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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/258

Regolamento (EU) 2025/258 della Commissione, del 7 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2017/2400 per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante degli autocarri medi e pesanti e degli autobus pesanti e l’inclusione dei veicoli alimentati a idrogeno e altre nuove tecnologie e il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le norme applicabili alla determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante al fine di ottenere l’estensione di un’omologazione UE

Normativa europea32025R0258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il sistema europeo di determinazione e certificazione di CO2 e consumo di carburante per i veicoli pesanti, ampliandolo a idrogeno, ricarica dinamica e nuove architetture di propulsione. Introduce regole specifiche per le estremità ponte, rafforza la procedura di prova aerodinamica con possibilità di impiego di CFD approvata e adegua la prova di verifica su strada, includendo gli autobus pesanti. Modifica inoltre il regolamento (UE) n. 582/2011 per coordinare l’estensione dell’omologazione UE ed evitare duplicazioni di prova per gli autocarri medi.

Modifica la disciplina UE sulla determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti, estendendola a nuove tecnologie, tra cui veicoli a idrogeno, ricarica dinamica e sistemi di celle a combustibile, e coordina il regime di omologazione con il regolamento (UE) n. 582/2011.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli pesanti oggetto del regolamento (UE) 2017/2400, in particolare autocarri medi e pesanti, autobus pesanti, nonché ai relativi componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi rilevanti ai fini della certificazione delle proprietà connesse alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante. Incide anche sulle procedure di omologazione UE, sulla verifica in circolazione e sulle condizioni per l’estensione dell’omologazione ai sensi del regolamento (UE) n. 582/2011. Ha applicazione generale negli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il 12 marzo 2025 (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del 20 febbraio 2025), ma si applica in via generale dal 1° gennaio 2026, con alcune anticipazioni dal 12 marzo 2025 e dal 1° marzo 2025 per specifiche disposizioni. Sono previste esclusioni/limitazioni settoriali e tecniche, ad esempio per taluni veicoli o configurazioni che non rientrano nei criteri di famiglia o per i quali il metodo di simulazione non consente la prova.

Regolamento (UE) 2025/258 della Commissione

Il regolamento interviene sul sistema europeo di calcolo e certificazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti, aggiornando il regolamento (UE) 2017/2400 per includere nuove tecnologie e nuove configurazioni di veicoli, in particolare idrogeno, ricarica dinamica, architetture ibride/elettriche e sistemi di celle a combustibile. Le modifiche sono adottate nel contesto del regolamento Euro VI e del successivo quadro di omologazione, con l’obiettivo di garantire metodi di prova più completi, coerenti e tecnicamente attuali.

Finalità e contesto

Dai considerando emerge che la Commissione intende: (i) estendere l’ambito del sistema di simulazione a tecnologie in sviluppo, come veicoli alimentati a idrogeno e ricarica dinamica; (ii) rafforzare la precisione delle prove aerodinamiche e introdurre una procedura di certificazione specifica per le estremità ponte; (iii) applicare la prova di verifica anche agli autobus pesanti; (iv) evitare sovrapposizioni con il regime di prova del regolamento (UE) n. 582/2011, in particolare per gli autocarri medi; (v) consentire un periodo di preparazione agli operatori, con applicazione differita al 1° gennaio 2026 ma con alcune anticipazioni dal marzo 2025.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le modifiche riguardano i veicoli pesanti ai fini delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante, i relativi componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi certificabili, nonché le autorità nazionali di omologazione e i fabbricanti. Il nuovo impianto tocca autocarri medi e pesanti, autobus pesanti, veicoli ibridi, elettrici puri, a celle a combustibile, dual-fuel, veicoli alimentati a idrogeno e veicoli con ricarica dinamica. Si applica inoltre ai processi di estensione dell’omologazione UE disciplinati dal regolamento (UE) n. 582/2011.

