Cassazione Penale, Sentenza n. 6252/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi invocano plurime censure: vizio di motivazione e valutazione probatoria (in particolare sulla configurazione dell'associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen. e sul ruolo dei singoli imputati), insufficiente o errata considerazione delle emergenze istruttorie (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, atti societari), errata qualificazione di taluni fatti (concorso esterno vs partecipazione interna), applicazione impropria delle aggravanti previste dall'art. 416-bis (comma quarto e comma sesto) e dell'art. 416-bis.1, contestazioni sul corretto inquadramento del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis) alla luce del testo previgente, doglianze sulla determinazione della pena (reformatio in peius in appello), sul diniego delle attenuanti generiche e richieste di annullamento/annullamento con rinvio di diverse statuizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha pronunciato decisione parziale e differenziata: - Ha accolto il ricorso del Procuratore generale avverso l'assoluzione di Maurizio Romeo (art. 416-bis) e ha annullato con rinvio la pronuncia di assoluzione, disponendo nuovo giudizio in appello; - Ha ritenuto fondati i ricorsi di Vincenzo Romeo e di Nunzio Laganà in relazione all'art. 346-bis (traffico di influenze) per un vizio interpretativo della fattispecie applicata in appello: la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo esame su quel capo; decisione con effetti estensivi ha interessato anche Grasso (per cui si annulla con rinvio la posizione relativa al capo 3); - Ha ritenuto infondati in massima parte i ricorsi di La Scala e Parlato (resistenza della sentenza di appello sulle rispettive posizioni confermata); - Ha ritenuto parzialmente fondati i ricorsi di alcuni imputati (Antonio Romeo, Antonio Lipari, Salvatore Lipari) esclusivamente in punto di trattamento sanzionatorio: la Cassazione ha annullato senza rinvio la determinazione della pena operata in appello per violazione del divieto di reformatio in peius (rideterminazioni da operare nei limiti indicati in motivazione); - Ha dichiarato fondati i rilievi sulla necessità di riconsiderare in parte la motivazione con riguardo a prove e ricostruzioni (in particolare per la posizione processuale di Maurizio Romeo), ordinando il rinvio ove necessario. In sintesi: decisione mista: annullamenti con rinvio per vizi di merito su taluni capi (soprattutto 416-bis per Maurizio e 346-bis per Vincenzo e Laganà), conferme per altri imputati e rettifiche di calcolo pena senza rinvio per alcuni imputati.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte ha confermato che la configurazione di associazione mafiosa può discendere anche da una struttura articolata in famiglie territoriali organiche a un unico contesto gerarchico (collegamento con il clan Santapaola-Ercolano). È stato ribadito il valore probatorio delle intercettazioni, delle dichiarazioni di collaboratori e delle iniziative economiche di infiltrazione (es. settore farmaci, corse clandestine) per provare l'avvalimento del metodo mafioso; la Corte ha anche distinto casi di partecipazione interna, concorso esterno e casi in cui l'affermazione della responsabilità richiede ulteriori riscontri.
art. 416-bis, comma quarto e comma sesto cod. pen. (aggravanti)
La Corte ha applicato la disciplina delle aggravanti previste per il reato associativo: il comma quarto (utilizzo di armi/altre circostanze) è di natura oggettiva e può trovare applicazione anche in assenza di piena consapevolezza quando non ricorra l'ignoranza non colpevole; il comma sesto (reati reimpiegati, ampiezza) richiede presupposti specifici per la sua operatività e la Corte ha valutato la loro effettiva sussistenza caso per caso.
art. 416-bis.1 cod. pen. (circostanza aggravante/attenuante speciale)
La Corte ha preso in considerazione le norme relative alle aggravanti/attenuanti speciali (art. 416-bis.1) e ha verificato la compatibilità con altre attenuanti: ha escluso in alcuni casi l'aggravante o ha disposto effetti estensivi/limitativi in relazione alla concessione o esclusione dell'attenuante speciale.
