Regolamento (UE) 2025/265
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/265 della Commissione, del 7 febbraio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/704 per quanto riguarda modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi INSECTICIDES FOR HOME USE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via amministrativa l'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi "INSECTICIDES FOR HOME USE", già rilasciata ad Agrobiothers Laboratoire. La modifica recepisce i pareri favorevoli dell'ECHA su più notifiche di variazioni amministrative, consistenti nell'aggiunta, modifica e soppressione di denominazioni commerciali. Viene sostituito integralmente l'allegato II del regolamento (UE) 2020/704, anche per allineare il testo consolidato al formato del registro biocidi e introdurre minime correzioni redazionali e di layout.
Modifica amministrativa dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi "INSECTICIDES FOR HOME USE", mediante sostituzione integrale dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/704.
Ambito di applicazione
Si applica alla famiglia di biocidi "INSECTICIDES FOR HOME USE" autorizzata a livello اتحUE con numero EU-0021035-0000, per il tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi). Riguarda il titolare Agrobiothers Laboratoire e, in concreto, l'aggiornamento amministrativo del sommario delle caratteristiche del biocida e dell'elenco delle denominazioni commerciali associate al meta SPC 1. Il regolamento non introduce una nuova autorizzazione sostanziale, ma sostituisce l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/704; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con rilevanza anche SEE. Le altre informazioni sostanziali dell'allegato restano invariate.
Modifica amministrativa dell'autorizzazione dell'Unione per "INSECTICIDES FOR HOME USE"
Il regolamento interviene sul regime autorizzatorio della famiglia di biocidi "INSECTICIDES FOR HOME USE", già autorizzata a livello unionale con il numero EU-0021035-0000 a favore di Agrobiothers Laboratoire. La finalità è esclusivamente amministrativa: aggiornare il sommario delle caratteristiche del biocida e allineare l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/704 alle variazioni notificate e ai pareri favorevoli dell'ECHA. Il provvedimento richiama il regolamento (UE) n. 528/2012 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 quale cornice procedurale delle modifiche ai biocidi autorizzati.
Contesto procedurale e base giuridica
La Commissione ricorda che con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/704 era stata rilasciata l'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi in questione. Successivamente, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2109, erano già state adottate modifiche amministrative relative alla stessa autorizzazione. Nel 2022 e nel 2023 Agrobiothers Laboratoire ha presentato all'ECHA ulteriori notifiche di variazioni amministrative, registrate con i numeri BC-RR079365-04, BC-TJ083601-30, BC-GR084556-13 e BC-FT088928-97, riguardanti l'aggiunta, la modifica e la soppressione di denominazioni commerciali.
Pareri dell'ECHA e valutazione della Commissione
L'ECHA ha trasmesso i propri pareri il 3 ottobre 2022, il 2 febbraio 2023, il 9 marzo 2023 e il 19 ottobre 2023, unitamente alla revisione del sommario delle caratteristiche del biocida. Nei pareri, l'Agenzia ha qualificato le variazioni come modifiche amministrative ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e del titolo 1, sezione 1, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, rilevando altresì che, una volta attuate, le condizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 restano soddisfatte. La Commissione si è conformata a tali conclusioni e ha ritenuto opportuno modificare l'autorizzazione dell'Unione.
Oggetto materiale delle modifiche
Le variazioni approvate non incidono sulla sostanza del dossier autorizzativo, ma solo su aspetti amministrativi relativi alla commercializzazione. In particolare, sono previste:
- l'aggiunta di quattro denominazioni commerciali;
- la modifica di due denominazioni commerciali;
- la soppressione di due denominazioni commerciali.
La Commissione precisa che tutte le altre informazioni sostanziali del sommario delle caratteristiche del biocida restano invariate rispetto al testo già approvato nel 2020.
Allegato II sostituito integralmente
Per ragioni di chiarezza e per facilitare l'accesso alla versione consolidata del sommario delle caratteristiche del biocida pubblicata dall'Agenzia, il regolamento sostituisce integralmente l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/704. Il testo allegato al nuovo regolamento contiene anche alcune minime correzioni redazionali e di layout dovute al nuovo formato del registro biocidi adottato nel 2024.
