Cassazione Civile, Ordinanza n. 33097/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società poi reclamata e, dopo il rigetto del reclamo da parte della Corte d'Appello, impugnata in cassazione. La società ricorrente deduceva: violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per la trattazione scritta disposta in emergenza Covid senza termine per replicare alla memoria della curatela; violazione della libertà d'impresa e delle norme fallimentari per avere iniziative e procedimenti prefallimentari ostacolato un aumento di capitale che, secondo la società, avrebbe potuto superare la crisi; nullità o motivazione apparente della sentenza d'appello in relazione alla sospensione cautelare dei poteri degli amministratori e alla mancata considerazione di alcuni passaggi del procedimento ex art. 15 l.f.; omesso esame di fatti decisivi sulla sovrapposizione tra procedimento prefallimentare e cautelare, sui dati economici delle società conferende, sui ricavi e sulle utilità patrimoniali dell'operazione, nonché sulla disponibilità di garanzie reali da parte di terzi. La Corte d'Appello aveva però ritenuto accertato lo stato di insolvenza sulla base del mancato rimborso di un prestito obbligazionario convertibile scaduto, di forte crisi di liquidità, dell'incapacità di far fronte ai pagamenti correnti e dell'esistenza di pignoramenti e sofferenze sui conti bancari, giudicando l'aumento di capitale non idoneo a rimuovere l'insolvenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, sia perché generici o privi di specifica censura della decisione impugnata, sia perché sollecitavano una nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha escluso la violazione del contraddittorio rilevando che la disciplina emergenziale sull'udienza scritta non imponeva un termine per replicare alla memoria avversaria e che la parte non aveva chiesto la trattazione orale; ha confermato che la valutazione dello stato di insolvenza e dell'inidoneità dell'aumento di capitale è apprezzamento di merito non sindacabile; ha rilevato che le censure di motivazione apparente non raggiungevano la soglia del "minimo costituzionale"; ha inoltre affermato che la chiusura del fallimento e l'esecuzione del concordato fallimentare dedotte in memoria non erano processualmente utili, difettando prova della definitività dell'omologa e non essendo producibili in cassazione documenti attestanti la chiusura fallimentare. La ricorrente è stata condannata alle spese, in solido con il proprio legale rappresentante ex art. 94 c.p.c., per avere proposto un ricorso ritenuto gravemente imprudente e sostanzialmente reiterativo delle doglianze già disattese.
Norme richiamate
art. 18 L.F.
indica il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, il cui rigetto è stato confermato in sede di legittimità.
art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020
Il giudice puo' disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
la norma emergenziale consente la trattazione scritta e non impone un termine di replica alle deduzioni contenute nella memoria avversaria; è sufficiente l'assegnazione del termine per il deposito delle note scritte.
art. 41 Cost.
non risulta violato dal giudice che si limiti a valutare l'inidoneità di un'operazione di salvataggio a eliminare lo stato di insolvenza.
artt. 5, 6 e 15 L.F.
richiamati dalla ricorrente per contestare la procedura prefallimentare e l'accertamento dell'insolvenza; la Corte ritiene le relative censure inammissibili perché di merito o generiche.
art. 101 c.p.c.
invocato in relazione al contraddittorio; la censura è stata ritenuta generica e infondata.
art. 24 Cost.
richiamato per sostenere la lesione del diritto di difesa; la Corte esclude la violazione.
art. 111 Cost.
richiamato unitamente al diritto di difesa e al giusto processo, senza che la censura superi il vaglio di specificità.
art. 6, comma 1, CEDU
richiamato per il contraddittorio, ma la Corte non ravvisa violazioni.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione apparente è denunciabile solo entro il 'minimo costituzionale'; le doglianze che mirano in realtà a contestare il merito o che riproducono i motivi di reclamo sono inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per censure di nullità processuale; le doglianze sono state dichiarate inammissibili per genericità o perché non coglievano la ratio della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che il vizio è oggi limitato al minimo costituzionale e non consente di riesaminare il merito.
art. 372 c.p.c.
non consente in cassazione il deposito di documenti attestanti la chiusura del fallimento, nel caso esaminato.
artt. 299 e 300 c.p.c.
non applicabili al giudizio di cassazione, che è caratterizzato da impulso d'ufficio.
art. 119, ultimo comma, L.F.
per la definitività del decreto di omologa del concordato fallimentare occorre prova del decorso del termine per il reclamo e dell'attestazione del cancelliere; in difetto, la circostanza non è valutabile.
art. 94 c.p.c.
consente la condanna solidale del legale rappresentante che abbia conferito procura speciale quando il ricorso sia proposto con grave imprudenza.
art. 94 cod. proc. civ.
fondamento della condanna in solido del legale rappresentante della società ricorrente per la proposizione di un ricorso gravemente imprudente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per le conseguenze economiche processuali del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure di legittimità in una richiesta di nuova valutazione del merito: restano inammissibili i motivi che contestano l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, specie in tema di insolvenza e di idoneità di un'operazione di risanamento.
- La violazione del contraddittorio non è configurabile quando la disciplina emergenziale consente la trattazione scritta e la parte non dimostra quale specifico mezzo difensivo le sia stato impedito, né abbia chiesto la trattazione orale se prevista.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi confinato all'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza o la contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autoconsistente: la mera riproduzione dei motivi di reclamo o di appello, senza critica puntuale della sentenza impugnata, è di per sé inammissibile.
- In cassazione non possono essere valorizzati documenti sopravvenuti attestanti la chiusura del fallimento se non è provata la definitività del decreto rilevante e se il deposito è precluso dalle regole del giudizio di legittimità.
- La condanna solidale del legale rappresentante ex art. 94 c.p.c. presuppone una grave imprudenza nella proposizione dell'impugnazione, ravvisabile anche quando il ricorso si risolva in censure manifestamente inammissibili e reiterative di doglianze già disattese.
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