Estensione delle definizioni e dei parametri tecnici

L’articolo 1 amplia il lessico tecnico del regolamento 2017/2400 con definizioni relative a ricarica dinamica, idrogeno in diverse forme di stoccaggio, veicoli OVC-HV e OVC-FCHV, modalità prevalente e modalità prevalente esclusivamente a batteria. Queste definizioni servono a rendere simulabili e certificabili nuove architetture di trazione, includendo anche sistemi con più gruppi propulsori meccanicamente indipendenti e configurazioni FCHV.

Estremità ponte: certificazione dedicata

Una delle innovazioni principali è l’inserimento dell’allegato VII bis, dedicato alla certificazione delle perdite da attrito delle estremità ponte per assi non motori. Il regolamento definisce in modo dettagliato: selezione dei campioni, criteri di famiglia, scelta del capostipite, procedura di rodaggio, condizioni di temperatura, configurazione della prova, frequenze di campionamento, criteri di validazione e modalità di calcolo del valore certificato.

In sintesi:

  • il capostipite è il componente con attrito più elevato;
  • occorrono almeno quattro estremità ponte del capostipite per la certificazione della famiglia;
  • il rodaggio è obbligatorio e segue quattro fasi, con durata complessiva molto lunga;
  • la prova misura la coppia di attrito a 250 e 500 giri/min, con carichi del 25 %, 50 % e 100 % del carico nominale;
  • il valore certificato può coincidere con la media ponderata, ma il costruttore può dichiarare un valore più alto;
  • la perdita standard da attrito per assi non motori è fissata in 4,8 Nm.

La conformità di produzione richiede controlli almeno ogni due anni, con numero di famiglie da testare graduato in base alla produzione annua del costruttore.

Resistenza aerodinamica e uso della CFD

L’allegato VIII viene riscritto in modo sostanziale. La resistenza aerodinamica resta determinata, in via ordinaria, mediante prove a velocità costante, ma il regolamento consente anche un metodo misto che combina il valore misurato con una differenza incrementale ottenuta tramite CFD, purché la simulazione sia approvata secondo la nuova appendice 10.

Il sistema CFD è particolarmente strutturato:

  • l’approvazione richiede due veicoli di riferimento, A e B;
  • il software, l’hash SHA256 del file di simulazione e i dati geometrici/fisici devono essere documentati;
  • il metodo va approvato separatamente per autocarri e autobus;
  • l’approvazione dura cinque anni, salvo rinnovo anticipato o richiesta dell’autorità;
  • sono previsti criteri di validità statistica per le prove fisiche, con almeno tre prove valide per configurazione e un massimo di undici prove prima dell’invalidazione.

È inoltre previsto un nuovo flusso documentale e un nuovo modello di licenza per l’uso del metodo CFD. Per i veicoli dotati di tecnologie di ricarica dinamica, la configurazione aerodinamica deve considerare il dispositivo in posizione retratta, salvo eccezioni espressamente ammesse.

Regole su autobus pesanti e prova di verifica su strada

La prova di verifica del regolamento 2017/2400 viene rafforzata nell’allegato X bis e resa applicabile anche agli autobus pesanti, con adattamenti per la produzione in più fasi. La verifica è eseguita dal costruttore sotto supervisione dell’autorità di omologazione; per gli autobus pesanti è coinvolto il costruttore del veicolo primario e, in taluni casi, anche il costruttore del veicolo completato.

Tra le principali novità:

  • registrazione dello stato del compressore dell’impianto pneumatico;
  • registrazione di distanza percorsa, flusso di carburante del motore, massa totale del veicolo e dati OBFCM;
  • nuovi limiti di validità della prova per autobus pesanti a pianale rialzato e ribassato;
  • tolleranza di superamento della prova fissata a CVTP ≤ 1,075;
  • segnalazione alla Commissione se CVTP è inferiore a 0,925.

Sono inoltre introdotti parametri e valori di input aggiornati per la simulazione, con specifiche dedicate ai veicoli completati e agli autobus pesanti su base primaria/completata.