Contenuto del sommario delle caratteristiche del biocida
L'allegato descrive la famiglia di biocidi per il tipo di prodotto 18, ossia insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi. La famiglia comprende un prodotto in formulazione aerosol, con principi attivi permetrina e S-metoprene, e sostanze non attive quali propan-2-olo, butano, propano e isobutano. Sono indicati il titolare dell'autorizzazione, i fabbricanti e i siti di produzione, nonché la data di rilascio dell'autorizzazione (16 giugno 2020) e la data di scadenza (31 maggio 2030).
Uso autorizzato e profilo di impiego
Il meta SPC 1 autorizza un "insetticida domestico in aerosol" per uso al chiuso, destinato al trattamento mirato di mobili non lavabili e tessili per la casa come tappeti, stuoie e poltrone. I bersagli indicati sono pulci (Ctenocephalides felis, larve e adulti) e zecche (Ixodes ricinus e Rhipicephalus sanguineus). L'applicazione avviene per nebulizzazione da una distanza di 30 cm, dopo aspirazione della superficie, con un dosaggio di 1,3 secondi per circa 1 m2 (2,1 g/m2) e intervallo minimo tra due trattamenti di 6 mesi. L'utilizzatore previsto è il pubblico non professionale.
Misure di prudenza, pronto soccorso e smaltimento
Il sommario riporta indicazioni di pericolo tra cui aerosol altamente infiammabile, contenitore pressurizzato, pericolo in caso di ingestione e irritazione oculare, nonché tossicità per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Sono previste dettagliate misure di mitigazione del rischio, fra cui il divieto di uso su superfici bagnate e lavabili, l'allontanamento di alimenti, mangimi e animali domestici, la protezione di acquari e terrari, e l'obbligo di tenere lontani in particolare i gatti per la loro sensibilità alla permetrina. Sono inoltre riportate istruzioni di primo soccorso per inalazione, contatto con occhi, pelle e bocca, e regole di smaltimento che vietano l'immissione del prodotto in suolo, acque, tubature o fognature.
Conservazione, durata e denominazioni commerciali
La durata di conservazione/stabilità è fissata in 24 mesi, con conservazione a temperatura non superiore a 40 °C, al riparo dalla luce solare diretta e dal gelo. L'allegato elenca infine le denominazioni commerciali associate al meta SPC 1 per il mercato UE, tra cui varie versioni di prodotti a marchio Frontline, Beaphar, Vetocanis, Vitalveto, Friskies, Pecusanol, Flea Free, Clément Thékan e Bogaprotect, con numero di autorizzazione UE-0021035-0001 1-1.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato II del regolamento (UE) 2020/704
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/704 con il testo allegato al nuovo regolamento. La modifica riguarda il sommario delle caratteristiche del biocida della famiglia "INSECTICIDES FOR HOME USE".
Base giuridica e natura della modifica
Il provvedimento è adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare dell'articolo 50, paragrafo 2. I considerando richiamano che le variazioni notificate rientrano nelle modifiche amministrative di cui all'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), e nel titolo 1, sezione 1, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.
Iter amministrativo e pareri ECHA
Agrobiothers Laboratoire ha presentato quattro notifiche di modifiche amministrative all'ECHA il 24 agosto 2022, 5 gennaio 2023, 15 febbraio 2023 e 26 settembre 2023, iscritte nei registri BC-RR079365-04, BC-TJ083601-30, BC-GR084556-13 e BC-FT088928-97. L'ECHA ha reso pareri il 3 ottobre 2022, 2 febbraio 2023, 9 marzo 2023 e 19 ottobre 2023, concludendo che le modifiche sono amministrative e che, dopo l'attuazione, continuano a essere soddisfatte le condizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012.
Contenuto delle modifiche amministrative
Le modifiche notificate riguardano l'aggiunta di quattro denominazioni commerciali, la modifica di due denominazioni commerciali e la soppressione di due denominazioni commerciali. La Commissione concorda con i pareri dell'ECHA e modifica l'autorizzazione per introdurre tali cambiamenti.
Conferma dell'invarianza sostanziale
Salvo le modifiche amministrative, tutte le altre informazioni sostanziali contenute nel sommario delle caratteristiche del biocida restano invariate rispetto al regolamento di esecuzione (UE) 2020/704.
Aggiornamento del sommario delle caratteristiche del biocida e del formato
Per ragioni di chiarezza e per agevolare l'accesso alla versione consolidata pubblicata dall'Agenzia, l'allegato II è sostituito integralmente. Il considerando richiama anche alcune modifiche minori redazionali e di layout dovute al diverso formato utilizzato nel 2024 per il registro dei biocidi.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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