Regolamento (UE) 2025/216
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/216 della Commissione, del 6 febbraio 2025, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2024 fino al 30 marzo 2025, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna le informazioni tecniche che le imprese di assicurazione e riassicurazione devono usare per calcolare riserve tecniche e fondi propri di base ai fini Solvency II. Fissa, per il periodo 31 dicembre 2024-30 marzo 2025, le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali e gli aggiustamenti per la volatilità riportati negli allegati. L’atto è adottato con procedura d’urgenza e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 31 dicembre 2024.
Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base Solvency II per le segnalazioni con date di riferimento dal 31 dicembre 2024 al 30 marzo 2025.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), limitatamente al calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni aventi date di riferimento comprese tra il 31 dicembre 2024 e il 30 marzo 2025. Le informazioni tecniche valgono per le pertinenti valute e per i mercati assicurativi nazionali indicati negli allegati; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Non contiene esclusioni soggettive ulteriori, ma opera come atto tecnico di aggiornamento temporaneo delle curve e degli spread da utilizzare.
Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per il periodo 31 dicembre 2024 - 30 marzo 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/216 della Commissione aggiorna le informazioni tecniche necessarie alle imprese di assicurazione e di riassicurazione per applicare correttamente Solvency II nel calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. L’atto richiama l’esigenza di garantire condizioni uniformi tra operatori, di utilizzare dati di mercato aggiornati a fine dicembre 2024 e di assicurare disponibilità immediata delle informazioni, motivo per cui è adottato con procedura d’urgenza.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE. Riguarda il calcolo della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità, nonché la determinazione dei fondi propri di base, per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 dicembre 2024 al 30 marzo 2025. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; è inoltre qualificato come testo rilevante ai fini del SEE.
Quadro normativo e finalità
La Commissione adotta l’atto sulla base dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE. Nei considerando si precisa che le informazioni tecniche devono basarsi sui dati di mercato di fine dell’ultimo mese precedente la prima data di riferimento applicabile; viene richiamata la trasmissione, da parte dell’EIOPA, delle informazioni tecniche sui dati di mercato di fine dicembre 2024 e la loro pubblicazione l’8 gennaio 2025 ai sensi dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva.
Struttura delle informazioni tecniche
L’articolo 1, paragrafo 2, distingue tre blocchi di informazioni tecniche:
- le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, contenute nell’allegato I;
- gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità, contenuti nell’allegato II;
- gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, contenuti nell’allegato III.
Le tabelle dell’allegato I coprono numerose valute e scadenze fino a 150 anni, con curve differenziate per ciascuna valuta. Tali valori sono impiegati per il calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, mentre le tabelle dell’allegato II e III supportano rispettivamente l’aggiustamento di congruità ex articolo 77 quater e l’aggiustamento per la volatilità ex articolo 77 quinquies.
Spread fondamentali: criteri e contenuto
L’allegato II disciplina gli spread fondamentali espressi in punti base. Il regolamento specifica che tali spread non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute e quelli da 11 a 30 anni sono pari allo spread della durata di 10 anni.
L’allegato distingue poi:
- esposizioni verso enti finanziari, con tabelle separate per valuta e per classe di merito di credito da 0 a 6;
- altre esposizioni, con tabelle analoghe per valuta e classe di merito di credito.
Per ciascuna combinazione sono indicati valori per durate da 1 a 30 anni, con importi molto differenziati in funzione della qualità creditizia e della valuta. In alcune tabelle, i valori si stabilizzano o convergono a partire da determinate scadenze.
Aggiustamento per la volatilità
L’allegato III fissa gli aggiustamenti per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, per mercato assicurativo nazionale e valuta. Per i mercati dell’area euro elencati, l’aggiustamento è pari a 23 punti base. Sono inoltre previsti, tra gli altri, i seguenti valori:
- 16 punti base per la corona ceca e il lev;
- 17 punti base per la corona danese;
- 8 punti base per il fiorino ungherese;
- 6 punti base per la corona svedese;
- 15 punti base per la sterlina;
- 5 punti base per il leu rumeno e il dollaro di Hong Kong;
- 16 punti base per lo zloty;
- 47 punti base per la corona islandese;
- 46 punti base per la corona norvegese;
- -3 punti base per il franco svizzero, sia per il Liechtenstein sia per la Svizzera;
- 25 punti base per il dollaro australiano;
- 26 punti base per il dollaro canadese;
- 3 punti base per il renminbi-yuan;
- 37 punti base per il dollaro USA;
- 6 punti base per lo yen.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la decorrenza applicativa è fissata retroattivamente al 31 dicembre 2024, così da assicurare l’allineamento delle segnalazioni interessate al medesimo set di dati tecnici. Questa scelta risponde alla ratio prudenziale indicata nei considerando: usare le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti.
Profili operativi per i professionisti
Per imprese, consulenti e revisori operanti nel settore assicurativo, il regolamento comporta la necessità di:
- aggiornare i modelli di valutazione con le curve risk-free dell’allegato I;
- utilizzare gli spread fondamentali dell’allegato II nelle metodologie di aggiustamento di congruità;
- applicare gli aggiustamenti per la volatilità dell’allegato III ai mercati nazionali rilevanti;
- verificare che i calcoli relativi alle segnalazioni con date di riferimento dal 31 dicembre 2024 al 30 marzo 2025 siano coerenti con le nuove informazioni tecniche.
Il regolamento è, dunque, un atto tecnico di natura prudenziale, destinato a incidere direttamente sulla reportistica Solvency II per un arco temporale limitato ma rilevante, con effetti immediati sulla determinazione di passività tecniche e requisiti patrimoniali.
Disposizioni principali
Periodo di applicazione delle informazioni tecniche
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche indicate nel regolamento per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 dicembre 2024 fino al 30 marzo 2025 (articolo 1, paragrafo 1).
Contenuto delle informazioni tecniche
Per ciascuna valuta interessata, il regolamento individua: a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per la migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o per la volatilità, nell’allegato I; b) gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità, nell’allegato II; c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, nell’allegato III (articolo 1, paragrafo 2).
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 31 dicembre 2024 (articolo 2).
Base giuridica e procedura d’urgenza
L’atto è adottato sulla base dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE e fa riferimento al regolamento (UE) n. 182/2011 per l’adozione in urgenza, motivata dalla necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche.
Allegato I: curve risk-free
L’allegato I contiene le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per molte valute, tra cui euro, corone nordiche e centro-europee, sterlina, varie valute extra-UE e yen, con scadenze fino a 150 anni. Tali valori sono destinati al calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE.
Allegato II: spread fondamentali
L’allegato II fissa gli spread fondamentali, espressi in punti base, per esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, verso enti finanziari e per altre esposizioni, distinti per valuta, Stato o classe di merito di credito e durata. È previsto, per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, che gli spread da 11 a 30 anni coincidano con quelli a 10 anni.
Allegato III: aggiustamenti per la volatilità
L’allegato III stabilisce gli aggiustamenti per la volatilità, in punti base, per i mercati assicurativi nazionali delle valute interessate. Per l’area euro l’aggiustamento è generalmente pari a 23 punti base per gli Stati elencati; sono inoltre previsti valori specifici per altre valute, inclusi valori negativi per il franco svizzero.
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