Idrogeno, FCHV e nuove architetture di propulsione

Il regolamento introduce un ampio pacchetto di regole per i veicoli alimentati a idrogeno e per i sistemi dual-fuel a idrogeno. Vengono definiti:

  • criteri per la capacità utilizzabile dei serbatoi di idrogeno compresso, liquido e criocompresso;
  • formule di calcolo per la massa utilizzabile;
  • nuovi parametri di input, tra cui HydrogenStorageTechnology, H2StorageUsableCapacity e HydrogenRange;
  • nuovi codici di tecnologia e architetture per FCHV e HEV/PEV;
  • criteri di esenzione e di classificazione specifici per le famiglie di veicoli e per le configurazioni di propulsione.

Per i motori dual-fuel a idrogeno, l’allegato V del regolamento modifica le modalità di prova su motore, definendo carburante di riferimento, fattori di emissione, criteri di conformità, limiti supplementari e formule specifiche per il consumo di energia e di diesel nella prova WHSC.

Sistemi di celle a combustibile (FCS)

L’allegato X ter è profondamente rivisto e dedicato in modo esteso ai sistemi di celle a combustibile. Vengono definite numerose nozioni tecniche: FCS, BoP, APS, FPS, TMS, FCSS, PDS, PCS, RTS, SCOP, setpoint, PV e altri elementi. La certificazione dei FCS viene organizzata come prova su banco con punti di funzionamento multipli, condizioni di stabilità, limiti ambientali e correzioni per componenti non presenti nell’UUT o alimentati esternamente.

La parte più rilevante per il professionista è che il regolamento:

  • stabilisce nuovi parametri di certificazione e di prova per FCS;
  • disciplina la differenza fra configurazioni A/B/C/D;
  • introduce un regime di conformità della produzione con campionamento annuale graduato per volumi di produzione;
  • prevede la possibilità di usare valori standard per l’FCS;
  • introduce una famiglia FCS con criteri di appartenenza e un capostipite rappresentativo;
  • prevede un tasso di deviazione relativa assoluta (ARD) medio inferiore a 0,08 per il superamento della conformità di produzione.

Coordinamento con il regolamento (UE) n. 582/2011

L’articolo 2 modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per evitare duplicazioni di prova e per coordinare l’estensione dell’omologazione UE di taluni veicoli, in particolare quelli con massa di riferimento compresa tra 2 380 kg e 2 610 kg. Il fabbricante deve rispettare i requisiti specifici dell’allegato VIII, sezione 5, salvo che i valori di CO2 e consumo siano determinati già tramite il regolamento 2017/2400 come modificato.

Decorrenza e applicazione pratica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica in via generale dal 1° gennaio 2026. Tuttavia:

  • il punto 21 dell’allegato X si applica dal 1° marzo 2025;
  • dal 12 marzo 2025 le autorità non possono rifiutare la certificazione di proprietà componentistiche conformi al regolamento modificato;
  • dal 12 marzo 2025, su richiesta del fabbricante, gli Stati membri non possono impedire immatricolazione, vendita o messa in circolazione di veicoli nuovi conformi ai regolamenti modificati.

Per gli operatori italiani, ciò impone una gestione anticipata della documentazione tecnica, dei dati di simulazione, dei fascicoli informativi e delle procedure di omologazione, con particolare attenzione ai nuovi allegati su FCS, idrogeno, CFD e prova di verifica su strada.

Disposizioni principali

Estensione dell’ambito del regolamento 2017/2400 alle nuove tecnologie

L’articolo 1 modifica l’articolo 12, 13, 14 e altre disposizioni del regolamento (UE) 2017/2400 per includere espressamente le estremità ponte tra i componenti certificabili e per introdurre valori standard e valori certificati specifici per tali componenti. Sono aggiunte definizioni e parametri per tecnologie di ricarica dinamica, idrogeno gassoso compresso, liquido e criocompresso, veicoli OVC-HV, OVC-FCHV, modalità prevalente, modalità prevalente esclusivamente a batteria e altre nuove architetture di propulsione.

