Sentenza del 09/12/2020 n. 1404 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Convenzione contro le doppie imposizioni - ricavo estero - reddito italiano - riconoscimento del credito d'imposta - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha riconosciuto il credito d'imposta al contribuente: i tributi versati all'estero (India) devono essere presi in considerazione e ricalcolati sulla base delle regole dell'art. 165 TUIR; la convenzione contro le doppie imposizioni ammette che un ricavo di fonte estera possa concorrere a formare un reddito localizzato in Italia, dando diritto al relativo credito d'imposta entro i limiti stabiliti dalla normativa nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il contribuente chiedeva il riconoscimento di un credito d'imposta per i tributi pagati in India su ricavi esteri che concorrono a formare il reddito imponibile in Italia; la questione verteva sull'applicabilità della Convenzione contro le doppie imposizioni e sulla corretta determinazione del credito secondo l'art. 165 del d.P.R. 917/86 (TUIR)
Norme richiamate
Convenzione contro le doppie imposizioni (Italia-India)
la convenzione distingue tra luogo di produzione del reddito e fonte del ricavo; un ricavo di fonte estera può concorrere a formare il reddito imponibile in Italia e, di conseguenza, attivare il diritto al credito per le imposte pagate all'estero
art. 165 d.P.R. 917/86 (TUIR)
l'art. 165 disciplina il riconoscimento e il limite del credito d'imposta per imposte pagate all'estero: le imposte estere vanno considerate e, se del caso, ricalcolate sulla base delle regole italiane per determinare l'ammontare del credito che non può eccedere l'imposta italiana dovuta sullo stesso reddito
Massime di principio
- Un contribuente residente in Italia che realizza ricavi all'estero può essere tassato in Italia su quel reddito; in tali casi va valutato il diritto al credito d'imposta per le imposte pagate all'estero alla luce della convenzione contro le doppie imposizioni e del TUIR
- Il credito d'imposta è limitato all''entità dell'imposta italiana riferibile allo stesso reddito: occorre ricalcolare le imposte estere secondo i parametri previsti dall'art. 165 TUIR per evitare duplicazioni o eccedenze
- È fondamentale distinguere tra 'fonte' del ricavo e 'localizzazione' del reddito: la convenzione può attribuire rilevanza alla provenienza del ricavo pur prevedendo la tassazione in Italia, con conseguente diritto al credito
- Il contribuente deve fornire documentazione probatoria delle imposte pagate all'estero e della natura del reddito; l'amministrazione finanziaria deve applicare la convenzione e l'art. 165 senza negare automaticamente il credito
- In caso di contrasto amministrativo la giurisprudenza tende a garantire il rimedio antidupla imposizione quando la normativa convenzionale e nazionale lo prevedono esplicitamente
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