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Sentenza

Sentenza del 09/12/2020 n. 857 - Comm. Trib. Prov. Avellino

Massima 270/2020 PROCESSO -- ATTI IMPUGNABILI - Comunicazione di irregolarità - Impugnabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della comunicazione di irregolarità / avviso bonario ex art. 36-bis DPR 600/1973 (atto n. XXX del 09.05.2019 notificato 24.05.2019) relativa all'anno d'imposta 2016 per presunto minor credito da parte del contribuente. Il ricorrente deduceva: nullità/annullabilità per omessa intestazione e mancanza di motivazione, violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale (omesso invito a comparire), violazione e falsa applicazione di norme (art. 60 DPR 600/1973; art. 29 DL 78/2018 conv. L.122/2018; art. 6 e art. 7 L. 212/2000; art. 5 D.Lgs. 218/1997), e contestava la fondatezza della pretesa tributaria alla luce della documentazione che dimostrava crediti già riconosciuti dall'Ufficio per anni precedenti.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino ha accolto il ricorso, ritenendo che la comunicazione di irregolarità (avviso bonario) soggetta a giudizio sia autonomamente impugnabile e che, nel merito, l'atto fosse infondato: l'Ufficio non ha adeguatamente motivato la pretesa e le somme richieste risultavano incongruenti rispetto alla documentazione prodotta che dimostrava crediti già riconosciuti. L'atto impugnato è stato annullato; le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    L'elencazione degli atti impugnabili ha natura tassativa ma non impedisce un'interpretazione estensiva: sono impugnabili anche atti non espressamente elencati se comunicano al contribuente una pretesa tributaria ben individuata con esposizione di ragioni fattuali e giuridiche.

  • DPR 29 settembre 1973 n. 600

    L'avviso bonario previsto dall'art. 36-bis è atto che, se contiene una pretesa tributaria individuata e motivata, è autonomamente impugnabile; la comunicazione oggetto del giudizio rientra in tale categoria.

  • DPR 29 settembre 1973 n. 600

    Citato dal ricorrente per profili di violazione formale: la decisione valuta la correttezza dell'azione dell'Ufficio alla luce degli obblighi di motivazione e delle garanzie procedimentali.

  • Decreto-Legge 25 giugno 2008 n. 78

    art. 29 (convertito in Legge 122/2018)

    Richiamato in relazione a profili di legittimità formale dell'atto; la Corte richiama la necessità di rispetto delle norme che incidono su validità e forma degli atti tributari.

  • Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)

    Art. 6 (contraddittorio endoprocedimentale) e art. 7 (obbligo di motivazione) sono principi cardine: l'omessa instaurazione del contraddittorio e il difetto di motivazione possono rendere illegittima la comunicazione di irregolarità.

  • D.Lgs. 31 maggio 1999 n. 218

    Norma richiamata in relazione all'invito a comparire e alla necessità di garantire il contraddittorio; l'assenza di tale invito è rilevata come profilo di illegittimità dalla difesa del contribuente.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    I principi costituzionali di buon andamento dell'amministrazione (art.97) e di tutela del contribuente e accesso alla giustizia (artt.24 e 53) giustificano un'interpretazione estensiva delle norme processuali e sostengono la tutela giurisdizionale anche per atti non formalmente elencati.

  • Legge 28 dicembre 2001 n. 448

    Richiamata per l'ampliamento della giurisdizione tributaria; contribuisce alla giustificazione dell'interpretazione estensiva circa gli atti impugnabili.

Massime di principio

  • Le comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari ex art. 36-bis DPR 600/1973 sono impugnabili autonomamente quando comunicano al contribuente una pretesa tributaria individuata e spiegano (anche sinteticamente) le ragioni fattuali e giuridiche della pretesa.
  • L'elencazione degli atti impugnabili nell'art. 19 del D.lgs. 546/1992 non esclude l'impugnabilità di altri atti che, di fatto, incidono sulle posizioni tributarie del contribuente: la giurisdizione tributaria può essere interpretata estensivamente in ossequio ai principi costituzionali di tutela del contribuente e buon andamento dell'amministrazione.
  • La mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (omissione dell'invito a comparire) e il difetto di motivazione costituiscono vizi rilevanti che possono portare all'annullamento della comunicazione di irregolarità.
  • Se l'Ufficio richiede somme senza adeguata spiegazione o in contrasto con documentazione che dimostra crediti già riconosciuti, il contribuente ha buone possibilità di ottenere l'annullamento dell'atto impugnato.
  • In sede di giudizio, la prova documentale prodotta dal contribuente (es. atti e comunicazioni dell'Ufficio che riconoscono crediti) è centrale per confutare la pretesa erariale; le spese di lite possono essere compensate anche per giusti motivi quando la controversia presenta profili di dubbia applicazione normativa.

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