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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07656/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina dal pagamento, da parte di un istituto di credito, di assegni bancari non trasferibili in favore di persona diversa dal prenditore, con conseguente condanna della banca al risarcimento del danno in favore del fallimento della società prenditrice per la somma complessiva di euro 44.115,48. La banca aveva poi agito in rivalsa contro il soggetto che aveva sottoscritto sugli assegni una clausola di conoscenza e garanzia. La Corte d’appello aveva confermato che tale soggetto avesse assunto verso la banca una specifica garanzia, estesa sia all’autenticità della firma sia alla legittimità del pagamento. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 43 l. ass., degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., sostenendo che non fosse stato provato il mancato pagamento al legale rappresentante della società prenditrice, che la banca avrebbe potuto accreditare gli importi su altro conto e che la falsità della firma non dimostrasse di per sé il danno; 2) violazione degli artt. 1938 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la clausola sottoscritta non integrasse un patto di manleva, essendo la sua funzione limitata all’identificazione fisica del presentatore e non potendo esonerare la banca dai propri obblighi di verifica, sicché la clausola doveva ritenersi non apposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero, in realtà, a ottenere un nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ribadito che la violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. presuppone un errore nell’interpretazione della norma astratta, mentre la contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta e della valutazione delle prove appartiene al giudice di merito. Ha inoltre osservato che la corte territoriale aveva accertato in fatto l’assunzione, da parte del ricorrente, di un’obbligazione di garanzia, accertamento non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 43 l. ass.

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in relazione al pagamento di assegni non trasferibili; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa inammissibili le censure, che mirano a una rivalutazione dei fatti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova sul mancato pagamento al prenditore; la Corte osserva che la doglianza, in concreto, investe la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ribadisce che la scelta e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte precisa che tale attività è riservata al giudice di merito, che può attribuire maggior forza ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte chiarisce che la violazione di legge ricorre solo quando il giudice di merito abbia erroneamente ricostruito la fattispecie astratta della norma, non quando si contesti la ricostruzione del fatto concreto.

  • art. 1938 c.c.

    richiamato per sostenere che la clausola sottoscritta non fosse una fideiussione/manleva; la Corte non ne esamina il merito, poiché la censura tende a sovvertire un accertamento di fatto sulla volontà negoziale.

  • art. 13, comma

    il provvedimento dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disposizione sul contributo unificato aggiuntivo, ma il testo fornito è tronco e non consente ulteriore specificazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di violazione di legge è ammissibile solo se investe l’erronea interpretazione della norma astratta; se invece mira a contestare la ricostruzione della vicenda concreta e la valutazione delle prove, essa è inammissibile.
  • La valutazione dell’attendibilità, concludenza e forza persuasiva delle prove compete in via esclusiva al giudice di merito, che può scegliere liberamente quali elementi valorizzare, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
  • L’accertamento dell’assunzione di una specifica obbligazione di garanzia o della volontà negoziale delle parti costituisce apprezzamento di fatto non riesaminabile in sede di legittimità, se non nei limiti del vizio motivazionale nei casi ancora consentiti.
  • Non è consentito trasformare in doglianza di violazione di legge una critica alla motivazione o alla lettura delle risultanze processuali operata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssegno
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

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