Sentenza del 09/12/2020 n. 937 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione delle cartelle di pagamento per carente pagamento IVA anni 2008-2009. L'appellante deduce: 1) nullità/illegittimità dei ruoli emessi e consegnati nel maggio-giugno 2014 nonostante la sospensione dei termini fino al 31/7/2014 (poi prorogata), 2) errore nel calcolo di sanzioni e interessi indicati in cartella, 3) illegittima notifica delle cartelle via PEC, 4) la CTP ha errato nel ritenere che il mancato pagamento di una rata della rateazione comporti la decadenza della stessa e iscrizione a ruolo dell'intera somma.
La decisione
Appello respinto. Il giudice d'appello ha ritenuto infondati tutti i motivi: non è stata indicata alcuna norma che dichiari la nullità delle cartelle per la presunta consegna durante la sospensione dei termini; il vizio nel calcolo degli interessi non è stato provato né adeguatamente specificato dall'appellante (la giurisprudenza richiede la specificazione del calcolo solo per casi particolarmente estesi o non verificabili); la notifica via PEC è stata ritenuta legittima e idonea a produrre conoscenza dell'atto; la mancata paga di una rata diversa dalla prima comporta, ai sensi dell'art. 3‑bis L.214/2012, la decadenza della rateazione e l'iscrizione a ruolo dell'intera somma. Le spese del grado sono liquidate in euro 8.000 a carico dell'appellante.
Norme richiamate
art. 24 D.P.R. n. 602/1973
La consegna del ruolo è un requisito rilevante per il contenuto del ruolo e per i rapporti interni tra ente creditore e Agente della Riscossione; da sola non determina la nullità della cartella se non è indicata e prospettata una norma che la sanzioni.
D.M. n. 321 del 1999 (art. 1, comma 1, lett. l)
Conferma che l'indicazione della consegna del ruolo riguarda l'organizzazione e i rapporti interni tra ente impositore e riscossore; non costituisce automaticamente causa di nullità nei confronti del contribuente senza specifiche contestazioni normative o di pregiudizio.
art. 3-bis L. 214/2012
Prevede che il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza del piano di dilazione e l'iscrizione a ruolo dell'intera somma, con relative sanzioni.
Cass. ordinanza n. 17767 del 06/07/2018
La Corte ha ritenuto che, in casi particolarmente estesi (es. interessi su 28 anni), la cartella deve indicare le modalità di calcolo degli interessi per consentire il controllo del contribuente; tale principio non si applica automaticamente a situazioni con periodi contenuti o ove il contribuente non dimostri specifiche incongruenze nel calcolo.
Cass. civ. Sez. VI-5 Ord., 05/10/2020, n. 21328
La notificazione della cartella di pagamento tramite PEC è valida sia quando si allega un documento nativo digitale sia quando si trasmette una copia per immagini; l'irregolarità formale della notificazione tramite PEC non determina la nullità se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo della conoscenza.
Massime di principio
- La mera consegna o emissione del ruolo durante periodi di sospensione amministrativa non determina la nullità automatica delle cartelle: chi impugna deve indicare la norma che produce la nullità o dimostrare il pregiudizio concreto.
- Per contestare il calcolo di interessi e sanzioni il contribuente deve fornire specifici elementi di fatto e conteggi alternativi; l'indicazione in cartella della data di escussività del ruolo consente normalmente il calcolo degli interessi per il controllo.
- La notifica tramite PEC è ammessa e valida se ha effettivamente prodotto la conoscenza dell'atto; eventuali vizi formali non determinano nullità se non è provata la mancata conoscenza.
- Secondo l'art. 3-bis L.214/2012 il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine previsto comporta la decadenza dell'accordo di rateazione e l'iscrizione a ruolo dell'intero debito.
- Per avere successo in un appello tributario è necessario: citare norme precise, dimostrare con documenti la sospensione o la ricevuta di pagamento, quantificare e dettagliare l'errore nel calcolo degli interessi, e provare eventuali vizi nella notifica; accuse generiche o non documentate vengono respinte.
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