Cassazione Penale, Sentenza n. 38432/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava la condanna per danneggiamento; dedotte le seguenti censure: 1) nullita' del verbale d'udienza del 25/01/2023 per mancata attestazione dell'attivita' svolta e mancata sottoscrizione; 2) travisamento della prova, poiche' le testimonianze non indicherebbero il ricorrente come autore del danneggiamento; 3) la Corte d'appello non avrebbe considerato le argomentazioni difensive e i motivi nuovi depositati; 4) mancata applicazione della causa di non punibilita' di cui all'art. 131-bis c.p.; 5) mancata applicazione delle sanzioni sostitutive previste dalla recente riforma (art. 20-bis c.p.).
La decisione
Ricorso per cassazione rigettato. La Corte ha ritenuto che: la nullita' formale del verbale (mancata sottoscrizione) non abbia pregiudicato il diritto di difesa in mancanza di danno all'attivita' giurisdizionale o difensiva; l'omessa considerazione di depositi difensivi non determina automaticamente nullita' ma puo' influire solo sulla congruita' della motivazione e, nel caso, i depositi non contenevano argomenti decisivi non gia' valutati; non sussiste travisamento della prova in presenza della cosiddetta 'doppia conforme' e non sono state indicate specifiche e macroscopiche incongruenze tali da giustificare la revisione in sede di legittimita'; la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis e' generica e contrastata dai precedenti penali del ricorrente; la mancata applicazione di sanzioni sostitutive e' legittima essendo tale scelta rimessa al potere discrezionale del giudice, motivata dal mancato ravvedimento e dai precedenti. Il ricorrente e' inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.
Richiamato come fondamento delle censure sulla nullita' del verbale d'udienza e sulla presunta carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura infondata perche' la nullita' formale non ha avuto effetti pregiudizievoli sul diritto di difesa.
art. 606, comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen.
Invocati con riferimento a presunto travisamento della prova e a vizi di motivazione; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimita' sulle valutazioni di merito, specialmente in presenza della doppia conforme, richiedendo deduzioni specifiche e macroscopiche per superare la preclusione.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiamato solo in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; non influenza il merito delle censure.
art. 142, cod. proc. pen.
Norma sulla nullita' del verbale d'udienza; la Corte ha riconosciuto la nullita' formale per mancata sottoscrizione ma l'ha ritenuta priva di effetti annullatori perche' non ha arrecato pregiudizio all'attivita' difensiva o giurisdizionale.
art. 121, cod. proc. pen.
Richiamato per l'autonomia del deposito di memorie nel corso del giudizio; la Corte osserva che il deposito non produce automaticamente effetti nullificanti se il contenuto non e' decisivo e non e' specificamente contestato.
art. 131-bis, cod. pen.
Causa di non punibilita' invocata dal ricorrente; la Corte ha ricordato che l'applicazione puo' essere rilevata d'ufficio in appello, ma la parte deve comunque specificare i presupposti legali; nel caso i precedenti penali ostano alla non abitualita' richiesta dalla norma.
art. 530, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla formula di assoluzione invocata; la Corte ha rilevato che la mera formula di assoluzione non equivale a motivazione adeguata per l'applicazione di cause di non punibilita'.
art. 20-bis, cod. pen.
Norma relativa alle sanzioni sostitutive citata dal ricorrente; la Corte ha precisato che l'applicazione delle pene sostitutive e' rimessa al potere discrezionale del giudice e puo' essere esclusa per ragioni motivate come l'assenza di segni di ravvedimento e la presenza di precedenti.
art. 545-bis, cod. proc. pen.
Richiamato in punto di possibilita' di applicare pene sostitutive quando non e' stata concessa la sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto legittima la scelta di non applicare sanzioni sostitutive nel caso concreto.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali per il rigetto del ricorso.
art. 129, cod. proc. pen.
Richiamato per l'assimilazione dell'obbligo di declaratoria in ogni stato e grado per alcune cause di proscioglimento, con riferimento alla possibilita' di rilevare d'ufficio in appello la causa di non punibilita' ex art. 131-bis.
Massime di principio
- La nullita' formale del verbale d'udienza (es. mancata sottoscrizione) non determina automaticamente l'annullamento del giudizio se non risulta un pregiudizio concreto per l'attivita' difensiva o giurisdizionale.
- Il deposito di memorie o conclusioni in corso di causa non produce di per se' nullita' della sentenza se il contenuto non contiene argomenti decisivi non gia' valutati; la parte che lamenta l'omessa valutazione deve indicare quali argomenti decisivi siano stati ignorati.
- In presenza di una 'doppia conforme' (sentenza di primo grado confermata in appello) la Corte di cassazione ha poteri di sindacato molto limitati sulla valutazione del merito: il travisamento della prova puo' essere censurato in cassazione solo se denunciato con specificita' e quando la contraddittorieta' rispetto alle prove sia di macroscopica evidenza.
- La causa di non punibilita' ex art. 131-bis puo' essere rilevata d'ufficio in appello, ma la sua applicazione richiede l'esistenza di presupposti specifici (es. non abitualita' della condotta) che devono risultare e non essere incompatibili con precedenti penali.
- L'applicazione di pene sostitutive e' rimessa alla discrezionalita' del giudice; assenza di ravvedimento, condotte non riparate o precedenti ostativi possono giustificare il rifiuto di sostituire la pena detentiva.
- Chi impugna deve fornire deduzioni precise e puntuali: censure generiche relative all'applicazione di norme o alla mancata motivazione sono destinate ad essere respinte.
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