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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11715/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di evasione risultante dalla sentenza di appello, denunciando: 1) violazione di legge in ordine al dolo richiesto per l'evasione e richiesta di riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità (anche putativo), poiché l'allontanamento sarebbe stato motivato dalla necessità di ricaricare il cellulare e da brevi saluti a conoscenti; 2) errore nel non riconoscere la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., per occasionalità ed eccezionalità della condotta e per il percorso di risocializzazione del ricorrente; 3) vizio di motivazione nella determinazione della pena (artt. 132, 133, 62-bis), con richiesta di trattamento sanzionatorio più favorevole; 4) omissione o errata valutazione della richiesta di applicazione di pena sostitutiva alla luce della riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022 e modifiche a L. 689/1981).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in toto. Sul punto dell'elemento soggettivo, la Corte ha confermato che l'evasione richiede dolo generico, ossia la consapevolezza di allontanarsi senza autorizzazione, e che i soli motivi personali non escludono il dolo né integrano lo stato di necessità, ritenuto dalla Corte di merito non provato e inverosimile. In ordine all'art. 131-bis la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui la condotta non era occasionale ma abituale, anche alla luce di precedenti della stessa indole, richiamando i criteri interpretativi (natura del fatto o motivi determinanti) e precisando che non esistono limiti temporali alla rilevanza dei precedenti. Sulla determinazione della pena la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano esaminato tutte le deduzioni difensive e motivato adeguatamente la scelta sanzionatoria. Quanto alla pena sostitutiva introdotta dalla riforma Cartabia, la Corte ha osservato che la richiesta è stata formulata in udienza e che tuttavia l'applicazione delle pene sostitutive è rimessa a un potere discrezionale del giudice, esercitato correttamente dai giudici di appello che hanno motivato una prognosi negativa di ottemperanza alle prescrizioni, ostativa alla sostituzione. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e la sentenza impugnata è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 42 cod. pen.

    Riferimento generale alla responsabilità penale; usato nel contesto di contestare l'elemento soggettivo del reato ma la Corte ha riaffermato il principio che l'evasione richiede dolo generico.

  • art. 54 cod. pen.

    Norma sulla causa di giustificazione dello stato di necessità; la Corte ha ritenuto che lo stato di necessità non fosse provato né configurabile neppure in forma putativa per la situazione descritta.

  • art. 59 cod. pen.

    Riferimento alle circostanze attenuanti e aggravanti in tema di responsabilità; citato nella contestazione dell'elemento soggettivo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che non si applica quando la condotta è abituale o di 'stessa indole' rispetto a precedenti, come valutato dai giudici di merito.

  • art. 101 cod. pen.

    Definizione di illecito della stessa indole; la Corte ha richiamato la distinzione tra indole formale e indole sostanziale (natura del fatto o motivi determinanti) per valutare l'abitualità.

  • art. 132 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; richiamato in relazione alla correttezza del procedimento motivazionale dei giudici di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena; indicati come criteri da utilizzare anche ai fini della scelta di pene sostitutive secondo la riforma e richiamati quale parametro per l'esercizio discrezionale del giudice.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle finalità della pena e riferimenti al trattamento sanzionatorio; invocata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del merito.

  • art. 53 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato congiuntamente all'art. 58 per la disciplina delle sanzioni sostitutive; la riforma ha inciso sulla relativa applicabilità.

  • art. 58 L. 24 novembre 1981, n. 689 (nella versione novellata dal d.lgs. n.150/2022)

    Stabilisce il potere discrezionale del giudice nell'applicare pene sostitutive e il riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen.; la Corte ha ritenuto che tale discrezionalità sia stata esercitata motivando la prognosi negativa sull'ottemperanza alle prescrizioni.

  • d.lgs. n. 150/2022 (riforma 'Cartabia')

    Ha ampliato l'ammissibilità delle pene sostitutive per pene detentive brevi; la Corte ha ricordato le regole transitorie e che l'applicazione richiede una valutazione discrezionale del giudice e, secondo la giurisprudenza, in appello normalmente una richiesta dell'imputato in udienza.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma collegata alle pene sostitutive delle pene detentive brevi introdotte o richiamate dalla riforma; usata nel contesto della discussione sull'applicabilità delle pene sostitutive.

  • art. 95 d.lgs. n. 150/2022

    Disposizione transitoria richiamata nella giurisprudenza per stabilire le condizioni procedurali in base alle quali il giudice di appello deve pronunciarsi sulle nuove pene sostitutive; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il giudice di appello esamina la richiesta se formulata in udienza.

Massime di principio

  • Il reato di evasione richiede dolo generico: conta la consapevolezza dell'allontanamento senza autorizzazione e non i motivi personali che l'hanno determinato.
  • La causa di giustificazione dello stato di necessità (anche putativa) richiede elementi circostanziati che dimostrino l'indilazionabilità e l'assenza di alternative; dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
  • La non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non si applica se la condotta è valutata come abituale o di stessa indole rispetto a precedenti: la verifica si basa su parametri oggettivi (natura del fatto) o soggettivi (motivi/finalità) e non richiede che i precedenti siano recenti.
  • La determinazione della pena è soggetta a valutazione discrezionale dei giudici di merito; in cassazione non si sostituisce al giudice del merito se la motivazione risulta congrua e affronta i principali fattori rilevanti.
  • Dopo la riforma Cartabia, l'applicazione delle pene sostitutive richiede che il giudice valuti l'ammissibilità secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.; pur sussistendo una possibilità procedurale di richiesta, l'adozione della pena sostitutiva resta una scelta discrezionale del giudice e può essere negata con adeguata prognosi di inadempimento.
  • In sede di legittimità non è necessario che la motivazione di merito espliciti parola per parola il rigetto di ogni singola deduzione se il complessivo impianto argomentativo rende chiaro il motivo del rigetto.

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