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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6252/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi invocano plurime censure: vizio di motivazione e valutazione probatoria (in particolare sulla configurazione dell'associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen. e sul ruolo dei singoli imputati), insufficiente o errata considerazione delle emergenze istruttorie (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, atti societari), errata qualificazione di taluni fatti (concorso esterno vs partecipazione interna), applicazione impropria delle aggravanti previste dall'art. 416-bis (comma quarto e comma sesto) e dell'art. 416-bis.1, contestazioni sul corretto inquadramento del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis) alla luce del testo previgente, doglianze sulla determinazione della pena (reformatio in peius in appello), sul diniego delle attenuanti generiche e richieste di annullamento/annullamento con rinvio di diverse statuizioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha pronunciato decisione parziale e differenziata: - Ha accolto il ricorso del Procuratore generale avverso l'assoluzione di Maurizio Romeo (art. 416-bis) e ha annullato con rinvio la pronuncia di assoluzione, disponendo nuovo giudizio in appello; - Ha ritenuto fondati i ricorsi di Vincenzo Romeo e di Nunzio Laganà in relazione all'art. 346-bis (traffico di influenze) per un vizio interpretativo della fattispecie applicata in appello: la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo esame su quel capo; decisione con effetti estensivi ha interessato anche Grasso (per cui si annulla con rinvio la posizione relativa al capo 3); - Ha ritenuto infondati in massima parte i ricorsi di La Scala e Parlato (resistenza della sentenza di appello sulle rispettive posizioni confermata); - Ha ritenuto parzialmente fondati i ricorsi di alcuni imputati (Antonio Romeo, Antonio Lipari, Salvatore Lipari) esclusivamente in punto di trattamento sanzionatorio: la Cassazione ha annullato senza rinvio la determinazione della pena operata in appello per violazione del divieto di reformatio in peius (rideterminazioni da operare nei limiti indicati in motivazione); - Ha dichiarato fondati i rilievi sulla necessità di riconsiderare in parte la motivazione con riguardo a prove e ricostruzioni (in particolare per la posizione processuale di Maurizio Romeo), ordinando il rinvio ove necessario. In sintesi: decisione mista: annullamenti con rinvio per vizi di merito su taluni capi (soprattutto 416-bis per Maurizio e 346-bis per Vincenzo e Laganà), conferme per altri imputati e rettifiche di calcolo pena senza rinvio per alcuni imputati.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    La Corte ha confermato che la configurazione di associazione mafiosa può discendere anche da una struttura articolata in famiglie territoriali organiche a un unico contesto gerarchico (collegamento con il clan Santapaola-Ercolano). È stato ribadito il valore probatorio delle intercettazioni, delle dichiarazioni di collaboratori e delle iniziative economiche di infiltrazione (es. settore farmaci, corse clandestine) per provare l'avvalimento del metodo mafioso; la Corte ha anche distinto casi di partecipazione interna, concorso esterno e casi in cui l'affermazione della responsabilità richiede ulteriori riscontri.

  • art. 416-bis, comma quarto e comma sesto cod. pen. (aggravanti)

    La Corte ha applicato la disciplina delle aggravanti previste per il reato associativo: il comma quarto (utilizzo di armi/altre circostanze) è di natura oggettiva e può trovare applicazione anche in assenza di piena consapevolezza quando non ricorra l'ignoranza non colpevole; il comma sesto (reati reimpiegati, ampiezza) richiede presupposti specifici per la sua operatività e la Corte ha valutato la loro effettiva sussistenza caso per caso.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (circostanza aggravante/attenuante speciale)

    La Corte ha preso in considerazione le norme relative alle aggravanti/attenuanti speciali (art. 416-bis.1) e ha verificato la compatibilità con altre attenuanti: ha escluso in alcuni casi l'aggravante o ha disposto effetti estensivi/limitativi in relazione alla concessione o esclusione dell'attenuante speciale.

