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Sentenza

Sentenza del 09/12/2020 n. 3896 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Insufficienza dell'indirizzo - Residenza in complesso edilizio con più edifici - Riscontro anagrafico - Conferma della residenza - Irreperibilità assoluta - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito della perdita del beneficio della rateazione per ritardato pagamento delle rate nn. 10 e 11. Il contribuente deduceva la nullità della notificazione perché il messo aveva depositato l'atto presso la casa comunale per presunta irreperibilità, pur essendo l'indirizzo anagrafico inesatto/incompleto (mancanza di numero palazzina/scala in un complesso edilizio pluriedifico) e pur risultando la residenza confermata dal riscontro anagrafico; contestava inoltre la decadenza dei termini di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997 e vizi nel calcolo degli interessi.

La decisione

Appello del contribuente accolto nella parte relativa alla nullità della notificazione. La Commissione ha ritenuto irrogolare il deposito nella casa comunale perché l'infruttuosità della notifica derivava dall'indirizzo incompleto (non da irreperibilità assoluta) e il messo, avendo acquisito i dati anagrafici completi, avrebbe dovuto reperire il destinatario con ordinaria diligenza. Per tale motivo è intervenuta la decadenza dell'Ufficio ai sensi dell'art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997 (applicabile per le posizioni pregresse ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 159/2015). Conseguentemente la cartella è risultata non validamente notificata e l'atto è stato vinto dal ricorrente; l'Agenzia è stata condannata al rimborso delle spese di giudizio (1.000 euro per il primo grado e 1.400 euro per il secondo grado, oltre accessori). Non è stata accolta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.c.

    Regola il deposito dell'atto nella casa comunale per irreperibilità; la Commissione chiarisce che tale procedura è legittima solo se l'infruttuosità è dovuta a reale irreperibilità del destinatario e non all'incompletezza dell'indirizzo quando i dati completi sono reperibili con ordinaria diligenza.

  • art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997

    Stabilisce il termine per il recupero delle rate non versate (entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata). La Commissione applica la decadenza prevista dalla norma perché la notificazione viziata ha reso intempestiva la procedura di riscossione.

  • art. 15 d.lgs. n. 159/2015

    Norma transitoria: le modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 159/2015 non si applicano alle posizioni pregresse; pertanto l'art. 3-bis resta applicabile al caso di specie per il periodo di riferimento.

  • art. 60, lett. e) d.P.R. n. 600/1973

    Riferimento giurisprudenziale citato per definire i presupposti dell'irreperibilità assoluta nella notifica degli atti impositivi: l'irreperibilità presuppone che nel Comune manchino dati ed elementi oggettivi per la reperibilità (es. il contribuente non ha più abitazione nel Comune).

  • art. 96 c.p.c. e art. 88 c.p.c.

    L'art. 96 prevede la condanna per oneri e risarcimento in caso di mala fede o grave colpa processuale; la Commissione ha rigettato la domanda ex art. 96 perché non ha ravvisato la consapevolezza dell'infondatezza o la grave colpa dell'Ufficio (art. 88 richiamato come presidio dei doveri di lealtà e probità).

Massime di principio

  • La notifica con deposito presso la casa comunale per "irreperibilità" è legittima solo quando il destinatario sia effettivamente irreperibile nel luogo dell'ultimo domicilio conosciuto; non può essere usata quando l'insuccesso dipende da un indirizzo incompleto che può essere integrato con i dati anagrafici.
  • Il messo notificatore è tenuto a usare l'ordinaria diligenza: se dal riscontro anagrafico emergono dati di dettaglio (es. palazzina, scala, interno) deve utilizzarli prima di ritenere l'irreperibilità e procedere al deposito comunale.
  • La ritualità della procedura di notifica può essere contestata in sede contenziosa senza dover preliminarmente proporre querela di falso quando la doglianza riguarda la correttezza del procedimento seguito (non la veridicità formale della relazione del messo).
  • Per posizioni pregresse, le modifiche normative successive non incidono se previste apposite norme transitorie (art. 15 d.lgs. n. 159/2015): i termini di decadenza previgenti (es. art. 3-bis) continuano ad operare per le fattispecie anteriori alla riforma.
  • Se la notificazione è nulla o viziata e ciò determina il superamento del termine decadenziale di riscossione, l'atto impositivo/di riscossione può risultare inefficace per decadenza dell'Amministrazione.
  • La condanna per lite temeraria o per comportamento processualmente scorretto ex art. 96 c.p.c. richiede prova di mala fede o grave colpa dell'Amministrazione; l'errore interpretativo non necessariamente integra tale presupposto.

Testo integrale

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