Sentenza n. 94/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza a fronte dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, presentata dalla società in data 16 novembre 2023 relativamente al progetto di "Impianto agrivoltaico, denominato "Conca D'Oro", della potenza di 84,32 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Castellaneta e di Ginosa (TA)" [ID 10602]; In ogni caso per l’accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a fronte del sollecito trasmesso dalla Società in data 9.6.2025; Nonché per l’accertamento della formazione del silenzio assenso quanto all'atto di assenso di competenza del MiC ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, co. 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, e dell'art. 17-2 bis della l. n. 241/1990; E per la condanna del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 entro il termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 117, co. 2, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sul procedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico e mancata espressione dell'assenso del Ministero della Cultura
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha agito per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza di VIA presentata il 16 novembre 2023 per un impianto agrivoltaico di 84,32 MWp, nonché sul successivo sollecito, e per l'accertamento della formazione del silenzio assenso sull'atto di competenza del Ministero della Cultura. Ha dedotto la violazione degli artt. 8, 23 e 25, commi 1, 2-bis, 2-quater e 7, d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 1, 2 e 17-bis l. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità, massima diffusione delle fonti rinnovabili e giusto procedimento, nonché della disciplina europea in materia di accelerazione e promozione delle energie rinnovabili. In particolare, ha sostenuto che il Ministero dell'Ambiente fosse comunque tenuto a concludere il procedimento, anche a fronte dell'inerzia della Commissione tecnica o del Ministero della Cultura, e che il decorso del termine per l'espressione dell'assenso ministeriale producesse silenzio assenso.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto pacifica la sussistenza dell'obbligo del Ministero dell'Ambiente di concludere il procedimento di VIA, in quanto gli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 impongono un obbligo autonomo di provvedere, nonostante eventuali ritardi o inerzie degli altri soggetti coinvolti. Ha valorizzato la natura perentoria dei termini del procedimento di VIA ai sensi dell'art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006. Il progetto rientrava nell'Allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo ed era stato qualificato di interesse pubblico prevalente dal regolamento europeo richiamato. Dopo l'avviso pubblico del 15 gennaio 2024, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC aveva espresso il 27 marzo 2025 un parere favorevole con schema di provvedimento; tale schema era stato trasmesso al Ministero della Cultura l'11 aprile 2025, senza che quest'ultimo esprimesse assenso o dissenso nei successivi circa nove mesi. Il TAR ha ritenuto applicabile al procedimento di VIA l'art. 17-bis l. n. 241/1990, quale disciplina generale del silenzio assenso nei procedimenti pluristrutturati tra amministrazioni, accertando la formazione del silenzio assenso quanto all'atto di competenza del Ministero della Cultura. Ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio del Ministero dell'Ambiente, ordinandogli di adottare un provvedimento espresso e motivato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stata riservata, su istanza della parte, la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero dell'Ambiente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate nei rapporti con le altre amministrazioni.
Norme richiamate
artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006
Impongono al Ministero dell'Ambiente l'obbligo autonomo di concludere il procedimento di VIA, anche in presenza di ritardi o inerzie della Commissione tecnica o di altre amministrazioni coinvolte.
art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La natura perentoria dei termini rafforza l'obbligo dell'amministrazione procedente di concludere il procedimento entro i termini previsti.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006
È stato coordinato con l'art. 17-bis l. n. 241/1990 ai fini della formazione del silenzio assenso sull'atto di competenza del Ministero della Cultura.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. n. 152/2006
I termini suppletivi previsti per l'esercizio del potere sostitutivo risultavano decorsi senza conclusione del procedimento.
art. 17-bis l. n. 241/1990
Si applica anche ai procedimenti statali di VIA aventi carattere pluristrutturato; l'inerzia dell'amministrazione interpellata equivale ad assenso e consente all'amministrazione procedente di adottare il provvedimento conclusivo.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, nell'azione avverso il silenzio, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
art. 24 d.lgs. n. 152/2006
Disciplina l'avviso pubblico relativo all'istanza di VIA, che nel caso concreto era stato pubblicato il 15 gennaio 2024.
Regolamento UE n. 2577/2022
Il progetto di energia rinnovabile è stato qualificato di interesse pubblico prevalente.
Massime di principio
- Nel procedimento statale di VIA, il Ministero dell'Ambiente conserva un autonomo obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, anche quando la Commissione tecnica non abbia predisposto lo schema o un'altra amministrazione coinvolta non abbia espresso il proprio parere o assenso.
- I termini del procedimento di VIA hanno natura perentoria; il loro superamento integra l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione procedente e non può essere giustificato dall'inerzia di altri soggetti partecipanti al procedimento.
- L'art. 17-bis l. n. 241/1990 è applicabile ai procedimenti statali di VIA aventi struttura pluristrutturata: decorso il termine per l'espressione dell'assenso dell'amministrazione interpellata, il silenzio equivale ad assenso e non impedisce all'amministrazione procedente di adottare il provvedimento finale.
- Accertata l'illegittimità del silenzio nel giudizio ex art. 117 c.p.a., il giudice può ordinare all'amministrazione procedente di concludere il procedimento entro un termine determinato e riservare, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
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