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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03781/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto di confine tra due fondi siti in Casteggio. Il proprietario di uno dei fondi ha convenuto la società confinante sostenendo che questa avesse occupato una porzione del suo terreno con materiali e manufatti e che alcune opere insistenti sul fondo della controparte non rispettassero le distanze legali dal confine. Ha quindi chiesto l'accertamento del confine, la restituzione della porzione asseritamente occupata, la rimozione delle opere e la declaratoria di inesistenza di servitù a carico del proprio fondo. La convenuta ha eccepito il giudicato formatosi su una precedente decisione relativa ai confini e ha proposto domanda riconvenzionale per far dichiarare l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio a favore del proprio fondo e a carico dei fondi attorei, chiedendo in subordine la costituzione coattiva della servitù ex artt. 1051 e 1052 c.c. Il Tribunale ha rigettato le domande attoree e accolto la riconvenzionale sulla servitù; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione il soccombente ha articolato otto motivi: ha dedotto, tra l'altro, confusione sull'oggetto del contendere e omesso esame di fatti decisivi, carenza di motivazione sulla portata del giudicato, erronea applicazione delle regole su omessa pronuncia e giudicato, sopravvenuta nullità di una precedente sentenza per difetto di litisconsorzio, e violazione delle norme sulla servitù e sull'usucapione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili quasi tutti i motivi per difetto di specificità, per la regola della doppia conforme e perché costruiti in modo meramente assertivo o mediante trascrizione di ampi brani degli atti, reputando infondato solo il motivo sulla motivazione apparente. Ha quindi rigettato il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha disatteso il secondo motivo, ritenendolo infondato perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente, e ha dichiarato inammissibili gli altri motivi per violazione dell'onere di specificità, per applicazione del regime della doppia conforme e per mancata individuazione della norma violata e della ratio decidendi. Il ricorso è stato pertanto rigettato integralmente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge deve indicare specificamente le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la decisione impugnata; un richiamo generico o un mero elenco di norme non è sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza o del procedimento deve essere dedotta in modo specifico, individuando il vizio processuale e la regola asseritamente violata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile quando ricorre la doppia conforme e, comunque, non può essere prospettato con censure generiche o con il semplice dissenso sul merito della valutazione compiuta dal giudice.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione delle norme di diritto su cui i motivi si fondano e un confronto puntuale tra tali norme e la decisione impugnata; l'inosservanza comporta inammissibilità.

  • art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia deve essere verificata alla luce della reale decisione assunta; se il giudice di merito ha effettivamente pronunciato sul punto, non sussiste il vizio denunciato.

  • art. 1027 c.c.

    Richiamato in tema di servitù prediale quale norma definitoria del contenuto del diritto, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e quindi inammissibile.

  • art. 1061 c.c.

    Richiamato in tema di servitù apparenti/non apparenti e usucapione, senza che la Corte entrasse nel merito per difetto di specificità del motivo.

  • art. 1141, secondo comma, c.c.

    Richiamato nella doglianza sull'usucapione/possesso, ma senza un effettivo scrutinio di merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato con riferimento all'usucapione della servitù di passaggio, ma la censura è stata reputata generica.

  • art. 1051 c.c.

    Richiamato come base per la richiesta subordinata di costituzione coattiva della servitù di passaggio.

  • art. 1052 c.c.

    Richiamato come ulteriore base per la richiesta subordinata di costituzione coattiva della servitù di passaggio.

  • art. 404, primo comma, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che una successiva sentenza resa in opposizione di terzo aveva dichiarato la nullità di una precedente decisione; la Corte ha rilevato che tale decisione non era definitiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo fondato sulla violazione di legge è inammissibile se non indica con precisione la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il punto della decisione che si assume in contrasto con essa.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto in presenza di doppia conforme quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulle medesime rationes di fatto, salvo che il ricorrente indichi specificamente le divergenze tra le due motivazioni.
  • La denuncia di omessa pronuncia deve confrontarsi con la reale portata della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha deciso sulla domanda o sull'eccezione, il vizio non sussiste.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia del tutto mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente lamentarne la presunta insufficienza o la mancata condivisione del ragionamento decisorio.
  • La tecnica del ricorso per cassazione non può risolversi nella trascrizione o nell'assemblaggio di ampi brani di atti di merito: la censura deve essere sintetica, specifica e riferita alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • In tema di servitù e usucapione, una censura non è scrutinabile se è prospettata in modo meramente assertivo, senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e con i presupposti giuridici del diritto vantato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveServitùPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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