Sentenza n. 1061/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento a - del verbale di gara n. 4 del 29.10.2026, comunicato solo in data 15.01.2026, con il quale la l'Asl Salerno ha valutato la documentazione e la campionatura, tra gli altri, del lotto n. 136, disponendo l'esclusione della ricorrente; b - della scheda del lotto n. 136, allegata al verbale sub a), con la quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente; c - della comunicazione del 15.01.2026, con la quale l'ASL Salerno ha trasmesso il verbale sub a) e la scheda sub b) relativamente al Lotto n. 136 “Sensori per ossimetria”; d - ove e per quanto occorre, la presupposta lex specialis di gara (Capitolato Speciale e Disciplinare di Gara) qualora interpretata ed applicata in senso escludente; e - ove adottato, del provvedimento di aggiudicazione della gara in favore della controinteressata, non conosciuto; f- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal lotto n. 136 della gara per la fornitura di sensori per ossimetria, unitamente agli atti connessi e, ove adottata, all’aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la propria esclusione dal lotto n. 136, relativo ai sensori per ossimetria, deducendo tre motivi. Con il primo ha sostenuto che la stazione appaltante avesse trasformato un criterio qualitativo di valutazione, relativo alla precisione delle misurazioni, in un requisito minimo di partecipazione, in violazione della lex specialis, degli artt. 1 e seguenti del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché per travisamento, sproporzione, violazione del favor partecipationis, erroneità e illogicità manifesta. La ricorrente ha affermato che l’assenza della definizione dell’errore di misurazione sotto il 69% avrebbe dovuto comportare soltanto una riduzione del punteggio tecnico. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del principio del risultato e l’eccesso di potere, sostenendo che l’esclusione fosse fondata su una valutazione formalistica di una specifica tecnica clinicamente irrilevante e che la stazione appaltante avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria sull’effettiva rilevanza del margine di errore nel range 60-70% di saturazione. Con il terzo motivo ha lamentato il carattere discriminatorio della specifica tecnica, asserendo che essa fosse posseduta da un solo produttore, e la violazione del principio di equivalenza, sostenendo che il proprio prodotto fosse oggettivamente equivalente in ragione della maggiore precisione negli intervalli dal 70% al 99% e della pretesa irrilevanza clinica delle misurazioni inferiori al 70%. La stazione appaltante e la controinteressata hanno eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della lex specialis e, in udienza, per la natura endoprocedimentale del verbale, ma il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle questioni di rito, respingendo il ricorso nel merito.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la lex specialis, letta complessivamente, qualificava come requisito tecnico minimo obbligatorio la precisione dei sensori nel range 60-70% di saturazione, con errore massimo di ±3%. Il disciplinare imponeva infatti, a pena di esclusione, il rispetto dei livelli minimi qualitativi e quantitativi del capitolato e richiedeva una dichiarazione di conformità alle caratteristiche tecniche della fornitura. Il criterio di attribuzione fino a 30 punti per la precisione delle misurazioni da 1 a 100% non era incompatibile con tale previsione: esso operava soltanto in senso migliorativo, premiando prestazioni superiori al requisito minimo, senza consentire l’ammissione di prodotti privi della precisione minima prescritta. Poiché la scheda tecnica del prodotto offerto non definiva l’errore di misurazione per valori inferiori al 69%, mentre il capitolato richiedeva un errore di ±3% tra il 60% e il 70%, l’esclusione è stata ritenuta legittima. Il secondo motivo è stato respinto in quanto la definizione delle specifiche tecniche di una fornitura rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante, cui spetta individuare le esigenze funzionali dell’approvvigionamento. Il requisito non è stato considerato sproporzionato o meramente limitativo della concorrenza: la documentazione istruttoria evidenziava la rilevanza dell’affidabilità della misurazione in condizioni cliniche estreme, nei reparti di terapia intensiva, nell’emergenza-urgenza, durante il monitoraggio intraoperatorio e nei pazienti pediatrici e neonatali. Il principio del risultato non consente al concorrente di sostituire le proprie valutazioni cliniche a quelle ragionevolmente compiute dall’amministrazione. Il terzo motivo è stato anch’esso respinto. Non è stata provata la pretesa unicità sul mercato del prodotto conforme, risultando l’esistenza di altri sensori con accuratezza nel range considerato. Quanto all’equivalenza, il Collegio ha rilevato che essa non può sovvertire requisiti tecnici minimi ed essenziali né legittimare la fornitura di un aliud pro alio. Inoltre, il capitolato subordinava l’offerta di sensori compatibili alla presentazione di una specifica dichiarazione documentata di equivalenza, che la ricorrente non aveva prodotto. Le proprie valutazioni sull’irrilevanza clinica del range 60-70% non potevano sostituire tale dichiarazione né superare il requisito minimo. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori in favore della controinteressata e in € 2.000,00 oltre accessori in favore dell’ASL Salerno.
