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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11098/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputata, in difetto della necessaria assistenza tecnica del difensore. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. La Corte di cassazione non esamina nel merito i motivi dell'impugnazione, perché rileva d'ufficio che, dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 c.p.p., l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: per il valido esercizio dell'impugnazione è necessaria la rappresentanza tecnica del difensore. Il ricorso, essendo stato presentato senza difensore, è dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come base della condanna di merito per il furto.

  • art. 625, comma 1, nn. 4 e 7 c.p.

    Richiamato come fattispecie aggravata del furto oggetto della sentenza confermata in appello.

  • art. 571 c.p.p.

    Letto nel senso che, dopo la riforma del 2017, la legittimazione all'impugnazione non coincide con la possibilità di proporla personalmente senza difensore nel giudizio di cassazione.

  • art. 613 c.p.p.

    Interpretato nel senso che il ricorso per cassazione dell'imputato richiede necessariamente la sottoscrizione e la rappresentanza tecnica del difensore.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

  • l. n. 103/2017

    Richiamata come fonte delle modifiche che hanno escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Dopo le modifiche apportate dalla l. n. 103/2017, l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l'impugnazione deve essere esercitata mediante difensore munito di rappresentanza tecnica.
  • Va distinta la legittimazione a impugnare, che spetta alla parte, dalle modalità di proposizione dell'impugnazione, che nel giudizio di cassazione richiedono l'intervento tecnico del difensore.
  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile e tale inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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