Nuove regole sui valori standard e certificati

Per la resistenza aerodinamica, per i componenti del gruppo propulsore elettrico e per le estremità ponte sono introdotti nuovi criteri di determinazione dei valori standard e dei valori certificati. In particolare, l’articolo 13 e l’articolo 14 sono aggiornati con rinvii a nuovi allegati, tra cui l’allegato VII bis per la certificazione delle estremità ponte e nuovi criteri di certificazione per la resistenza aerodinamica con l’uso di CFD approvata.

Procedura per le estremità ponte

È inserito l’allegato VII bis, che disciplina la certificazione delle perdite da attrito delle estremità ponte per assi non motori. Il procedimento definisce: selezione del capostipite, famiglia di estremità ponte, rodaggio, condizioni di prova, configurazione di misura, calcolo del valore di attrito certificato, prove di conformità della produzione e valore standard di perdita di attrito pari a 4,8 Nm. La certificazione richiede almeno quattro estremità ponte del capostipite e prevede controlli periodici almeno ogni due anni.

Resistenza aerodinamica e metodo CFD

L’allegato VIII è riscritto in parte per consentire che la resistenza aerodinamica sia determinata combinando una prova a velocità costante con una differenza incrementale ottenuta tramite simulazione CFD, purché il metodo sia approvato secondo una nuova appendice 10. Sono fissati requisiti tecnici stringenti su geometrie, velocità, numero minimo di prove, margini di confidenza, documentazione informatica e rinnovo della licenza CFD. Per i veicoli che non appartengono a una famiglia si applicano valori standard automatizzati.

Nuovi parametri di simulazione per idrogeno, HEV, PEV, FCHV e configurazioni multiple

Gli allegati III, IV, V e X ter sono ampiamente aggiornati per introdurre nuovi parametri di input e nuove tabelle per autocarri medi, autocarri pesanti e autobus pesanti. Sono disciplinati: capacità utilizzabile di serbatoi di idrogeno, autonomia a idrogeno, architetture FCHV, limiti di coppia per marcia, modalità OVC, sistemi di celle a combustibile, sistemi di batteria e di condensatore, IEPC, motorizzazioni multiple meccanicamente indipendenti e nuovi valori standard per componenti elettrici ed ausiliari.

Prova di verifica su strada

L’allegato X bis è modificato per rafforzare la prova di verifica delle emissioni di CO2 dei veicoli nuovi. La prova deve essere eseguita dal costruttore con supervisione dell’autorità di omologazione; per gli autobus pesanti intervengono costruttore del veicolo primario e costruttore del veicolo completato. Sono introdotti nuovi dati da registrare, incluso lo stato del compressore pneumatico, i dati OBFCM, la massa totale del veicolo e la distanza percorsa. La tolleranza di superamento è fissata a CVTP ≤ 1,075, con analisi aggiuntiva se CVTP < 0,925.

Coordinamento con il regolamento (UE) n. 582/2011

L’articolo 2 modifica l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 582/2011 per l’estensione dell’omologazione UE di veicoli con massa di riferimento superiore a 2 380 kg ma inferiore a 2 610 kg. Il fabbricante deve rispettare i requisiti dell’allegato VIII, sezione 5, salvo che le emissioni di CO2 e il consumo di carburante siano già determinati ai sensi del regolamento (UE) 2017/2400, come modificato.

Entrata in vigore, applicazione e disciplina transitoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1° gennaio 2026. Il punto 21 dell’allegato X si applica dal 1° marzo 2025. Dal 12 marzo 2025 le autorità di omologazione non possono rifiutare la certificazione delle proprietà dei componenti conformi al regolamento modificato e, su richiesta del fabbricante, gli Stati membri non possono vietare immatricolazione, immissione sul mercato o messa in circolazione dei veicoli nuovi conformi ai regolamenti modificati.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione veicoliambienteenergiamercato interno

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