  • art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite)

    La Cassazione ha richiamato la corretta lettura del reato nella formulazione previgente alla riforma: per integrarlo occorreva che la mediazione fosse 'illecita' e finalizzata a far compiere al pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri d'ufficio (o comunque idoneo a produrre un vantaggio illecito). La sentenza di appello era incorsa in errata interpretazione richiedendo rinvio per nuovo giudizio sui profili rilevanti.

  • art. 353 cod. pen. (turbativa d'asta)

    La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie quando l'attività del pubblico ufficiale o dell'addetto alle verifiche sia strumentale a condizionare la procedura competitiva; in particolare ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha individuato omissioni e condotte idonee a turbare la gara esaminata.

  • art. 340 cod. pen. (interruzione di pubblico servizio)

    I giudici hanno ritenuto che la trasformazione di una via pubblica in pista per corse clandestine, con sbarramento e impedimento alla circolazione, integri l'interruzione del pubblico servizio laddove sia turbata la regolare fruizione della viabilità pubblica.

  • art. 192 cod. proc. pen. (onere della motivazione)

    Richiamata come parametro per valutare la completezza e la logica della motivazione; la Cassazione ha esaminato se la Corte d'appello avesse adeguatamente risposto alle censure di merito e se avesse collegato correttamente elementi di fatto e deduzioni logiche.

  • art. 597 cod. proc. pen. e divieto di reformatio in peius

    Applicato nel sindacare la rideterminazione della pena in appello: la Corte ha annullato senza rinvio la determinazione sanzionatoria che aveva peggiorato la posizione dell'imputato a causa della violazione del divieto di reformatio in peius (quando si è impugnato solo l'imputato).

  • art. 133 cod. pen. (attenuanti generiche)

    La valutazione delle attenuanti generiche è rimessa al sindacato di correttezza del giudice di merito; la Cassazione ha verificato la motivazione sul diniego del beneficio e la congruità della valutazione discrezionale.

Massime di principio

  • Per configurare un'associazione di tipo mafioso non è indispensabile che il gruppo compia sempre esternamente atti eclatanti: l'avvalimento del metodo mafioso può emergere dall'infiltrazione stabile e sistematica in attività economiche lecite (es. distribuzione farmaci) e dalle relazioni gerarchiche/periodiche con la 'casa madre' (prove: intercettazioni, collaboratori, atti economici).
  • La mera parentela o rapporti di amicizia non sono di per sé sufficienti a provare l'affectio societatis; occorre dimostrare un contributo effettivo o una disponibilità stabile e funzionale al programma associativo.
  • Nell'applicazione dell'art. 346-bis (testo previgente), è necessario provare la 'illiceità' della mediazione o l'alterazione dei doveri d'ufficio: non basta la semplice intermediazione o l'uso di relazioni influenti.
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori assumono grande rilievo ma richiedono riscontri esterni e un'applicazione motivata e non parcellizzata per evitare errori di valutazione probatoria.
  • L'aggravante oggettiva prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, può operare anche in presenza di ignoranza non giustificata circa la disponibilità di mezzi (armi): la valutazione deve considerare i rapporti e il ruolo del soggetto nel contesto associativo.
  • Il divieto di reformatio in peius vieta al giudice d'appello di peggiorare la situazione dell'imputato quando è l'unico che impugna: ogni rideterminazione della pena deve rispettare tale principio e il calcolo deve essere coerente con il regime edittale applicabile.
  • Nella verifica delle attenuanti generiche la motivazione deve indicare elementi concreti di personalità o comportamentali: valutazioni generiche sono suscettibili di censura in Cassazione.
  • In casi complessi con molteplici imputati e profili (partecipazione associativa, reati distinti, concorso esterno), la Corte di legittimità può disporre annullamento con rinvio per consentire un nuovo esame integrato dei fatti alla luce dei principi di prova e delle qualificazioni giuridiche corrette.

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