Regolamento (UE) 2025/837
Regolamento delegato (UE) 2025/837 della Commissione, del 7 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il quadro UE di gestione pluriennale del tonno rosso alle nuove raccomandazioni ICCAT adottate nel 2024. Introduce una disciplina aggiornata sui piani annuali di capacità di pesca, consente specifiche deroghe per l’ampliamento di alcune flotte e proroga la finestra temporale per il progetto pilota di allevamento nel Mar Cantabrico. Modifica inoltre gli allegati del regolamento (UE) 2023/2053, includendo limiti quantitativi e nuove attribuzioni all’Agenzia europea di controllo della pesca in materia di rapporti di ispezione.
Modifica il regolamento (UE) 2023/2053 sulla gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, aggiornando capacità di pesca, deroghe nazionali, progetto pilota di allevamento nel Mar Cantabrico e flussi di ispezione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione che dispongono di contingenti di tonno rosso e, in particolare, alle flotte autorizzate alla pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Incide su tonniere con reti a circuizione, tonniere con lenze e canne, pescherecci con lenze trainate, flotta artigianale mediterranea, navi da cattura nel Mare Adriatico e pescherecci francesi operanti nel Golfo di Biscaglia. Riguarda anche la Spagna per il progetto pilota di allevamento nel Mar Cantabrico e l’Agenzia europea di controllo della pesca per la gestione dei rapporti di ispezione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento (UE) 2023/2053 sulla gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Il regolamento delegato recepisce nel diritto dell’Unione gli aggiornamenti adottati dall’ICCAT nel 2024 in materia di conservazione e gestione del tonno rosso. Le modifiche riguardano la capacità di pesca, alcune deroghe nazionali e la disciplina del progetto pilota di allevamento nel Mar Cantabrico, con l’obiettivo di allineare la normativa UE agli impegni internazionali vincolanti per l’Unione.
Contesto e finalità
Nei considerando si richiamano la partecipazione dell’Unione alla convenzione ICCAT e il carattere vincolante delle misure adottate dall’ICCAT. La Commissione segnala che la raccomandazione 24-05 introduce disposizioni sull’ampliamento delle flotte dedite alla pesca del tonno rosso mediante conversione di capacità esistente, nonché una deroga specifica per aumentare il numero delle navi da pesca costiera su piccola scala autorizzate nel Golfo del Leone e il relativo contingente. Viene inoltre recepita la raccomandazione 24-06, che proroga il quadro del progetto pilota di allevamento nel Mar Cantabrico fino al 30 settembre 2025; per ragioni amministrative, l’Unione aveva chiesto tale proroga per coprire l’intero 2025.
Piani annuali di capacità di pesca
L’articolo 13 del regolamento (UE) 2023/2053 è sostituito e impone a ogni Stato membro con contingente di tonno rosso la predisposizione di un piano annuale di gestione della capacità di pesca. Il piano deve garantire che il numero di navi da cattura e di tonnare sia proporzionato alle possibilità di pesca assegnate nel periodo contingentale. L’adeguamento va effettuato secondo i parametri dell’atto dell’Unione applicabile sulle possibilità di pesca; per le tonniere con reti a circuizione, l’adeguamento della capacità UE non può superare il 20 % rispetto alla capacità di riferimento dichiarata all’ICCAT nel 2018.
Deroga per la conversione di flotte e aumento delle tonniere con reti a circuizione
È prevista una deroga che consente agli Stati membri di aumentare il numero delle tonniere con reti a circuizione, purché l’aumento derivi dalla conversione di altre flotte dedite alla pesca del tonno rosso appartenenti allo stesso Stato membro. La deroga è subordinata a tre condizioni: la capacità deve rimanere commisurata alle possibilità di pesca disponibili; la conversione non deve determinare un aumento complessivo della capacità finale dell’Unione rispetto all’anno precedente; i piani annuali devono contenere i dettagli della conversione. La percentuale di conversione si basa sui tassi di cattura del 2009 forniti dall’SCRS.
Deroga spagnola per il Mar Cantabrico nel 2025
L’articolo 17, paragrafo 4 bis, è sostituito per consentire alla Spagna di chiedere, nel piano annuale di pesca 2025, l’autorizzazione per le tonniere con reti a circuizione che partecipano al progetto pilota di allevamento nel Mar Cantabrico a pescare tonno rosso nelle zone CIEM 27.8.b e 27.8.c. La finestra temporale è fissata dal 26 maggio 2025 al 30 settembre 2025.
Limiti di capacità, ripartizione dei contingenti e deroga per il Golfo del Leone
L’allegato I è modificato e conferma limiti storici alla dimensione delle flotte abilitate alla pesca attiva del tonno rosso. Le tonniere con lenze e canne e i pescherecci con lenze trainate non possono superare il numero di pescherecci che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2006. La flotta artigianale mediterranea non può superare il numero del 2008, ma per le navi costiere di piccola scala operanti nel Golfo del Leone è consentito un aumento fino al 10 % rispetto al numero registrato nel 2008. Le navi da cattura nel Mare Adriatico non possono superare il numero di quelle che hanno preso parte alla pesca del tonno rosso nel 2008.
