Cassazione Penale, Sentenza n. 8106/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di ricettazione (ipotesi attenuata). Il ricorrente propone quattro motivi: 1) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del dolo, sostenendo che la sua azione (presentare all'incasso un assegno di modesto importo di euro 300,00) indicherebbe buona fede; 2) errore di qualificazione, deducendo che il fatto dovrebbe essere valutato come contravvenzione ex art. 712 c.p.; 3) censura sul trattamento sanzionatorio (entità della pena), sul diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., nonché sulla rilevazione della recidiva; 4) domanda di declaratoria di prescrizione del reato in relazione alla pena attenuata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: i giudici di merito hanno accertato elementi concreti (la versione mendace dell'imputato, il rapido allontanamento quando la banca ha cercato conferme, l'assenza di prove a sostegno della versione difensiva) che denotano la consapevolezza della provenienza illecita dell'assegno e quindi il dolo. Ha respinto la qualificazione come contravvenzione. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e infondato: la determinazione della pena e l'apprezzamento delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, motivatamente esercitata con riferimento a precedenti penali, assenza di risarcimento e contesto. La mancata concessione dell'attenuante comune ex art. 62 n. 4 c.p. è stata ritenuta corretta perché la attenuante speciale (tenuità del danno) era fondata sul medesimo parametro (importo di euro 300), e si evita così duplicazione di circostanze favorevoli. L'ultimo motivo sulla prescrizione è stato rigettato: la Cassazione ricorda che per l'ipotesi attenuata della ricettazione la prescrizione si calcola con riferimento alla pena prevista dall'art. 648 c.p. (comma 1) ai sensi dell'art. 157 c.p.; il reato si prescriverà il 19/08/2026. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 611, comma 1, c.p.p.
Predisposizione del contraddittorio scritto nel procedimento di cassazione: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di tale norma
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi in cassazione nei termini strettamente necessari per la motivazione; il ricorso è stato redatto e i motivi enunciati in conformità
art. 712 c.p.
Norma sulla contravvenzione richiamata dalla difesa come possibile qualificazione alternativa; la Corte ha ritenuto infondata la riclassificazione e ha confermato la qualificazione come ricettazione
art. 62, n. 4, c.p.
Attenuante comune invocata dal ricorrente; la Corte ha escluso la sua riconoscibilità quando la stessa circostanza (modesto danno patrimoniale) è già utilizzata per fondare l'ipotesi attenuata, per evitare duplicazione di benefici
artt. 132 e 133 c.p.
Principi che guidano la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e nella graduazione delle circostanze; la Corte ha ricordato che la valutazione del merito sulle pene è sindacabile in Cassazione solo se viziata da arbitrio o illogicità, elemento non riscontrato
art. 648 c.p.
Norma che disciplina il reato di ricettazione: la Corte indica che, ai fini della prescrizione per l'ipotesi attenuata, va considerata la pena prevista dal primo comma di questo articolo
art. 157 c.p.
Regola il computo della prescrizione: la Corte ribadisce che, per l'ipotesi attenuata della ricettazione, si applica la pena di riferimento dell'art. 648 c.p. per il calcolo della prescrizione
art. 161 c.p.
Norma sul decorso della prescrizione; richiamata per fissare il termine di prescrizione (applicato combinato con art. 157 in relazione ad art. 648)
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese processuali e agli obblighi verso la Cassa per le ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00
Massime di principio
- La mera presentazione di un bene o titolo per l'incasso non esclude automaticamente il dolo: il comportamento complessivo (es. versione mendace, rapido allontanamento quando vengono effettuate verifiche, assenza di prove della legittimità) può essere indicativo della conoscenza della provenienza illecita.
- La qualificazione del fatto come reato o contravvenzione dipende dalla valutazione complessiva degli elementi di fatto e non dal solo valore economico: il basso importo non necessariamente porta alla riclassificazione automatica.
- La determinazione della pena e l'apprezzamento delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emerge un vizio di motivazione, arbitrarietà o illogicità.
- Non è consentita la duplicazione delle circostanze favorevoli: se l'ipotesi attenuata è fondata sulla modesta entità del danno, non può concedersi un'ulteriore attenuante comune basata sullo stesso parametro (evitare tale duplicazione).
- Per la prescrizione dell'ipotesi attenuata della ricettazione occorre fare riferimento alla pena prevista per il reato di ricettazione base (art. 648 c.p.) ai sensi dell'art. 157 c.p.; non si calcola la prescrizione su una ipotetica pena più mite diversa senza richiamo normativo.
- Chi impugna per assenza di dolo deve confrontarsi con l'intero quadro probatorio: discordanze, omissioni, condotte successive (es. fuga, mancato risarcimento) e accertamenti bancari possono rafforzare la valutazione di consapevolezza della provenienza illecita.
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