Cassazione Civile, Ordinanza n. 20693/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il destinatario di una cartella di pagamento di importo molto elevato, emessa a seguito di un avviso di pagamento collegato a pretesa relativa a imposta di fabbricazione, ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al Tribunale, deducendo l'inesistenza del titolo posto a base dell'iscrizione a ruolo, perché la pretesa sarebbe stata erroneamente fondata su sentenze penali e non su un titolo idoneo a quantificare l'evasione, oltre all'intervenuta prescrizione. Il Tribunale, pronunciandosi sulla richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, ha ritenuto la giurisdizione del giudice tributario. Il ricorrente ha quindi chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo, richiamando Corte cost. n. 114/2018, che dopo la notifica della cartella la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, e in particolare al giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario. Ha ritenuto ammissibile il regolamento di giurisdizione nonostante l'ordinanza cautelare emessa nel corso del giudizio, perché il provvedimento non era una sentenza e la questione di giurisdizione non era riferita solo al procedimento cautelare. Nel merito del riparto, la Corte ha applicato il criterio già affermato in materia di riscossione coattiva di entrate tributarie: le questioni che incidono sulla pretesa tributaria e che attengono a fatti anteriori alla notifica della cartella restano nella giurisdizione tributaria; appartengono invece al giudice ordinario le sole questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo e i fatti sostanziali sopravvenuti alla valida notifica della cartella o dell'intimazione. Poiché i motivi di opposizione investivano la carenza originaria del titolo e la prescrizione, con riferimento a fatti anteriori alla cartella, la controversia è stata ricondotta alla giurisdizione tributaria. Le spese sono state rimesse al giudice del merito.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
opposizione all'esecuzione
L'opposizione proposta dal contribuente è stata qualificata come azione che, nel caso concreto, investe fatti anteriori alla cartella e quindi non radica la giurisdizione ordinaria sulle questioni sostanziali dedotte.
art. 41 c.p.c.
regolamento di giurisdizione
Il regolamento preventivo è stato ritenuto proponibile anche dopo un provvedimento cautelare, purché la questione non sia riferita esclusivamente al procedimento cautelare.
art. 480 c.p.c.
La cartella di pagamento è stata assimilata, per funzione, al precetto quale atto di preannuncio dell'esecuzione, ma ciò non sposta la giurisdizione sulle contestazioni sostanziali relative alla pretesa tributaria.
Corte cost. n. 114 del 2018
Richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi della giurisdizione ordinaria dopo la cartella di pagamento, ma non ritenuta decisiva nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo alla riscossione coattiva di entrate tributarie, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura della questione dedotta: alla giurisdizione tributaria spettano le contestazioni che investono la pretesa impositiva e i fatti costitutivi, modificativi o impeditivi della stessa maturati fino alla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento.
- Alla giurisdizione ordinaria spettano le sole questioni concernenti la legittimità formale dell'atto esecutivo e i fatti sostanziali sopravvenuti dopo la valida notifica della cartella o dell'intimazione; se la notifica è omessa, inesistente o nulla, il discrimine si sposta all'atto esecutivo che funge da mezzo di conoscenza.
- La cartella di pagamento, per la sua funzione di preannuncio dell'esecuzione, non trasforma automaticamente in opposizione esecutiva ordinaria ogni contestazione ad essa relativa: occorre verificare se l'allegazione riguardi la formazione originaria della pretesa tributaria oppure un vizio proprio dell'atto esecutivo.
- La deduzione della prescrizione, quando ancorata a un dies a quo anteriore alla cartella e riferita alla stessa pretesa tributaria, rientra nella cognizione del giudice tributario.
- La proposizione di un regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa da un provvedimento cautelare emesso nel corso del giudizio, salvo che la questione di giurisdizione sia stata posta esclusivamente in relazione al procedimento cautelare.
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