Sentenza n. 36/2026 - Pescara, Sezione 1
per l''annullamento • del provvedimento amministrativo reso dal Comune di Fossacesia – Settore 3 Urbanistica ed Edilizia – Registro Generale n. 732 del 24/09/2024 – Determina del Responsabile del Servizio n. 118 del 24/09/2024 Proposta n. 298 del 24/09/2024 recante oggetto “acquisizione al patrimonio comunale, ingiunzione sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ingiunzione n. 12 del 21.02.2024 del settore III Urbanistica ed Edilizia ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/01” – notificato ai ricorrenti in data 11/10/2024 (data spedizione) a mezzo raccomandata a/r • di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi e/o collegati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in quanto il provvedimento impugnato di acquisizione al patrimonio comunale era stato annullato dall'amministrazione resistente, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione della definizione in rito.
Atto impugnato: provvedimento comunale di acquisizione al patrimonio comunale e ingiunzione della sanzione pecuniaria per inottemperanza a un'ingiunzione edilizia ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del Comune di Fossacesia recante acquisizione al patrimonio comunale e ingiunzione della sanzione pecuniaria per l'inottemperanza a una precedente ingiunzione edilizia. Nel corso del giudizio hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rappresentando che il Comune aveva annullato in autotutela il provvedimento impugnato. Hanno inoltre chiesto la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento comunale di acquisizione al patrimonio comunale e di irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ingiunzione edilizia; la sentenza non ne esamina il merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
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