioni non avrebbero mutato la ricostruzione dei fatti, già supportata da riscontri documentali. Sul secondo motivo ha ritenuto la valutazione sulla credibilità della persona offesa questione di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni, che nel caso non emergono; la Corte d'appello ha svolto un esame analitico e ha motivato l'attendibilità delle dichiarazioni, non essendo la tesi della calunnia sufficientemente provata né specificamente dedotta. Esito sanzionatorio: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato (con liquidazione separata dalla Corte d'appello di Bologna).

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regola la facoltà del giudice di integrare d'ufficio l'istruttoria in appello; nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di nuove prove e l'integrazione è esercitabile solo nei limiti della assoluta necessità (comma 3). La Corte ha ritenuto applicato correttamente questo potere, considerando superflua l'audizione delle testi richieste.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. c), d), e) richiamate nella motivazione

    Stabilisce i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha osservato che il ricorso era generico e non specificava a quale ipotesi dell'art. 606 si riferisse, con conseguente inammissibilità per difetto di specificità, e che la violazione di art. 603 non integra automaticamente i vizi di cui alle lett. c) o d).

  • art. 81, comma 2 c.p.

    Norma sul concorso di circostanze attenuanti e aggravanti (richiamata nel contesto della rideterminazione della pena dalla Corte d'appello che ha ritenuto equivalenti le attenuanti generiche all'aggravante contestata).

  • art. 609-bis cod. pen.

    Fatti costitutivi del reato di violenza sessuale commessa su minore; norma incriminatrice per cui l'imputato è stato condannato e la cui applicazione è stata confermata dalla valutazione di merito.

  • art. 609-ter cod. pen.

    Norma relativa ad altre condotte connesse agli abusi sessuali su minori, richiamata nel capo d'imputazione; la sua applicazione è stata ritenuta coerente con la ricostruzione di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per spese del procedimento nei casi di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sulla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa; la Corte ha disposto la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio, da liquidarsi con separato decreto della Corte d'appello di Bologna.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato di appello le parti non godono di un diritto automatico alla produzione di nuove prove: il giudice può integrare l'istruttoria ex art. 603 c.p.p. solo se strettamente necessario.
  • La mancata escussione di testi in appello, quando il giudice motivi che le dichiarazioni non avrebbero mutato la ricostruzione supportata da riscontri, difficilmente integra un vizio di legittimità correggibile in Cassazione.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e collegati alle ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p.; la genericità o la mancata indicazione della fattispecie invocata comportano l'inammissibilità.
  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è essenzialmente un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se emergono manifeste contraddizioni o giudizi fondati su mere congetture.
  • La produzione in appello di documenti esterni (es. fascicoli del Tribunale per i minorenni) richiede che la parte indichi con precisione quali elementi contenuti nei documenti avrebbero dovuto modificare il convincimento del giudice; deduzioni generiche vengono ritenute inammissibili.
  • Un tentativo difensivo basato sulla tesi della calunnia familiare necessita di una puntuale indicazione di elementi specifici a sostegno; l'assenza di tale specificità ne compromette la credibilità ai fini di un sindacato di legittimità.
  • Ricorsi non sufficientemente ragionati o che richiedono alla Cassazione una rivalutazione di merito sulle prove sono destinati ad essere dichiarati inammissibili; ne possono conseguire condanne alle spese e alla Cassa delle Ammende.

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