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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07433/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla domanda proposta nel 2002 da due eredi dell'originaria assegnataria di un alloggio prefabbricato nel comparto S. Eustachio di Salerno, con la quale chiedevano una sentenza costitutiva di trasferimento a titolo gratuito dell'immobile, già oggetto di un contratto preliminare di acquisto stipulato dalla madre nel 2000. Dopo il rigetto in primo grado del Comune e la conferma in appello, il Comune propose ricorso per cassazione e la Corte, con ordinanza n. 5032/2022, cassò la sentenza di merito affermando che, in mancanza del contratto definitivo, il diritto dell'assegnataria era personale e non trasmissibile mortis causa. Un erede propose quindi revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe travisato il fatto, perché la sottoscrizione del preliminare avrebbe già attribuito alla de cuius un diritto soggettivo perfetto alla cessione, trasmissibile agli eredi, e avrebbe erroneamente escluso la loro legittimazione a subentrare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze non denunciassero un errore di fatto revocatorio, cioè una svista percettiva sugli atti o sulle risultanze di causa, ma mirassero a contestare la corretta interpretazione della disciplina normativa sull'assegnazione e trasferimento degli alloggi e la valutazione giuridica compiuta nella precedente ordinanza di legittimità. La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. non è infatti utilizzabile per dedurre errori di diritto o per ottenere una nuova valutazione del motivo già deciso. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato solo per indicare la difesa personale della parte ricorrente

  • art. 2932 c.c.

    evocato nel precedente giudizio di cassazione per l'azione diretta a ottenere l'effetto del contratto non concluso; nella revocazione si chiarisce che la censura non investe un errore di fatto ma un profilo di diritto già scrutinato

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    la revocazione è ammessa solo per errore di fatto, inteso come errore di percezione o svista materiale su un fatto decisivo, non già per errori di diritto o di valutazione

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato per escludere che possano essere denunciati, con la revocazione della sentenza di cassazione, errori di giudizio o omessa/errata valutazione giuridica dei motivi

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicata come norma processuale utilizzata nel precedente ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge

  • d.l. 19 marzo 1981, n. 75

    richiamato come disciplina dell'assegnazione e della cessione degli alloggi prefabbricati; nel precedente giudizio è stato interpretato nel senso che la proprietà si acquisisce solo con il contratto definitivo

  • L. 14 maggio 1981, n. 219

    richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 75 del 1981, applicata alla disciplina degli alloggi

  • L. n. 341 del 1995, art. 21 bis

    richiamato nel motivo accolto nel precedente giudizio di cassazione, in combinazione con l'art. 2932 c.c., per escludere il subentro automatico degli eredi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato in generale come base del rimedio revocatorio straordinario per errore di fatto

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è ammissibile solo se la decisione è fondata su un errore di percezione o su una svista materiale su un fatto decisivo, risultante incontestabilmente dagli atti, e non quando si contesti la valutazione giuridica della Corte.
  • Non integra errore revocatorio la deduzione che il giudice abbia mal interpretato un motivo di ricorso, abbia valutato in modo non corretto la portata delle doglianze o abbia erroneamente applicato la disciplina sostanziale: tali censure attengono al giudizio e non al fatto.
  • Quando la Corte di cassazione ha comunque pronunciato su un motivo, ancorché senza esaminare analiticamente tutte le argomentazioni difensive, non può parlarsi di omessa pronuncia revocabile; il rimedio straordinario non può essere usato per riaprire il giudizio di diritto già coperto dal giudicato.
  • Nel sistema di assegnazione e cessione degli alloggi disciplinato dalla normativa richiamata, la trasmissibilità agli eredi dipende dalla configurazione del diritto sostanziale riconosciuto all'assegnatario e non può essere fatta valere in revocazione come mero errore di fatto della decisione di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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