Norme richiamate
art. 22.1 del disciplinare di gara
Il concorrente deve inserire nella busta tecnica/conformità una dichiarazione attestante che i prodotti offerti rispondono alle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato; l’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve soddisfare i livelli minimi della fornitura, qualitativi e quantitativi, richiesti nel capitolato.
La disposizione è stata interpretata nel senso che le caratteristiche tecniche minime prescritte dal capitolato costituiscono condizioni obbligatorie di ammissione e non meri criteri premiali.
art. 3.1 del disciplinare di gara
In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia: 1. Disciplinare di gara; 2. Capitolato Speciale d’appalto.
La clausola non esclude il rinvio del disciplinare al capitolato per la definizione delle specifiche tecniche e non determina incompatibilità tra requisito minimo e criterio valutativo migliorativo.
art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto
I prodotti offerti dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche tecniche specificate nell’allegato A “Caratteristiche tecniche della fornitura”, che formano parte integrante e sostanziale del Capitolato.
La previsione rende vincolanti le caratteristiche tecniche contenute nell’allegato A.
art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto
L’offerente dimostra, nella propria offerta, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti, che dovrà essere debitamente documentato.
L’offerta di prodotti compatibili o equivalenti richiede una specifica dimostrazione documentata dell’equivalenza.
artt. 1 e ss. d.lgs. n. 36/2023
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al principio del risultato e agli altri principi generali dei contratti pubblici, ma il giudice ha ritenuto legittima l’applicazione del requisito tecnico minimo.
art. 3 l. n. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, senza che il giudice ravvisasse un difetto di motivazione o altri vizi invalidanti dell’esclusione.
art. 97 Cost.
La ricorrente ne ha invocato la violazione in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma la censura non è stata accolta.
art. 68 d.lgs. n. 50/2016
È richiamato in giurisprudenza per distinguere le specifiche tecniche funzionali, rispetto alle quali può operare l’equivalenza, dai requisiti minimi obbligatori.
art. 86 d.lgs. n. 50/2016
È richiamato in giurisprudenza quale fondamento della sanzione espulsiva per la mancata offerta di requisiti minimi espressamente previsti dalla stazione appaltante.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, una caratteristica tecnica prevista dal capitolato in termini prescrittivi e collegata dal disciplinare alla verifica dei livelli minimi della fornitura, a pena di esclusione, costituisce un requisito minimo obbligatorio e non un semplice criterio premiale, anche quando la lex specialis preveda un autonomo criterio di valutazione relativo alla medesima caratteristica.
- La previsione di un criterio qualitativo premiale può operare, fermo il rispetto dei requisiti tecnici minimi, per attribuire punteggi aggiuntivi alle prestazioni migliorative; essa non consente invece l’ammissione di offerte prive delle caratteristiche minime essenziali prescritte dal capitolato.
- L’individuazione delle specifiche tecniche di una fornitura rientra nell’ampia discrezionalità amministrativa della stazione appaltante. Il sindacato giurisdizionale può intervenire solo in presenza di prescrizioni manifestamente irragionevoli, sproporzionate, estranee all’oggetto dell’appalto o rivolte esclusivamente a restringere la concorrenza; il principio del risultato non autorizza il concorrente a sostituire le proprie valutazioni a quelle tecniche ragionevolmente compiute dall’amministrazione.
- Il principio di equivalenza non può essere invocato per derogare a requisiti tecnici minimi ed essenziali né per ammettere un prodotto sostanzialmente diverso da quello richiesto dalla lex specialis. Quando la disciplina di gara impone una dichiarazione documentata di equivalenza, tale adempimento non può essere sostituito da valutazioni unilaterali del concorrente sulla sostanziale equipollenza o sull’irrilevanza della specifica richiesta.
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