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Sentenza

Sentenza n. 974/2026 - Catania, Sezione 2

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 298/2025 del 25/03/2025 del Tribunale di Caltagirone - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202600186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per complessivi 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Caltagirone - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 26 marzo 2025, con la quale le era stato riconosciuto il diritto a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, per 500 euro relativamente a ciascuno degli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. Il Ministero, nonostante la notifica della sentenza, non aveva adottato gli atti necessari all'esecuzione. Il ricorso è stato notificato il 14 gennaio 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. La ricorrente ha inoltre prodotto l'attestazione di segreteria del 14 novembre 2025 comprovante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo sia il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ogni atto necessario a garantire alla ricorrente il godimento della Carta elettronica per complessivi 2.500 euro, oltre interessi o rivalutazione secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato un commissario ad acta, individuato nel responsabile della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per assicurare l'esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento del diritto del docente di ruolo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha ritenuto il termine rispettato.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 93 c.p.c., per la regolazione e la distrazione delle spese processuali.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può verificare preliminarmente il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notificazione, richiesto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • L'inottemperanza dell'amministrazione a un giudicato che riconosce una prestazione determinata consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'adozione, entro un termine assegnato, di tutti gli atti necessari a rendere effettivo il diritto riconosciuto dal titolo.
  • In caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • Quando il titolo esecutivo riconosce somme dovute a titolo di interessi o rivalutazione fino alla concreta attribuzione, l'ordine di ottemperanza deve comprendere anche tali accessori nei limiti stabiliti dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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