Cassazione Civile, Ordinanza n. 30688/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni 2007, 2008 e 2009, fondati su presunte operazioni extracontabili di acquisto di oro attribuite al contribuente sulla base di documentazione rinvenuta presso due società fornitrici. In un primo giudizio di legittimità la Cassazione aveva cassato la precedente sentenza d'appello perché alcuni documenti dell'indagine fiscale erano stati acquisiti irritualmente tramite ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. e perché la Guardia di Finanza era stata erroneamente considerata soggetto terzo rispetto all'Agenzia. Nel giudizio di rinvio la CTR, esaminando solo il materiale ritualmente acquisito, ha confermato l'annullamento degli avvisi per mancata prova della riferibilità al contribuente della documentazione extracontabile. L'Agenzia ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione/falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR non avrebbe adeguatamente spiegato perché le prove dell'Ufficio fossero insufficienti e che non avrebbe correttamente valutato il compendio probatorio ritualmente acquisito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza nella parte in cui, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, richiamando il principio secondo cui tali norme sono violate solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto, non quando si censuri il diverso peso attribuito alle risultanze istruttorie. Ha poi reputato infondato il profilo sulla motivazione apparente, osservando che la CTR aveva motivato in modo completo ed esaustivo: aveva esaminato il solo materiale utilizzabile nel giudizio di rinvio, escluso i documenti irritualmente acquisiti e quelli ulteriormente prodotti in rinvio, e spiegato perché, con le sole prove ritualmente acquisite, non fosse possibile dimostrare la riferibilità al contribuente dei dati extracontabili rinvenuti presso le società fornitrici. La motivazione è stata considerata conforme al minimo costituzionale. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità in favore del contribuente.
Norme richiamate
art. 213 c.p.c.
ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c.
Non può essere usato per supplire all'inerzia della parte e, nel caso deciso, l'acquisizione tramite tale mezzo è stata ritenuta irrituale nel precedente giudizio.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o al di fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti la mera valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante sia soggetta a regola legale; non è censurabile il solo cattivo esercizio del prudente apprezzamento fuori dai limiti del vizio motivazionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte esclude che la decisione impugnata sia affetta da motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Norma sul contenuto della sentenza tributaria, invocata dalla ricorrente per dedurre un vizio motivazionale, ma ritenuta non violata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione solo entro i rigorosi limiti oggi previsti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per censurare la mera valutazione del materiale probatorio o la maggiore attendibilità attribuita ad alcune prove rispetto ad altre, ma solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o disattenda il regime legale di valutazione della prova.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non sussiste tale vizio se la sentenza espone in modo coerente e completo le ragioni per cui le prove ritualmente acquisite non sono sufficienti a sorreggere la pretesa.
- Nel giudizio di rinvio, la decisione deve essere assunta sulla base delle sole prove ritualmente acquisite e non è consentito reintrodurre documenti esclusi dalla precedente cassazione o acquisiti irritualmente.
- In materia tributaria, l'Ufficio deve assolvere l'onere di dimostrare i presupposti della pretesa impositiva; se il compendio probatorio utilizzabile non consente di collegare con sufficiente certezza la documentazione extracontabile al contribuente, l'accertamento deve essere annullato.
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