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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34913/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma che, rigettando il suo appello, lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite. Ha inoltre censurato la successiva ordinanza con cui lo stesso Tribunale aveva respinto la sua istanza di correzione materiale della sentenza, proposta con riguardo alla quantificazione delle spese. La Corte ha rilevato che il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. e ha escluso che potesse operare l'art. 288, comma 4, c.p.c., poiché tale norma si riferisce solo all'ipotesi in cui la sentenza sia stata effettivamente corretta, non quando il ricorso per correzione venga respinto. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'ordinanza che decide sulla correzione di errori materiali non è autonomamente impugnabile, in quanto priva di natura decisoria e meramente amministrativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività della notificazione rispetto al termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. Ha ritenuto non applicabile la decorrenza del termine dalla comunicazione dell'ordinanza di correzione ex art. 288, comma 4, c.p.c., perché nel caso concreto la correzione era stata negata e non concessa. Ha altresì affermato che l'ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione materiale non è impugnabile autonomamente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il condominio intimato non ha svolto difese. È stato infine dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere notificato entro il termine semestrale previsto dalla norma; oltre tale termine l'impugnazione è inammissibile.

  • art. 288, comma 4, c.p.c.

    La decorrenza del termine per impugnare la sentenza nelle parti corrette opera solo quando la sentenza sia stata effettivamente corretta, non quando l'istanza di correzione sia stata respinta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • L'ordinanza che decide sull'istanza di correzione di errori materiali della sentenza, quando si limiti a respingere la richiesta, non è autonomamente impugnabile perché priva di contenuto decisorio e di incidenza sui diritti delle parti.
  • La disciplina di cui all'art. 288, comma 4, c.p.c. sulla decorrenza del termine di impugnazione dalla comunicazione dell'ordinanza di correzione si applica solo all'ipotesi di effettiva correzione della sentenza, non al diniego di correzione.
  • Il termine semestrale per proporre ricorso per cassazione ex art. 327 c.p.c. resta fermo quando non ricorrano i presupposti per una diversa decorrenza e la notificazione oltre tale termine comporta l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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