Regolamento (UE) 2025/221
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/221 della Commissione, del 6 febbraio 2025, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo Neporex 2SG conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione concede un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Neporex 2SG", sulla base della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 e del parere favorevole dell’ECHA. L’autorizzazione riguarda un prodotto insetticida per uso professionale, destinato al controllo delle larve di Musca domestica negli allevamenti, con condizioni rigorose di impiego, protezione degli operatori e gestione ambientale. Il prodotto contiene ciromazina al 2% ed è autorizzato per un periodo decennale, dal 27 febbraio 2025 al 31 gennaio 2035.
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Neporex 2SG" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, con approvazione del relativo sommario delle caratteristiche del prodotto.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla società Elanco Animal Health Inc., in qualità di titolare dell’autorizzazione, e riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso nell’Unione europea del biocida singolo "Neporex 2SG". L’autorizzazione copre il tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi), per l’uso professionale in ambienti di stabulazione animale, con specifiche condizioni d’uso, misure di mitigazione del rischio, istruzioni di smaltimento e stoccaggio. È efficace in tutti gli Stati membri ed è valida dal 27 febbraio 2025 al 31 gennaio 2035; il regolamento è direttamente applicabile e non contiene esclusioni generali ulteriori oltre ai limiti tecnici e d’uso stabiliti nell’allegato.
Autorizzazione dell’Unione per "Neporex 2SG"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/221 rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Neporex 2SG" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’ECHA e approva il relativo sommario delle caratteristiche del prodotto.
Contesto e percorso procedurale
La domanda di autorizzazione è stata presentata da Elanco Animal Health Inc. il 13 dicembre 2017 all’ECHA, con accettazione della valutazione da parte dell’autorità competente tedesca. Il prodotto è stato registrato nel registro per i biocidi con il numero BC-NA035887-38. Il principio attivo contenuto nel prodotto è la ciromazina, già inserita nell’elenco dei principi attivi approvati per il tipo di prodotto 18.
L’autorità di valutazione competente ha trasmesso la relazione di valutazione il 25 settembre 2023. Successivamente, il 20 marzo 2024, l’ECHA ha inviato alla Commissione il proprio parere, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida e la relazione di valutazione finale. Il 5 aprile 2024 l’ECHA ha trasmesso il progetto di sommario in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. La Commissione, conformandosi al parere dell’Agenzia, ha ritenuto opportuno rilasciare l’autorizzazione.
Ambito materiale dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda un biocida singolo di tipo di prodotto 18, cioè insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi. Il prodotto è destinato al controllo delle larve di Musca domestica negli ambienti di stabulazione animale, mediante uso professionale e applicazione interna.
Il numero di autorizzazione è EU-0032480-0000. La validità decorre dal 27 febbraio 2025 al 31 gennaio 2035.
Caratteristiche del prodotto
Il prodotto contiene N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (Cyromazine) al 2% p/p. La formulazione è SG, ossia granulare solubile in acqua. Il sommario delle caratteristiche del prodotto riporta anche le denominazioni commerciali autorizzate, tra cui Neporex 2SG, MS Madendood Plus, Larvokill, LarvEx e Raxon Rae.
Sono indicati i fabbricanti del prodotto e del principio attivo, con siti di fabbricazione ubicati in Germania, Brasile, Sud Africa e Cina.
Usi autorizzati e condizioni di impiego
L’uso autorizzato consiste nell’applicazione con annaffiatoio, previa diluizione di 25 g di prodotto in 1 litro d’acqua per trattare 1 m2. Il tasso di applicazione è pari a 25 g di prodotto biocida/m2, equivalenti a 0,5 g di principio attivo/m2.
L’uso è autorizzato in ambienti chiusi e in diversi contesti di stabulazione animale, tra cui:
- stalle per vacche da latte e piccoli ruminanti;
- stalle per bovini da carne;
- allevamenti di suini;
- stalle per polli;
- stalle per altro pollame, come tacchini, anatre e oche;
- strutture per conigli.
Per ciascuna categoria sono previsti limiti massimi di applicazione annuale. In particolare:
- stalle per vacche da latte e piccoli ruminanti: massimo 5 applicazioni all’anno;
- stalle per bovini da carne: massimo 5 applicazioni all’anno;
- allevamenti di suini: massimo 1 applicazione all’anno;
- stalle per polli: massimo 1 applicazione all’anno;
- stalle per altro pollame: massimo 5 applicazioni all’anno;
- conigli: massimo 5 applicazioni all’anno.
Se in una categoria fosse necessaria una maggiore frequenza di trattamenti per un’infestazione ripetuta, devono essere usati prodotti alternativi con principio attivo diverso. Tra un’applicazione e l’altra devono intercorrere almeno 6 settimane, fino a diversi mesi.
Istruzioni specifiche per specie e strutture
Il sommario del prodotto dettaglia le modalità di applicazione in funzione del tipo di struttura e del materiale organico presente. In sintesi, il trattamento va effettuato nei primi giorni dall’inizio dell’accumulo del letame o della pollina, oppure dopo la loro rimozione, quando ricomincia l’accumulo del materiale organico.
Per bovini e piccoli ruminanti, il trattamento è indicato su lettiere e pavimenti a grigliato, con attenzione a pareti, bordi, aree di fuoriuscita, mangiatoie e abbeveratoi. Per i suini, il trattamento riguarda sistemi tutto pieno-tutto vuoto, pavimenti a grigliato e lettiere, sempre nei primi giorni dopo la pulizia o la rimozione del letame. Per il pollame, il prodotto si applica su fosse profonde, grigliati, aree di accumulo/stoccaggio della pollina e punti umidi; per gli allevamenti con nastri di rimozione della pollina è previsto anche il trattamento dei punti in cui la pollina fuoriesce o si accumula. Per i conigli, le indicazioni sono analoghe, con applicazione su fosse profonde e aree di accumulo del letame o sui punti di fuoriuscita nei sistemi meccanici.
