Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 85/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Permesso di Costruire n. 005/2026/P del Comune di Pescara in data 09.04.2026, avente ad oggetto "variante non sostanziale in corso d’opera al PdC n. 155/2020/P" e di tutti gli altri atto ad esso correlati

Giustizia amministrativa202600199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire relativo a variante non sostanziale in corso d’opera di un precedente permesso di costruire, concernente la ricostruzione di un edificio di rilevante volumetria nel centro urbano

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione ambientalista)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ricorrente ha impugnato il permesso di costruire del Comune di Pescara, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, insieme agli atti correlati. Il Collegio ha esaminato, in via cautelare, la legittimazione dell’associazione alla tutela dell’ambiente e del paesaggio urbano, ritenendo astrattamente configurabile e, in concreto, ictu oculi apprezzabile la lesione connessa all’impatto urbanistico dell’intervento. L’opera prevede un edificio con piano interrato e otto piani fuori terra, una superficie utile di 2.055,47 mq e una volumetria complessiva di 6.291,61 mc; secondo la prospettazione esaminata, in assenza del riconoscimento della possibilità di ricostruire la consistenza preesistente, l’area consentirebbe oggi una volumetria pari a circa un terzo di quella assentita. Il Collegio ha inoltre rilevato che, dal 2017, non risulta un concreto e manifesto inizio dei lavori, non essendo sufficienti la recinzione e l’apposizione del cartello di cantiere in assenza di mezzi, maestranze e opere di fondazione. Sono state quindi ritenute meritevoli di approfondimento le ragioni addotte dal Comune per giustificare il protratto mancato avvio dei lavori, tra cui la bonifica bellica e la rimozione o messa in sicurezza di un cavo elettrico, nonché la possibilità che tali attività siano state diluite nel tempo al solo fine di mantenere efficace il titolo edilizio. Il Collegio ha disposto ulteriori verifiche anche sulla qualificazione dell’edificio come ricostruibile nella consistenza originaria dopo il crollo risalente a oltre ottant’anni prima, sulla rigorosa prova della volumetria preesistente, sull’eventuale rilevanza del giudicato formatosi su una precedente sentenza del Consiglio di Stato e sui rapporti tra i permessi di costruire del 2017, del 2020 e del 2026, anche al fine di stabilire se il titolo del 2020 costituisca un nuovo permesso idoneo a riaprire i termini per l’inizio dei lavori e a consentire l’autonoma impugnazione dei vizi.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente alla conservazione della res adhuc integra, sospendendo il titolo edilizio nella misura necessaria a impedire modificazioni dello stato dei luoghi o l’avvio di attività lesive nelle more del giudizio di merito. Ha ritenuto sussistente un fumus boni iuris sufficiente, fondato sulla necessità di approfondire la concretezza della lesione, l’effettivo inizio dei lavori, la legittimità delle proroghe o delle ragioni ostative, la consistenza dell’edificio originario, la natura e gli effetti dei successivi titoli edilizi e l’eventuale incidenza del giudicato. Il periculum in mora è stato ravvisato nelle rilevanti dimensioni dell’intervento e nel potenziale impatto sul paesaggio e sull’ambiente urbano, anche in relazione agli standard urbanistici e ai servizi pubblici. Il Comune di Pescara è stato ordinato di depositare entro sessanta giorni una nota dettagliata e documentata sui profili indicati nell’ordinanza. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza del maggio 2027, senza pregiudizio per il definitivo esame delle questioni di rito e di merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito l’adozione della misura necessaria a preservare la res adhuc integra nelle more del merito.

  • art. 30, comma 1, lett. a), d.l. n. 69/2013

    La norma consente di realizzare, come ristrutturazione edilizia, interventi volti al ripristino di edifici o parti di essi eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

    Il Collegio ha richiamato l’interpretazione secondo cui la norma può applicarsi anche a edifici già crollati o demoliti al momento della sua entrata in vigore, ma ha sottolineato che, in una situazione risalente a oltre ottant’anni prima, occorre una verifica particolarmente rigorosa della consistenza originaria.

  • art. 15 d.P.R. 380/2001

    La disciplina della decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori è rilevante ai fini della verifica se le attività eseguite siano idonee a integrare un effettivo inizio dei lavori e a interrompere il termine annuale.

Massime di principio

  • La legittimazione delle associazioni ambientaliste può estendersi alla tutela del paesaggio urbano, della qualità della vita e dei parametri urbanistici funzionali agli standard, ai servizi e agli spazi verdi, quando l’intervento determini una lesione concreta e attuale dell’ambiente urbano nel territorio di riferimento.
  • La mera recinzione dell’area e l’apposizione del cartello di cantiere, in assenza di mezzi, maestranze o opere di fondazione, non integrano di regola un concreto inizio dei lavori idoneo a impedire la decadenza del permesso di costruire.
  • Non è coerente ritenere insufficienti le attività meramente preparatorie ai fini dell’inizio dei lavori e, al contempo, considerarle sufficienti a far decorrere per i terzi il termine d’impugnazione del titolo edilizio, poiché ciò imporrebbe un’azione preventiva prima della concreta e attuale lesione.
  • Quando un intervento edilizio consente la ricostruzione di una volumetria risalente a un edificio crollato o demolito da lungo tempo, la consistenza originaria deve essere accertata con particolare rigore, anche per evitare che la disciplina della ricostruzione renda aleatoria la successiva pianificazione urbanistica.
  • In sede cautelare, le rilevanti dimensioni di un intervento edilizio e il suo potenziale impatto sul paesaggio e sull’ambiente urbano possono giustificare la conservazione della res adhuc integra, accompagnata da un ordine istruttorio all’amministrazione, senza anticipare la decisione definitiva sulle questioni di rito e di merito.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiPiani regolatori e variantiTutela cautelare
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.