Sentenza del 09/12/2020 n. 365 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Appello dell'Ente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti contro avvisi di accertamento ICI 2010. Il Comune deduce l'erronea applicazione della normativa sull'esenzione ICI per l'abitazione principale: in particolare sostiene che per riconoscere l'abitazione principale è richiesto il requisito della dimora abituale, normalmente identificata con la residenza anagrafica, e che nei confronti dei due contribuenti mancava la residenza nell'immobile e non era stata presentata alcuna dichiarazione/documentazione relativa a concessione in uso gratuito tra gli interessati, requisito previsto dal regolamento comunale per fruire dell'agevolazione.
La decisione
La Commissione d'appello ha ritenuto fondato il motivo dell'Ente. Ha richiamato l'art. 1, comma 2 del D.L. n. 93/2008 (che rinvia all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992) in base al quale la dimora abituale si identifica, salvo prova contraria, con la residenza anagrafica, e ha osservato l'assenza di residenza nell'immobile e l'omessa dichiarazione di concessione in uso gratuito prevista dal regolamento comunale. Ha altresì richiamato il DM 12 maggio 2009 e la giurisprudenza della Cassazione (sent. 10 maggio 2019 n. 12485) sul dovere del contribuente di presentare la dichiarazione attestante i requisiti per l'agevolazione. Per questi motivi la sentenza di primo grado è stata riformata: l'appello è accolto, i contribuenti sono condannati al pagamento delle spese di giudizio pari a euro 300,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.L. n. 93 del 2008, art. 1 comma 2
Stabilisce che il riconoscimento dell'abitazione principale implica il requisito della dimora abituale, che si identifica, salvo prova contraria, con la residenza anagrafica.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8
Richiamato dal D.L. 93/2008 per definire i presupposti dell'esenzione/agevolazione ICI legata all'abitazione principale; richiede la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi.
DM 12 maggio 2009
Precisa che la dichiarazione del contribuente è necessaria quando non sono state seguite le modalità indicate dal regolamento comunale per il riconoscimento di agevolazioni; conferma l'onere dichiarativo del contribuente.
Regolamento ICI del Comune, art. 8
Stabilisce requisiti e modalità per fruire dell'agevolazione (es. dichiarazione di concessione in uso gratuito): il mancato rispetto delle previste formalità impedisce il riconoscimento dell'agevolazione.
Cass. sentenza 10 maggio 2019 n. 12485
"nel caso in cui il Comune abbia stabilito con apposito regolamento, come nel caso di specie, il diritto a fruire di aliquota agevolata.. .il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il godimento dell'agevolazione, dovendo porre il Comune nella condizione di valutare la sussistenza dei presupposti per l'agevolazione"
La Corte conferma l'onere del contribuente di presentare una dichiarazione quando il regolamento comunale prevede tale adempimento per l'agevolazione; senza tale dichiarazione il Comune non è tenuto a riconoscere l'agevolazione.
Massime di principio
- Per l'esenzione/agevolazione ICI relativa all'abitazione principale serve il requisito della dimora abituale, che si identifica normalmente con la residenza anagrafica; in assenza di residenza l'agevolazione non è di regola riconosciuta.
- Se il regolamento comunale richiede una dichiarazione (o altra documentazione) per riconoscere l'agevolazione, il contribuente deve presentarla: l'omessa dichiarazione può legittimare l'accertamento e il rifiuto dell'agevolazione.
- Accordi di concessione in uso gratuito tra soggetti (es. reciprocità di abitazioni) devono essere documentati e dichiarati al Comune se sono la base per fruire di aliquote agevolate; la prova spetta al contribuente.
- La presunzione di dimora abituale sulla base della residenza può essere superata da prova contraria, ma questa prova deve risultare dagli atti e dalla documentazione prodotta dal contribuente.
- In situazioni simili, il contribuente dovrebbe: a) avere la residenza anagrafica nell'immobile o poter produrre prova alternativa convincente della dimora abituale; b) seguire le formalità previste dal regolamento comunale e presentare le dichiarazioni richieste; c) conservare e produrre documentazione (contratti, atti di concessione, dichiarazioni comunali) per evitare l'accertamento e le spese di giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 dic 2020Sentenza del 09/12/2020 n. 857 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 9 dic 2020Sentenza del 09/12/2020 n. 876 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 9 dic 2020Sentenza del 09/12/2020 n. 937 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 dic 2020Sentenza del 09/12/2020 n. 1403 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 9 dic 2020Sentenza del 09/12/2020 n. 1404 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 9 dic 2020Sentenza del 09/12/2020 n. 3896 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →