Cassazione Civile, Sentenza n. 9778/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento per il contributo di bonifica e miglioramento fondiario anno 2014 relativo a terreni siti in Napoli via Argine 380. La ricorrente deduceva: carenza motivazionale dell'atto impositivo; insufficienza e carenze del piano di classifica (mancata indicazione della pubblicazione, carente cartografia, mancanza di individuazione dei benefici per i singoli immobili, metodo di calcolo degli indici e mancata indicazione dell'importo complessivo e dei criteri per le aliquote); asserita duplicazione con il contributo di collettamento e incongruenza tra aree urbanizzate e ambiti beneficiati; lamentava inoltre errori nella valutazione probatoria e inversione dell'onere della prova da parte della CTR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata sia sufficiente e che il Consorzio avesse prodotto in giudizio il piano di classifica e la cartografia rilevanti, con riferimento alla delibera di approvazione e alla pubblicazione nel BURC, così da soddisfare i requisiti di motivazione per relationem dell'atto impositivo. La Corte ha ricordato il principio secondo cui l'inclusione di un fondo in un piano di classifica approvato genera una presunzione iuris tantum di beneficio diretto e specifico, che il consorziato può superare con prova contraria; nel caso di specie la ricorrente non ha fornito prove specifiche e puntuali atte a superare tale presunzione, limitandosi a contestazioni generiche e a una perizia di parte ritenuta non probatoria. La Cassazione ha inoltre escluso la necessità di rinvio per ulteriore istruttoria in quanto le questioni sollevate erano risolvibili in diritto senza nuovi accertamenti di fatto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata a rimborsare le spese del controricorrente, liquidate in euro 4.500,00 oltre oneri.
Norme richiamate
d.lgs. 31.12.1992, n. 546 (codice delle procedure tributarie)
Richiamato in relazione agli obblighi motivazionali e ai mezzi di impugnazione; la Corte usa le norme processuali per definire i limiti del sindacato di legittimità (articoli sul ricorso per cassazione e motivazione).
art. 360 c.p.c. (codice di procedura civile), primo comma, nn. 3 e 4
Fondamento dei motivi di cassazione dedotti dalla ricorrente (violazione di legge e vizi di motivazione). La Corte chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale e sulla necessità di contestazioni specifiche.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in tema di dovere del giudice di pronunciarsi su tutte le questioni dedotte; la Corte valuta se vi sia stata omessa pronuncia meritevole di cassazione o se la questione fosse comunque infondata.
legge 27/07/2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
Stabilisce i requisiti di motivazione degli atti impositivi; la Corte interpreta che un avviso può assolvere la motivazione per relationem se indica gli estremi dell'atto presupposto e la sua pubblicazione, rendendo conoscibile il contenuto.
art. 2697 cod. civ.
Regola l'onere della prova. La Corte ribadisce che, in presenza di specifica contestazione del piano di classifica, l'onere probatorio circa l'esistenza del beneficio si inverte e grava sul Consorzio; in assenza di contestazione specifica resta la presunzione iuris tantum a favore del Consorzio e l'onere probatorio grava sul ricorrente.
r.d. 13.02.1933, n. 215 (normativa sui consorzi di bonifica)
Fissa presupposti e criteri per la contribuzione consortile: l'obbligo nasce dall'inclusione nel perimetro e dal vantaggio diretto e specifico per il fondo. La Corte richiama la giurisprudenza che interpreta tale norma nel senso della necessità di accertare il beneficio per il calcolo del contributo.
legge regionale (Campania) 25/02/2003, n. 4, art. 13
Regola il contributo per chi utilizza i canali consortili come recapito di scarichi; la Corte ne richiama il contenuto per escludere una totale esenzione dalla contribuzione di bonifica sulla base dell'uso della rete fognaria comunale, precisando che nel caso specifico il contributo di bonifica era stato depurato della parte relativa al servizio igienico integrato.
art. 18 legge regionale 29.09.1994, n. 34 (riferimento al catasto consortile)
Richiamata per chiarire che il catasto consortile ha natura repertoriale; la sua mancata adozione o trascrizione non incide necessariamente sulla legittimità del piano di classifica né sulla opponibilità del rapporto diretto col consorziato che può comunque consultare il piano pubblicato.
art. 111 Cost.
Principio costituzionale richiamato per giustificare l'orientamento di economia processuale e la possibilità per la Cassazione di decidere nel merito senza rinvio quando la questione è di diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Norma relativa alla concisione della motivazione della sentenza; la Corte segnala che la concisione non esenta il giudice dal dovere di motivare sufficientemente le decisioni.
Massime di principio
- Se il consorzio produce in giudizio un piano di classifica approvato e pubblicato (o indica gli estremi della pubblicazione), l'atto impositivo può validamente motivare per relationem e sussiste una presunzione iuris tantum che i fondi compresi nel perimetro traggano beneficio diretto e specifico.
- Il contribuente che intende disapplicare o neutralizzare la presunzione derivante dal piano di classifica deve formulare una contestazione specifica e fornire prove concrete e puntuali (es. elementi catastali, cartografia comparativa, dimostrazione che le opere non incidono sul fondo specifico); mere contestazioni generiche o valutazioni probabilistiche non sono sufficienti.
- Quando la contestazione riguarda vizi formali dell'atto presupposto (ad es. mancata pubblicazione), l'avviso deve indicare gli estremi dell'atto richiamato o la sua pubblicazione; se il contribuente aveva già conoscenza dell'atto o lo ha reperito, l'assenza di allegazione non è necessariamente vizio insanabile.
- La Corte di cassazione non rielabora valutazioni di fatto o rivaluta la prova: i motivi che mirano a ottenere una diversa valutazione delle prove di merito sono inammissibili salvo vizi di diritto o manifesta insufficienza della motivazione secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza.
- In caso di sovrapposizione apparente tra contributo di bonifica e contributo di collettamento, la domanda deve essere trattata con specifici riferimenti normativi e probatori; la semplice indicazione di utilizzo della rete fognaria non implica automaticamente l'esclusione dall'obbligo di contribuzione alla bonifica.
- Per ragioni di economia processuale la Corte può decidere la causa nel merito senza rinviare quando la questione è risolvibile in diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto.
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