Cassazione Civile, Ordinanza n. 15382/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza di una pensione di anzianità riliquidata a seguito della ricostruzione della posizione pensionistica per periodi di lavoro irregolare ai sensi dell'art. 1, comma 4, L. n. 383/2001. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che la ricostruzione incidesse solo sull'importo dei ratei e non sulla decorrenza, confermando la decorrenza originaria. La Corte d'appello, in parziale riforma, ha stabilito che la decorrenza dovesse essere fissata al primo giorno del mese successivo al momento in cui, a valle della ricostruzione, risultava maturato il requisito contributivo. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 4, L. n. 383/2001 e dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, sostenendo che la disciplina dell'emersione non derogherebbe al principio generale di retrodatazione della pensione alla domanda originaria o alla domanda di riscatto; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 4, L. n. 383/2001, nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che non fosse necessario che i dodici mesi di lavoro irregolare fossero consecutivi e che vi fosse ultrapetizione per mancata contestazione dell'ente sulla decorrenza dal 22 maggio 2007.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la disciplina sull'emersione del lavoro irregolare presuppone la prosecuzione effettiva del rapporto in regolarità per almeno un anno e che la retrodatazione della pensione non può spingersi a un momento anteriore al conseguimento del requisito contributivo. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 1, comma 4, L. n. 383/2001, poiché ai fini della ricostruzione possono essere considerati solo periodi continuativi e ininterrotti di lavoro irregolare pari ad almeno dodici mesi. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile: infondato quanto alla pretesa non necessità di continuità del periodo di lavoro irregolare; inammissibile quanto alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata trascrizione della pretesa non contestazione dell'INPS; infondato infine il vizio di omesso esame per difetto di decisività dei fatti allegati. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, L. n. 383/2001
"I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione..."
La norma consente la ricostruzione della posizione pensionistica per periodi di lavoro irregolare solo nell'ambito dei programmi di emersione e presuppone la prosecuzione effettiva del rapporto in regolarità per almeno un anno; rilevano solo periodi continuativi e ininterrotti di lavoro irregolare pari ad almeno dodici mesi.
art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968
La decorrenza del nuovo trattamento pensionistico segue la regola generale per cui gli effetti della ricostruzione/riliquidazione non possono essere anteriori alla data di maturazione del requisito contributivo; la prestazione non può decorrere da un momento in cui il diritto non era ancora sorto.
art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure in cassazione sono state esaminate sotto i profili di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
La dedotta ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile perché il ricorrente non ha trascritto il contenuto della asserita mancata contestazione da parte dell'INPS, impedendo il controllo della censura.
Il soccombente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La ricostruzione della posizione pensionistica per lavoro irregolare non può incidere sulla decorrenza della pensione in modo da anticiparla a un momento anteriore al perfezionamento del requisito contributivo richiesto per la prestazione.
- La disciplina dell'emersione del lavoro sommerso richiede, ai fini dei benefici contributivi, la prosecuzione effettiva e regolare del rapporto per almeno un anno; non è sufficiente una frammentazione dei periodi irregolari non continuativi.
- In cassazione, la censura di ultrapetizione richiede la specifica trascrizione del contenuto dell'atto o della difesa asseritamente non valutata o non contestata, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non sussiste quando le circostanze dedotte non sarebbero comunque idonee a mutare l'esito della controversia alla luce della regola giuridica applicabile.
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