Ogni Stato membro deve assegnare contingenti individuali ai pescherecci interessati. La ripartizione massima del contingente è fissata come segue:
- non più del 7 % tra tonniere con lenze e canne e pescherecci con lenze trainate;
- non più del 2 % tra i pescherecci di pesca costiera artigianale di pesce fresco nel Mediterraneo, elevabile fino al 4 % nel Golfo del Leone;
- non più del 90 % tra le navi da cattura nel Mare Adriatico a fini di allevamento.
Deroga specifica per la Francia
Sempre nell’allegato I viene introdotta una deroga per la Francia: i pescherecci battenti bandiera francese con lunghezza fuori tutto inferiore a 17 metri, operanti nel Golfo di Biscaglia, possono catturare fino a 100 tonnellate di tonno rosso, purché il pesce abbia peso non inferiore a 6,4 kg o lunghezza alla forca non inferiore a 70 cm.
Rapporti di ispezione e ruolo dell’Agenzia europea di controllo della pesca
L’allegato IX attribuisce all’Agenzia europea di controllo della pesca il compito di ricevere dalle autorità dello Stato membro di bandiera della nave di ispezione il rapporto e tutte le informazioni sulle infrazioni rilevate. L’Agenzia deve poi trasmettere copia dei rapporti allo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e al segretariato dell’ICCAT, con copia alla Commissione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento dei piani annuali di capacità di pesca (art. 13 sostituito)
Ogni Stato membro con un contingente di tonno rosso deve adottare un piano annuale di gestione della capacità di pesca, adeguando numero di navi da cattura e tonnare alle possibilità di pesca assegnate. L’adeguamento avviene secondo i parametri dell’atto UE applicabile sulle possibilità di pesca. Per le tonniere con reti a circuizione, la variazione della capacità dell’Unione non può superare il 20 % rispetto alla capacità di riferimento dichiarata all’ICCAT nel 2018. È prevista una deroga che consente di aumentare il numero delle tonniere con reti a circuizione mediante conversione da altre flotte dello stesso Stato membro, purché non vi sia aumento complessivo di capacità rispetto all’anno precedente e la capacità resti commisurata alle possibilità di pesca. I piani annuali devono dettagliare le conversioni; la percentuale di conversione si basa sui tassi di cattura del 2009 forniti dall’SCRS.
Deroga per la Spagna nel progetto pilota del Mar Cantabrico (art. 17, par. 4 bis)
La Spagna può chiedere, nel piano annuale di pesca per il 2025, che le tonniere con reti a circuizione partecipanti al progetto pilota per l’allevamento del tonno rosso nel Mar Cantabrico siano autorizzate a pescare nel Mar Cantabrico (zone CIEM 27.8.b e 27.8.c) dal 26 maggio 2025 al 30 settembre 2025.
Modifiche agli allegati I e IX
L’allegato I è riscritto per aggiornare i limiti di capacità e le quote di ripartizione del contingente; l’allegato IX è integrato per designare l’Agenzia europea di controllo della pesca quale organismo incaricato della ricezione e trasmissione dei rapporti di ispezione contenenti infrazioni.
Limiti di capacità e ripartizione del contingente (allegato I)
Sono confermati o precisati i limiti massimi di flotte autorizzate: le tonniere con lenze e canne e i pescherecci con lenze trainate non possono superare il numero dei pescherecci attivi nel 2006; la flotta artigianale mediterranea non può superare il numero del 2008, salvo le navi costiere di piccola scala nel Golfo del Leone, aumentabili fino al 10 % rispetto al 2008; le navi da cattura nell’Adriatico non possono superare il numero del 2008. Ogni Stato membro assegna contingenti individuali ai pescherecci interessati. La ripartizione massima del contingente è fissata al 7 % per tonniere con lenze e canne e pescherecci con lenze trainate, al 2 % per la pesca costiera artigianale di pesce fresco nel Mediterraneo (fino al 4 % nel Golfo del Leone) e al 90 % per le navi da cattura nell’Adriatico a fini di allevamento.
Deroga specifica per la Francia (allegato I)
In deroga al limite generale per le tonniere con lenze e canne e i pescherecci con lenze trainate, i pescherecci battenti bandiera francese di lunghezza fuori tutto inferiore a 17 metri operanti nel Golfo di Biscaglia possono catturare fino a 100 tonnellate di tonno rosso, a condizione che il pesce abbia peso non inferiore a 6,4 kg o lunghezza alla forca non inferiore a 70 cm.
Gestione dei rapporti di ispezione (allegato IX)
L’Agenzia europea di controllo della pesca è designata quale organismo incaricato di ricevere dalle autorità dello Stato membro di bandiera della nave di ispezione il rapporto e ogni informazione sulle infrazioni rilevate, e di trasmetterne copia allo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato e al segretariato dell’ICCAT, con copia alla Commissione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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