Non è autorizzato l’uso in stabulazioni di vitelli a carne bianca.
Gestione del rischio, DPI e restrizioni
L’utilizzo è riservato a professionisti, intendendosi per tali anche gli utilizzatori industriali se la normativa nazionale richiede formazione specifica. È richiesto l’uso di un applicatore per la miscelazione e il caricamento.
Durante la manipolazione del prodotto devono essere indossati:
- guanti resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374 o equivalenti;
- calzature di protezione contro agenti chimici conformi alla norma EN 13832 o equivalenti.
Per la manipolazione successiva del letame trattato sono inoltre raccomandati guanti EN 374 o equivalenti, tuta protettiva conforme a EN 13034 almeno tipo 6 o equivalente e calzature protettive conformi a EN 13832 o equivalenti.
Sono previste ulteriori restrizioni: il prodotto non deve essere applicato direttamente sugli animali, né su mangimi, bevande o mangiatoie; non deve essere impiegato in aree accessibili al pubblico, in stazioni di allevamento o in aree di riproduzione per pulcini; non può essere utilizzato in contesti in cui non sia possibile evitare l’esposizione a un impianto di trattamento delle acque reflue o l’emissione diretta nelle acque superficiali.
Prevenzione ambientale, emergenze e primo soccorso
Il prodotto e la soluzione diluita non devono essere scaricati nella rete fognaria o nelle acque. In caso di sversamento, il materiale deve essere inumidito per evitare dispersione e raccolto meccanicamente in un contenitore idoneo allo smaltimento.
Le istruzioni di primo soccorso prevedono:
- in caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e contattare un centro antiveleni o un medico se compaiono sintomi;
- in caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua, rimuovere le lenti a contatto se presenti e facili da togliere, quindi chiamare un centro antiveleni o un medico se compaiono sintomi;
- in caso di inalazione, contattare un centro antiveleni o un medico se compaiono sintomi;
- in caso di ingestione, chiamare un centro antiveleni o un medico se compaiono sintomi.
Smaltimento e conservazione
I residui del biocida devono essere smaltiti nel rispetto della normativa nazionale e regionale. I contenitori con residui devono essere trattati di conseguenza e il prodotto deve restare nei contenitori originali, senza essere miscelato con altri rifiuti.
La durata di conservazione è di 60 mesi. Il prodotto non deve essere conservato vicino ad alimenti, bevande e mangimi.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione
Allo stabilimento e all’immissione sul mercato del biocida singolo "Neporex 2SG" è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione alla società Elanco Animal Health Inc. con numero EU-0032480-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida riportato nell’allegato.
Durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 27 febbraio 2025 al 31 gennaio 2035.
Base giuridica e procedura di valutazione
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda era stata presentata il 13 dicembre 2017, la relazione di valutazione è stata trasmessa il 25 settembre 2023 e il parere dell’ECHA, con il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, è stato trasmesso alla Commissione il 20 marzo 2024; il progetto di sommario in tutte le lingue ufficiali è stato trasmesso il 5 aprile 2024.
Caratteristiche del prodotto e principio attivo
Il prodotto è un biocida singolo di tipo di prodotto 18, con principio attivo ciromazina (N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine), presente al 2% p/p. Il parere dell’ECHA ha concluso che il prodotto è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione e soddisfa le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, subordinatamente alla conformità al sommario delle caratteristiche del biocida.
Usi autorizzati
L’uso autorizzato è il controllo di Musca domestica allo stadio larvale in ambienti di stabulazione animale, mediante applicazione interna con versamento di soluzione diluita con annaffiatoio. Sono previste condizioni specifiche per bovini, piccoli ruminanti, suini, pollame e conigli, con limiti massimi di applicazione annuale differenziati per categoria e con indicazioni su superfici, punti di accumulo di letame o pollina e tempi di riapplicazione.
Misure di mitigazione del rischio e restrizioni d’uso
L’uso è riservato a utenti professionali. È richiesto l’impiego di dispositivi di protezione individuale conformi alle norme EN 374, EN 13832 ed EN 13034, oltre all’uso di un applicatore per miscelazione e caricamento. Il prodotto non può essere applicato direttamente sugli animali, né su mangimi, bevande o mangiatoie; non deve essere usato in aree accessibili al pubblico, in stazioni di allevamento o altre aree di riproduzione per pulcini, né in contesti nei quali non sia possibile prevenire l’esposizione a un impianto di trattamento delle acque reflue o l’emissione diretta nelle acque superficiali.
Prevenzione dei rischi ambientali e pronto soccorso
È vietato scaricare il biocida o la soluzione diluita nella rete fognaria o nelle acque. In caso di fuoriuscite, il materiale deve essere inumidito per evitare dispersioni e raccolto meccanicamente in contenitori idonei. Sono previste istruzioni di primo soccorso in caso di contatto con la pelle o gli occhi, inalazione e ingestione, con raccomandazione di contattare un centro antiveleni o un medico in caso di sintomi.
Smaltimento e conservazione
I residui del biocida e i contenitori contaminati devono essere smaltiti secondo le normative nazionali e regionali, conservando il prodotto negli imballaggi originali e senza mescolarlo con altri rifiuti. Il periodo di validità in condizioni normali di stoccaggio è di 60 mesi e il prodotto non deve essere conservato vicino ad alimenti, bevande e mangimi.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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