art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite)
La Cassazione ha richiamato la corretta lettura del reato nella formulazione previgente alla riforma: per integrarlo occorreva che la mediazione fosse 'illecita' e finalizzata a far compiere al pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri d'ufficio (o comunque idoneo a produrre un vantaggio illecito). La sentenza di appello era incorsa in errata interpretazione richiedendo rinvio per nuovo giudizio sui profili rilevanti.
art. 353 cod. pen. (turbativa d'asta)
La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie quando l'attività del pubblico ufficiale o dell'addetto alle verifiche sia strumentale a condizionare la procedura competitiva; in particolare ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha individuato omissioni e condotte idonee a turbare la gara esaminata.
art. 340 cod. pen. (interruzione di pubblico servizio)
I giudici hanno ritenuto che la trasformazione di una via pubblica in pista per corse clandestine, con sbarramento e impedimento alla circolazione, integri l'interruzione del pubblico servizio laddove sia turbata la regolare fruizione della viabilità pubblica.
art. 192 cod. proc. pen. (onere della motivazione)
Richiamata come parametro per valutare la completezza e la logica della motivazione; la Cassazione ha esaminato se la Corte d'appello avesse adeguatamente risposto alle censure di merito e se avesse collegato correttamente elementi di fatto e deduzioni logiche.
art. 597 cod. proc. pen. e divieto di reformatio in peius
Applicato nel sindacare la rideterminazione della pena in appello: la Corte ha annullato senza rinvio la determinazione sanzionatoria che aveva peggiorato la posizione dell'imputato a causa della violazione del divieto di reformatio in peius (quando si è impugnato solo l'imputato).
art. 133 cod. pen. (attenuanti generiche)
La valutazione delle attenuanti generiche è rimessa al sindacato di correttezza del giudice di merito; la Cassazione ha verificato la motivazione sul diniego del beneficio e la congruità della valutazione discrezionale.
Massime di principio
- Per configurare un'associazione di tipo mafioso non è indispensabile che il gruppo compia sempre esternamente atti eclatanti: l'avvalimento del metodo mafioso può emergere dall'infiltrazione stabile e sistematica in attività economiche lecite (es. distribuzione farmaci) e dalle relazioni gerarchiche/periodiche con la 'casa madre' (prove: intercettazioni, collaboratori, atti economici).
- La mera parentela o rapporti di amicizia non sono di per sé sufficienti a provare l'affectio societatis; occorre dimostrare un contributo effettivo o una disponibilità stabile e funzionale al programma associativo.
- Nell'applicazione dell'art. 346-bis (testo previgente), è necessario provare la 'illiceità' della mediazione o l'alterazione dei doveri d'ufficio: non basta la semplice intermediazione o l'uso di relazioni influenti.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori assumono grande rilievo ma richiedono riscontri esterni e un'applicazione motivata e non parcellizzata per evitare errori di valutazione probatoria.
- L'aggravante oggettiva prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, può operare anche in presenza di ignoranza non giustificata circa la disponibilità di mezzi (armi): la valutazione deve considerare i rapporti e il ruolo del soggetto nel contesto associativo.
- Il divieto di reformatio in peius vieta al giudice d'appello di peggiorare la situazione dell'imputato quando è l'unico che impugna: ogni rideterminazione della pena deve rispettare tale principio e il calcolo deve essere coerente con il regime edittale applicabile.
- Nella verifica delle attenuanti generiche la motivazione deve indicare elementi concreti di personalità o comportamentali: valutazioni generiche sono suscettibili di censura in Cassazione.
- In casi complessi con molteplici imputati e profili (partecipazione associativa, reati distinti, concorso esterno), la Corte di legittimità può disporre annullamento con rinvio per consentire un nuovo esame integrato dei fatti alla luce dei principi di prova e delle qualificazioni giuridiche corrette.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6040/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6041/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6042/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6044/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6047/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6048/2022 del 22/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →